Legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 28 04 1960

Bollettino ufficiale 30 4 1960

Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta.

Art. 1

(Dichiarazione di pubblico interesse)

Il territorio della Valle d’Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.

Art. 2

(Ambito di applicazione della legge)

L’attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d’Aosta, dalla presente legge. Sarà successivamente emanato un regolamento.

Art. 3

(Divieti ed autorizzazioni)

È vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili, che rechino pregiudizio all’aspetto del paesaggio. Chiunque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazione degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento.

Art. 4

(Sanzioni)

Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l’aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l’autorizzazione di cui al precedente articolo è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e a mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che sarà stabilito nella stessa ordinanza.

Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell’organo indicato dal regolamento, in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali.

Art. 5

(Piano regionale urbanistico e paesaggistico)

La disciplina dell’attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico da formarsi a cura dell’Amministrazione regionale con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.

In detto piano sono incorporati i piani comunali di cui all’articolo 8.

Art. 6

(Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)

Le autorizzazioni di cui all’articolo 3 non possono essere concesse se le opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.

Art. 7

(Indicazioni fondamentali del piano regolatore

regionale urbanistico e paesaggistico)

Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:

a) le zone della Valle d’Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;

b) le zone della Valle d’Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;

c) il carattere delle edificazioni nelle singole zone e i vincoli da osservare;

d) la rete delle vie di comunicazione, escluse le comunicazioni stradali e ferroviarie dello Stato;

e) gli impianti pubblici di interesse regionale o turistico.

Art. 8

(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)

Ogni Comune della Valle d’Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine da sei mesi ad un anno dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio, uniformandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.

Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.

Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

Art. 9

(Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale)

Il piano regolatore comunale deve indicare essenzialmente, nei limiti di quanto stabilito dal piano regionale:

1) la rete della viabilità comunale;

2) le zone del territorio comunale da destinarsi all’edificazione di qualunque tipo, i caratteri e i vincoli per ogni zona;

3) le aree da destinare ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli e servitù;

4) le aree da riservare a costruzioni, opere ed impianti di pubblico interesse;

5) il piano finanziario per l’attuazione del piano regolatore.

Art. 10

(Pubblicazione dei piani regolatori)

Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, dopo la loro adozione rispettivamente da parte del Consiglio regionale e da parte dei Consigli comunali, devono essere depositati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Il deposito deve avvenire per il piano regolatore regionale presso l’Amministrazione regionale e presso tutti i Comuni della Valle d’Aosta e per i piani regolatori comunali presso i singoli Comuni.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni sulle quali decidono, in sede di approvazione definitiva del piano, rispettivamente il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali)

Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale che lo approva.

I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dalla adozione dei piani da parte dei Consigli comunali.

Art. 12

(Varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali)

Le varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari.

Art. 13

(Espropriazione degli immobili)

In conseguenza alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali, ed allo scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di promuovere l’espropriazione degli immobili, sempre che non debba riferirsi ad opere a carico dello Stato.

Per la determinazione dell’indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore conseguenti, sia direttamente che indirettamente, alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali.

Art. 14

(Piani particolareggiati)

Il piano regolatore regionale ed i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.

L’approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in essi previsti. Se per l’esecuzione di dette opere, sempre che non siano a carico dello Stato, si rendesse necessaria l’espropriazione, per la determinazione dell’indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore di cui all’articolo precedente.

Art. 15

(Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative)

Il regolamento potrà istituire, per l’esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un Ufficio regionale per l’urbanistica e la tutela del paesaggio, organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti e urbanisti.

Art. 16

(Contributi di miglioria)

Con separata legge sarà disciplinata la istituzione dei contributi di miglioria dovuti in seguito all’adozione dei piani regolatori previsti dalla presente legge, in analogia a quanto disposto dal Capo XV del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 17

(Norma finale)

Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d’Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

Art. 18

(Norme transitorie)

Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d’Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima dell’approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all’articolo 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l’urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell’articolo 4, composto:

a) da 4 esperti o tecnici designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali all’Agricoltura, al Turismo, ai Lavori Pubblici e dal Sindaco del Comune interessato;

b) da un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta;

c) da un rappresentante degli Architetti della Valle d’Aosta; d) - dal Medico regionale;

e) da un rappresentante dell’Ordine dei Geometri della Valle di Aosta.

Art. 19

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.