Legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 28 07 1956

Bollettino ufficiale 30 8 1956

Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

Sono approvate le norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta nel testo deliberato dal Consiglio regionale in data 22 giugno 1956 ed annesso alla presente legge, comprendente:

1) - 236 articoli sull’ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale;

2) - tre tabelle organiche dei servizi, dei posti e degli emolumenti principali annui di organico (allegati A - B - C).

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Testo di norme annesso alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3: Regione Autonoma della Valle d’Aosta

NORME SULL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.

TITOLO I

DELL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI

Art. 1

Ordinamento dei servizi

L’ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Regione Autonoma della Valle d’Aosta è stabilito dagli articoli seguenti, in relazione alle funzioni e competenze degli organi della Regione.

Art. 2

Assessorati

I Servizi e gli Uffici regionali dipendenti dagli Assessori sono ordinati in Assessorati come segue:

1) Assessorato della Agricoltura e delle Foreste;

2) Assessorato delle Finanze;

3) Assessorato dell’Industria e Commercio;

4) Assessorato dei Lavori Pubblici;

5) Assessorato della Pubblica Istruzione;

6) Assessorato della Sanità e dell’Assistenza Sociale;

7) Assessorato del Turismo e delle Antichità, Monumenti e Belle Arti.

La ripartizione dei Servizi e le rispettive competenze per materia sono stabiliti dal presente regolamento.

TITOLO II

RIPARTIZIONI - SERVIZI

CAPO I

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 3

Funzioni

Convocazione del Consiglio - Presidenza delle adunanze consiliari - Istruttoria atti per petizioni, ricorsi, denuncie, interrogazioni, interpellanze, mozioni, regolamento del Consiglio, Commissioni consiliari.

Art. 4

Compiti amministrativi

Redazione dei processi verbali delle sedute consiliari, estratti delle medesime.

Redazione dei verbali delle Commissioni consiliari.

Istruttoria delle pratiche relative alle attività del Consiglio e della Presidenza del Consiglio.

Stampa degli atti ufficiali del Consiglio - Estratti e pubblicazioni varie del Consiglio.

Art. 5

Ripartizione degli Uffici

a) - Ufficio Presidenza:

Corrispondenza del Presidente - Affari riservati - Segreteria particolare.

b) - Segreteria:

Direzione e coordinamento delle attività degli Uffici della Presidenza.

Sedute del Consiglio: verbali, estratti e pubblicazione atti. Sedute Commissioni consiliari e relativi verbali.

Stampa atti ufficiali e pubblicazioni varie del Consiglio. Archivio degli atti consiliari.

CAPO II

DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6

Funzioni

Attribuzioni e funzioni previste dallo Statuto regionale, dalle leggi e dai regolamenti - Direzione e vigilanza dei servizi regionali e degli Istituti dipendenti dalla Regione - Promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Art. 7

Compiti amministrativi

Dal Presidente della Giunta regionale dipendono direttamente i Servizi direttivi, ispettivi e di segreteria della Amministrazione regionale previsti agli articoli seguenti del presente capo.

Art. 8

Ripartizione dei Servizi e degli Uffici

1) - Ufficio Presidenza -

2) - Segreteria generale, che comprende:

a) Affari generali e Personale

b) Segreteria della Giunta regionale

c) Ufficio legale - Legislazione - Contenzioso - Contratti

d) Ispezione, vigilanza e tutela degli Enti pubblici locali, degli Enti Morali e dei Consorzi.

Art. 9

Ufficio Presidenza

Fanno parte dell’Ufficio Presidenza:

- Segreteria della Presidenza o Gabinetto

- Segreteria particolare

- Ufficio stampa

- Archivio e copia.

Art. 10

Segreteria della Presidenza o Gabinetto

- Rapporti con le autorità statali, centrali e locali, su affari politici e riservati di competenza del Presidente della Giunta;

- Cerimonie - ricevimenti;

- Onorificenze - ricompense al valor civile;

- Inchieste e accertamenti di carattere riservato;

- Cittadinanza - Opzioni - Emigrazione;

- Legalizzazione - Attestazioni e certificati;

- Rapporti con le autorità militari e di PS e con il locale Comando Gruppo Carabinieri;

- Rapporti con le Autorità Consolari - Servizi di frontiera;

- Associazioni e Comitati locali;

- Atti di giuramento dei Sindaci, degli Amministratori degli Enti Locali e relativi affari riservati;

- Nomina, revoca e dispensa dei Giudici Conciliatori, dei Vice Giudici Conciliatori e dei Cancellieri e Ufficiali Giudiziari di Conciliazione.

