Legge regionale 21 aprile 1959, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 21 04 1959

Bollettino ufficiale 30 4 1959

Norme per l'ordinamento delle scuole materne, elementari e medie e del relativo personale.

Art. 1

È istituito un albo speciale del personale direttivo e insegnante di ruolo statale in servizio nelle scuole d’istruzione primaria e secondaria della Regione Valle d’Aosta.

La tenuta dell’albo è affidata alla Sovrintendenza scolastica della Regione.

Art. 2

Nell’albo speciale sono iscritti l’ispettore scolastico, i direttori didattici e gli insegnanti elementari attualmente in servizio nelle scuole d’istruzione primaria e quelli che ad esse saranno assegnati, in conformità delle disposizioni che regolano le nomine e i trasferimenti del personale di ruolo e di quelle che richiedono la conoscenza della lingua francese per l’insegnamento nelle scuole della Valle d’Aosta.

Sono altresì iscritti nell’albo speciale i capi d’istituto e i professori attualmente in servizio di ruolo nelle scuole d’istruzione secondaria e coloro che saranno assegnati alle scuole stesse dal Ministero della PI, nei limiti dei posti vacanti nell’organico dei singoli istituti, in conformità alle disposizioni che regolano le nomine e i trasferimenti del personale di ruolo e di quelle che richiedono la conoscenza della lingua francese per l’insegnamento nelle scuole della Valle d’Aosta.

Art. 3

L’iscrizione nell’albo indica, senza pregiudizio della progressione in carriera, le posizioni di anzianità acquisite dagli interessati e il trattamento economico che ad essi compete all’atto dell’iscrizione.

Art. 4

Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, gli insegnanti elementari, i presidi e i professori iscritti nell’albo speciale continuano ad appartenere ad ogni effetto ai ruoli statali. Ad essi si applicano le norme sullo stato giuridico e sull’ordinamento delle carriere stabilite dalle leggi statali.

Art. 5

L’assunzione ed il trattamento del personale direttivo ed insegnante non di ruolo sono disciplinati dalle norme statali che regolano la materia, integrate da norme stabilite dal Consiglio regionale.

Art. 6

Il trattamento economico spettante al personale direttivo e insegnante di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle scuole di cui all’articolo 1 è a carico della Regione, la quale fa fronte al conseguente onere con le entrate previste dall’articolo 2 della legge statale 29 novembre 1955, n. 1179.

Art. 7

Gli ispettori scolastici, i direttori didattici, gli insegnanti elementari, i presidi e i professori che cessano dal servizio nelle scuole indicate dall’articolo 1 sono cancellati dall’albo speciale, ferma restando, ad ogni possibile effetto, la indicazione del servizio prestato nell’ambito della Valle d’Aosta.

Art. 8

Le funzioni dalla legge attribuite ai Provveditori agli studi sono esercitate, nella Regione Valle d’Aosta, dal Sovrintendente agli Studi, il quale osserva le norme statali che disciplinano l’attività amministrativa dei Provveditori agli studi.

Art. 9

Il Sovrintendente agli Studi per la Valle d’Aosta è nominato in base a concorso per titoli ed esami. Nel bando di concorso saranno previste due prove scritte ed una orale di lingua francese secondo le modalità da stabilirsi dal Consiglio regionale. Al concorso possono partecipare i presidi titolari di scuole secondarie, i professori di ruolo che abbiano esercitato l’insegnamento, in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno dieci anni, i funzionari della Regione che posseggano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di Provveditori agli Studi nel territorio della Repubblica, coloro che abbiano prestato servizio per un periodo di almeno quattro anni in posti direttivi presso Sovraintendenze o Provveditorati provinciali agli Studi.

L’eventuale incarico di Sovrintendente agli Studi per la Regione può essere conferito soltanto a persona in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.

Il posto di Sovraintendente può anche essere attribuito per comando del Ministero della Pubblica Istruzione ad un Provveditore o ad un Vice Provveditore agli Studi dei ruoli statali, su richiesta dell’Amministrazione regionale.

Art. 10

Le funzioni del Consiglio Scolastico provinciale sono demandate ad un Consiglio Scolastico regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale e così composto:

1) L’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione - Presidente;

2) Il Sovraintendente agli studi della Regione;

3) Un professore dell’Istituto Magistrale designato dai colleghi;

4) Un maestro elementare ordinario designato dai colleghi;

5) Un rappresentante del Comune di Aosta designato dalla Giunta comunale;

6) Due rappresentanti dei Comuni della Valle designati secondo le norme che saranno emanate dal Consiglio regionale.

Fanno inoltre parte del Consiglio scolastico, intervenendo alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza:

1) Il Medico regionale;

2) L’Ingegnere capo della Regione, od un suo rappresentante.

Art. 11

I componenti del Consiglio scolastico regionale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 12

Contro i provvedimenti eventualmente adottati nei confronti del personale inquadrato nell’albo speciale della Valle d’Aosta, è ammesso ricorso secondo le modalità contemplate dai rispettivi stati giuridici.

Art. 13

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.