Legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 09 02 1968

Bollettino ufficiale 29 2 1968 n. 2

MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLE LEGGI REGIONALI 30 NOVEMBRE 1965 N. 24, 12 SETTEMBRE 1966 N. 11 E 10 APRILE 1967 N. 11, RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL’ INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE.

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11 e 10 aprile 1967 n. 11, riguardanti provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 2

Fermo restando quanto stabilito all’articolo 1 lettera g) punto quarto della legge 12 settembre 1966 n. 11, il paragrafo lettera c) dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 è modificato come segue:

"c) il lavoratore o l’artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell’imposta complementare per un reddito lordo complessivo annuo superiore a Lire 2.000.000 se lavoratore subordinato e a L. 1.000.000 se artigiano, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e di Lire 80.000 per ogni altro componente la famiglia a carico;"

Art. 3

Il paragrafo lettera f) dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11 è modificato come segue:

" f) condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione

per il coniuge (L. 100.000) e per ogni altro componente la famiglia a carico (L. 80.000):

A) Per i lavoratori subordinati:

fino a L. 500.000 annue punti 10.

da L. 500.001 a L. 700.000 annue punti 8.

da L. 700.001 a L. 900.000 annue punti 6.

da L. 900.001 a L. 1.100.000 annue punti 4.

da L. 1.100.001 a L. 1.400.000 annue punti 2.

da L. 1.400.001 a L. 2.000.000 annue punti 0.

B) Per gli artigiani:

fino a L. 250.000 annue punti 10.

da L. 250.001 a L. 350.000 annue punti 8.

da L. 350.001 a L. 450.000 annue punti 6.

da L. 450.001 a L. 550.000 annue punti 4.

da L. 550.001 a L. 700.000 annue punti 2.

da L. 700.001 a L. 1.000.000 annue punti 0.

Art. 4

L’ultimo comma del capoverso lettera b) dell’articolo 10 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, approvato con

l’articolo 1 - punto 6° della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è modificato come segue:

" L’area o la vecchia abitazione, in caso di mutuo per costruzione, completamento, ammodernamento od ampliamento,

potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge o ai parenti ed affini di primo grado.

In tal caso il richiedente dovrà provare che i proprietari o titolari di diritti reali parziali consentano l’esecuzione dei lavori e che interverranno a prestare le garanzie necessarie ".

Art. 5

L’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, già modificato con l’articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11, è completato con l’aggiunta del seguente paragrafo finale:

" i) mutilati ed invalidi di guerra, civili o del lavoro: 100 percento di invalidità punti 10 ed un numero di punti o frazione di punto da 1 a 10 in rapporto alla percentuale di invalidità.

La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata da conforme dichiarazione da rilasciarsi dalle competenti Commissioni mediche militari, dalle Commissione Mediche degli Istituti Infortunistici e Previdenziali nonché dalle Commissioni Mediche, previste dagli articoli 8 e 9 della Legge 6 agosto 1966 n. 625, per il riconoscimento dell’invalidità civile e per l’accertamento della minorazione fisica e del grado di residua capacità lavorativa dei mutilati ed invalidi civili.

In mancanza della determinazione dell’invalidità, in termini percentuali, da parte delle Commissioni Mediche di cui al

comma precedente, la percentuale di invalidità sarà determinata dal Medico Regionale sulla scorta della documentazione

di invalidità prodotta dagli interessati ".

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.