Art. 11

Segreteria particolare

- Affari e rapporti diversi con Enti, Organizzazioni politiche e varie e con privati su questioni di carattere riservato;

- Rapporti con il pubblico su questioni e affari vari riservati non di competenza dei singoli Assessorati.

Art. 12

Ufficio Stampa

- Stampa nazionale e locale;

- Informazioni e scambio di notizie sugli avvenimenti locali e sulla attività dell’Amministrazione regionale;

- Pubblicazioni varie edite a cura della Regione.

Art. 13

Archivio e copia

- Compiti d’ordine.

Art. 14

Segreteria generale

Direzione, coordinamento e controllo dei Servizi ed Uffici regionali. Rapporti con la Presidenza e gli Assessori per le direttive dell’attività dell’Amministrazione.

Assistenza rogatoria sull’attività deliberativa degli organi regionali.

Art. 15

Affari generali e personale

Coordinamento dell’attività degli Uffici degli Assessorati; Rapporti con la Commissione di Coordinamento;

Affari generali;

Pratiche amministrative del demanio e patrimonio regionale; Casa da gioco di Saint Vincent e relativo personale;

Personale regionale: - Stato giuridico e trattamento economico - Commissioni consultive e Commissione paritetica;

Archivio generale - Biblioteca interna dell’Amministrazione regionale;

Ufficio copia;

Servizio automezzi e servizi di custodia.

Art. 16

Ufficio legale - Studi e legislazione - Contenzioso - Contratti Elaborazione, esame e coordinamento di progetti di legge e decreti, studi e statistiche interessanti la attività legislativa e amministrativa della Regione.

Promulgazione, pubblicazione e raccolta leggi e decreti e affari relativi.

Direzione e amministrazione del Bollettino Ufficiale. Pubblicazione annunzi legali.

Disbrigo delle pratiche relative alle azioni da sostenersi in giudizio - Contenzioso.

Redazione, registrazione dei contratti e ulteriori incombenze, atti relativi alle concessioni e contravvenzioni stradali.

Istruzione degli atti concernenti il Servizio di Segreteria della Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d’Aosta (in sede giurisdizionale e in sede amministrativa).

Art. 17

Segreteria della Giunta regionale

Esame preventivo, studio ed elaborazione degli atti da sottoporsi alla Giunta. Elaborazione e documentazione delle decisioni. Verbali delle adunanze della Giunta.

Copia, pubblicazione e rubricazione delle deliberazioni ed ulteriori incombenti.

Tenuta degli schedari e dei registri cronologici e sistematici.

Art. 18

Ispezione, vigilanza e tutela degli Enti locali e morali

a) Ispezione e direzione.

Espletamento dei compiti, sanciti dall’articolo 18 del TU 1934 della Legge Comunale e Provinciale e successive modificazioni. Direzione e coordinamento dell’attività del servizio di vigilanza e tutela degli Enti locali, Morali e dei Consorzi.

b) Vigilanza e tutela.

Controllo degli atti amministrativi dei Comuni e degli Enti Morali di diritto pubblico e relazioni per i provvedimenti di tutela. Registro dei Sindaci e degli Amministratori - Nomine, dimissioni, revoche.

Ruolo, trattamento giuridico ed economico e Consiglio di Amministrazione dei Segretari comunali.

Servizio leva e militare.

Circoscrizione territoriale - Demanio e patrimonio degli Enti. Usi civici, consorteria, amministrazioni frazionali, toponomastica. Servizio elettorale - Elezioni politiche e amministrative. Statistiche demografiche.

Espropriazioni e pratiche lavori pubblici.

Servizio agenti daziari.

Consorzi di Comuni e di Enti e Istituzioni locali e altri Consorzi. Affari del culto, benefici parrocchiali, congrue.

Ricoveri e spedalità.

Servizi antincendi.

c) Controllo contabile.

