Legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 31 01 1967

Bollettino ufficiale 1 2 1967 n. 1

MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961 N. 1, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO ANNUALE DI RICONOSCIMENTO A EX INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D’AOSTA.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, - modificato dalla legge regionale 11 novembre 1965 n. 20 e riguardante la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle di Aosta, - è modificato come segue con effetto a decorrere dal primo gennaio 1967:

" Agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d’Aosta non in attività di servizio, aventi almeno dieci anni di insegnamento anche non consecutivi, quando abbiano raggiunto il cinquantesimo anno di età e non fruiscano di un qualsiasi trattamento di quiescenza di importo superiore alle lire diciannovemilacinquecento mensili, è concesso dalla Regione un assegno annuale di riconoscimento stabilito nella misura di lire seimila per ogni anno di servizio prestato ".

Art. 2

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1967, prevista in annue massime lire tremilioni, graverà sull’apposito capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1967 e seguenti corrispondente al capitolo 359 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1966 (" Indennità, compensi, premi e assegni di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole Sussidiate "); a tal fine, lo stanziamento annuo del capitolo stesso sarà aumentato, dal 1° gennaio 1967, dalle attuali lire ventinovemilioni a lire trentaduemilioni.

Art. 3

Alla copertura della maggiore spesa annua massima di lire tremilioni prevista dal precedente articolo 2 si provvederà, per gli anni finanziari 1967 e seguenti, con i maggiori proventi, già accertati nell’anno finanziario 1966, delle entrate previste al capitolo 6 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1966 (" Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179 ").

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.