Legge regionale 16 maggio 1961, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 16 05 1961

Bollettino ufficiale 31 5 1961

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1961 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1Ï gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, presso l’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, nell’interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire duecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento bancario utilizzabile in via continuativa con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalla legge regionale 22 gennaio 1960, n. 1 e di cui al precedente articolo, è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale nonché di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno, da parte dell’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di spese a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, si provvederà mediante imputazione ai seguenti capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte ENTRATE e della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961, capitoli da reiscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962:

- Capitolo 37 della parte ENTRATE: " Entrate per riscossione

di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale presso l’Istituto Bancario San Paolo, di Torino ";

- Capitolo 180 della parte SPESE: " Spese per pagamento di somme all’Istituto Bancario San Paolo, di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta ".

Art. 5

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento, e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 180 della parte SPESE del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1Ï luglio 1960 - 30 giugno 1961 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Art. 6

La Giunta regionale provvederà con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato capitolo 37 della parte ENTRATE del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 ed al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.