Controllo della situazione finanziaria e patrimoniale degli Enti locali e morali - Bilanci di previsione, conti consuntivi, rendiconti di Tesoreria, provvedimenti di variazioni ai bilanci e deliberazioni di approvazione e finanziamenti di spesa.

Servizi di Tesoreria e Esattoria, Comunali, Consorziali e degli Enti Morali.

Gestione del demanio e patrimonio degli Enti.

Ripartizioni patrimoniali e finanziarie. Ripartizioni spese consorziali.

Trattamento economico Segretari comunali e del personale degli Enti pubblici locali e delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza e relativo servizio di Cassa di Previdenza.

CAPO III

DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 19

Funzioni

a) agricoltura, foreste, zootecnia, flora, fauna.

b) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario, sistemazioni idraulico - agrarie e idraulico - forestali.

c) caccia e pesca.

d) canali d’irrigazione e per usi agricoli, consorzi irrigui.

e) usi civici, consorterie, promiscuità e condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali, formazione delle piccole proprietà contadine, permute ed arrotondamenti della proprietà fondiaria, stime agrarie e forestali.

f) istruzione tecnico - professionale agraria, sperimentazione agraria e zootecnica, azione dimostrativa.

g) demanio agricolo e forestale.

Art. 20

Compiti amministrativi

Servizi e compiti già spettanti ai soppressi uffici degli Ispettorati provinciali agrario e forestale di Aosta e della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, per i servizi relativi all’Agricoltura, devoluti alla Regione.

Servizi e compiti in genere interessanti l’agricoltura, la zootecnia, e le foreste nella Regione.

Art. 21

Ripartizione dei servizi ed Uffici

1) - Ufficio Assessorato.

2) - Servizi agrari e zootecnici.

3) - Servizi forestali.

Art. 22

Ufficio Assessorato

Direzione, coordinamento e controllo dei servizi e del personale dell’Assessorato - Pareri - Relazioni e proposte - Premi e mostre. Esplicazione dei compiti amministrativi dell’Assessorato - Carteggio - Archivio corrente - Contabilità - Statistiche.

Art. 23

Servizi agrari e zootecnici

L’Ispettorato agrario regionale assolve i compiti già affidati al soppresso Ispettorato provinciale dell’Agricoltura oltre l’attuazione delle iniziative regionali e l’assolvimento dei compiti della soppressa Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura limitatamente alle funzioni di carattere agrario.

In particolare:

- assistenza tecnica agli agricoltori in materia di agricoltura, di zootecnia e delle industrie agrarie con particolare riguardo all’industria casearia.

- istruzione tecnico - professionale degli agricoltori - sperimentazione e azione dimostrativa in materia di coltivazioni, allevamenti, industrie agrarie, meccanizzazione agricola, ecc.

- studi, proposte e progetti per l’attuazione di costruzioni rurali, impianti irrigui, caseifici, macchine agricole, indagini e studi di economia agraria ed estimo.

- lotta contro i parassiti dell’agricoltura e degli animali - stima dei danni alle colture.

- istituzione e controllo di nuclei di selezione e di Società di allevamento del bestiame bovino, tenuta del Libro genealogico della razza bovina valdostana, monta taurina, azione in favore dell’apicoltura e della apicoltura.

- difesa e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici della Regione -protezione della flora alpina.

- costituzione di cooperative agricole per la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli - cooperazione agraria in genere, assistenza e controllo sul loro funzionamento. - servizio di statistica agraria.

- servizio repressione frodi su prodotti agrari in genere e specificatamente su quelli caseari, enologici, sui mangimi, le sementi ed i fertilizzanti.

- controllo sulle attività ed iniziative interessanti la caccia, la pesca, la piscicoltura, l’apicoltura, nonché sugli atti relativi.

- applicazione di leggi statali e regionali sul Credito agrario, formazione della piccola proprietà contadina, permute ed arrotondamenti della proprietà fondiaria, minima unità colturale.

Art. 24

Servizi forestali

Il Servizio forestale regionale provvede ai compiti già di competenza del soppresso Ispettorato provinciale forestale, oltre all’attuazione delle iniziative regionali.

In particolare:

- Tutela tecnica ed economica dei beni silvo - pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici.

- Polizia forestale.

