Legge regionale 29 gennaio 1971, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 29 01 1971

Bollettino ufficiale 30 1 1971 n. 1

SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETÀ FUNIVIARIE LOCALI.

Art. 1

È approvata la sottoscrizione di capitale azionario delle sottoindicate Società funiviarie locali, per un importo complessivo di spesa di Lire 186 milioni ripartita come segue:

a) Lire 46 milioni per la sottoscrizione di azioni della SpA Funivie di Champorcher, con sede in Champorcher.

b) Lire 70 milioni per la sottoscrizione di azioni della SpA ISAG, impianti sportivi a Gressoney, con sede in Gressoney La Trinité.

c) Lire 70 milioni per la sottoscrizione di azioni della SpA Funivie del Piccolo S. Bernardo, con sede in La Thuile.

Art. 2

La spesa di Lire 186 milioni per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo è finanziata come segue: a) per Lire 62 milioni (di cui Lire 46 milioni per le azioni della SpA Champorcher e Lire 16 milioni per parte delle azioni della SpA Funivie del Piccolo S. Bernardo) con impegno di spesa al capitolo 246 del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1970 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società "). b) per Lire 124 milioni (di cui Lire 70 milioni per le azioni della SpA ISAG e Lire 54 milioni per parte delle azioni della SpA Funivie del Piccolo S. Bernardo) con imputazioni di spesa all’apposito residuo passivo n. 246 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ").

Art. 3

Alla liquidazione delle spese per la sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.