Legge regionale 24 febbraio 1965, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 24 02 1965

Bollettino ufficiale 28 2 1965

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO PRIMO GENNAIO 1965 - 31 DICEMBRE 1965.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio Regionale nella adunanza del 30 dicembre 1964 (provvedimento n. 236), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, che prevede nel complesso e in pareggio l'ammontare di Lire dodici miliardi novecentocinquemilioni centocinquantamila per n. 93 capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) e l'ammontare di Lire dodici miliardi novecentocinquemilioni centocinquantamila per numero 325 capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato C).

Art. 2

È autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, à sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione Regionale à sensi di legge.

Art. 3

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni degli appositi stanziamenti del bilancio, à sensi di legge e di regolamento.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 109) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze.

È all'uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 110) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 150 della Parte SPESA del bilancio, la spesa di complessive Lire centottantaquattromilioni di cui all'elenco allegato E annesso alla presente legge. I prelievi di somme da tale fondo sono autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7

L'Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonché il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 31 dicembre 1965, sul capitolo 193 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quindicimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 15- 5- 1953 n. 1 e dall'articolo 37 del DPR 10-6-1955 n. 987, concernenti interventi a favore della caccia.

Art. 9

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 212 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire centoventicinquemilioni per spese per la bonifica del bestiame, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 28-6-1962 n. 13, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 214 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantamilioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962 n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 218 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppodell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 220 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ottantamilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 223 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sessantamilioni per le finalità previste dalla legge regionale 28-9-1951 n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla precitata legge regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sui capitoli dal 226 al 251 compresi della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire quattrocentoventimilioni cinquecentomila, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2- 6- 1961 n. 454 e 23-5-1964 n. 404, sull'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 254 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentottanta milioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 31 dicembre 1965, sui capitoli 272 e 280 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di Lire novantamilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 22 dicembre 1961, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 17

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 276 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire dodicimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 9- 5- 1963 n. 12, concernente la istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 18

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 440 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventunmilioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 19

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 31 dicembre 1965, la spesa di Lire ventimilioni duecentomila sul capitolo 453 del bilancio e la spesa di Lire sessantamilioni sul capitolo 454 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedersi per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale à sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 20

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 31 dicembre 1965, sui capitoli 468 e 469 della parte SPESA del

bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire quarantacinquemilioni per spese e contributi concernenti l'assistenza e il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti e in luoghi di cura e la spesa di Lire diciassettemilioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sui capitoli 505, 533 e 534 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di Lire centomilioni ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'industria e dell'attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 22

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sui capitoli 511 e 515 della parte SPESA del bilancio, la spesa complessiva di Lire quarantunmilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei due citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dalle leggi regionali 10-1-1961 n. 2 e 9-5-1963 n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 23

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 31 dicembre 1965, sul capitolo 512 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattromilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17-11-1960 n. 9, concernente norme sulla assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 24

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 530 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quindicimilioni per spese e contributi per impianti, velivoli ed attrezzature del Campo di aviazione di Aosta, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 25

È autorizzata, per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, sul capitolo 537 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantacinquemilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27-5-1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 26

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965, come da allegati A, B e C annessi alla presente legge:

Riepilogo delle entrate e delle spese.

Entrate.

Titolo I

Entrate tributarie, totale L. 7.645.480.000.

Titolo II

Entrate extratributarie, totale L. 4.948.370.000.

Totale dei titoli I e II, L. 12.593.850.000.

Titolo III

Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di prestiti, totale L. 311.300.000.

Titolo IV

Accensione di prestiti, L. 0.

Totale generale delle entrate, L. 12.905.150.000.

Spese.

Titolo I

Spese correnti per gli assessorati: //

Finanze, L. 4.247.584.565; //

Agricoltura e foreste, L. 348.400.000; //

Industria e commercio, L. 97.500.000; //

Lavori pubblici, L. 276.500.000; //

Pubblica istruzione, L. 2.656.100.000; //

Sanità e assistenza, L. 1.007.300.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 401.700.000.

Titolo II

Spese in conto capitale per gli assessorati: //

Finanze, L. 848.300.000; //

Agricoltura e foreste, L. 1.273.500.000; //

Industria e commercio, L. 82.500.000; //

Lavori pubblici, L. 1.135.400.000; //

Pubblica istruzione, L. 30.000.000; //

Sanità e assistenza, L. 7.000.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 267.000.000.

Totale delle spese per gli assessorati: //

Finanze, L. 5.095.884.565; //

Agricoltura e foreste, L. 1.621.900.000; //

Industria e commercio, L. 180.000.000; //

Lavori pubblici, L. 1.411.900.000; //

Pubblica istruzione, L. 2.686.100.000; //

Sanità e assistenza, L. 1.014.300.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 668.700.000.

Totali: //

Spese correnti, L. 9.035.084.565; //

Spese in conto capitale, L. 3.643.700.000; //

Totale spese correnti e spese in conto capitale, L. 12.678.784.565; //

Spese per rimborso di prestiti, titolo III, L. 226.365.435.

Totale complessivo delle spese, L. 12.905.150.000.

Riassunto generale

Entrate L. 12.905.150.000

Spese L. 12.905.150.000

Art. 27

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegati alla legge:

Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO primo GENNAIO 1965 - 31 DICEMBRE 1965.

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO primo GENNAIO 1965 - 31 DICEMBRE 1965.

Allegato C: PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO primo GENNAIO 1965 - 31 DICEMBRE 1965.

Allegato D: SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO primo GENNAIO 1965 - 31 DICEMBRE 1965 AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME, DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.

Allegato E: ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Il prospetto riassuntivo non viene riprodotto perché uguale a quello riportato all'articolo 26 della legge.

Bilancio economico per l'esercizio 1965.

Entrata.

Disponibilità di bilancio a copertura di spese correnti, L. 9.462.250.000.

Spesa.

Spese correnti, totale L. 9.035.084.565.

Spese in conto capitale finanziate in via continuativa con i proventi della casa da gioco di St. Vincent, (Cap. 133 spesa), totale L. 180.000.000.

Spese correnti da finanziare con il fondo speciale per leggi regionali in corso di perfezionamento, totale L. 134.000.000.

Rimborso di prestiti, totale L. 226.365.435.

Totale generale delle spese, L. 9.575.450.000.

Disavanzo economico, totale L. 113.200.000.