- Sistemazioni idraulico forestali e agrarie dei bacini montani - e dei comprensori di bonifica montana.

- Rimboschimenti e vivai forestali.

- Statistica a catasto forestale.

- Provvedimenti e provvidenze per la difesa e l’incremento delle foreste e, in genere, dell’economia montana.

CAPO IV

DELL’ASSESSORATO DELLE FINANZE

Art. 25

Funzioni

a) Finanze regionali - Bilanci preventivi e conti consuntivi regionali.

b) Istituti di credito di interesse regionale.

c) Contabilità regionali e contabilità erariali.

d) Accertamento delle imposte erariali ai sensi dello Statuto della Regione e della legge sull’ordinamento finanziario della Valle d’Aosta.

e) Tributi regionali - Accertamenti e ruoli di riscossione.

Art. 26

Compiti amministrativi

Gestione del bilancio regionale, residui, contabilità speciali - Relazioni e statistiche.

Formazione del bilancio preventivo annuale - Rendiconti - Conto del Tesoriere - Conti Consuntivi.

Ripartizione delle entrate erariali tra lo Stato e la Regione. Contabilità erariali per i servizi delegati dallo Stato alla Regione.

Gestione dei fondi assegnati dallo Stato per qualsiasi titolo. Ufficio di controllo contabile della gestione del bilancio regionale, degli Istituti dipendenti, delle contabilità speciali e del servizio di economato con esame sulla regolarità, imputazione e disponibilità di fondi per l’impegno e la liquidazione delle spese.

Compiti ed attività in genere interessanti le materie dell’Assessorato anche se sopra non specificati.

Art. 27

Ripartizione dei Servizi e Uffici

- Ufficio Assessorato.

- Gestione del bilancio regionale.

- Ufficio contabilità fondi erariali.

- Ufficio Controllo Contabilità.

- Servizio di economato - Demanio e patrimonio.

- Ufficio statistica finanziaria e coordinamento tributario.

Art. 28

Ufficio Assessorato

Direzione, coordinamento e controllo dei servizi e del personale dell’Assessorato.

Pareri, relazioni, proposte ed iniziative in materia finanziaria. Formazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi annuali e relazioni illustrative ai bilanci e ai conti stessi.

Servizi amministrativi antincendi.

Art. 29

Gestione del bilancio regionale

Scritture contabili - Impegni - Residui attivi e passivi.

Entrate e spese.

Finanziamenti sui fondi ordinari e straordinari - Mutui, obbligazioni, anticipazioni di cassa - Controllo dei servizi di Tesoreria e di Cassa della Regione.

Accertamento imposte e tributi erariali - Atti relativi all’accertamento, riscossione e alla ripartizione delle entrate erariali.

Rendiconti vari delle entrate e spese regionali.

Art. 30

Ufficio contabilità fondi erariali

Contabilità fondi erariali per i servizi statali delegati alla Regione.

Gestione di fondi speciali, anticipazioni varie dello Stato per assistenza pubblica, servizi agrari, forestali, pubblica istruzione e per ogni altro servizio.

Art. 31

Ufficio Controllo Contabile

Esame e controllo della gestione delle entrate e spese regionali. - Imputazione e disponibilità delle spese. - Esame e controllo di ogni proposta di erogazione di fondi regionali con riferimento alla

imputazione, disponibilità di fondi e regolarità delle spese e alle norme stabilite dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

Art. 32

Servizio di economato, patrimonio e demanio

Il Servizio, disciplinato con apposito regolamento interno, provvede ai seguenti compiti:

Pagamento delle minute spese d’ufficio d’importo non superiore ad una somma determinata e salvo rendiconti trimestrali, mediante anticipazione di fondi contenuta in un determinato importo massimo stabilito dalla Giunta regionale.

Il rendiconto, previo esame e parere dell’Ufficio di controllo contabile ed il Visto del Ragioniere Capo e dell’Assessore è sottoposto alla approvazione della Giunta regionale.

Pagamento dei sussidi relativi all’assistenza.

Emissione assegni bancari per corresponsione sussidi di assistenza materna ed infantile, salari al personale giornaliero.

Controllo spese postali, telefoniche e telegrafiche - Acquisto stampati, cancelleria e oggetti vari per gli Uffici su buoni firmati dagli Assessori.

Tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili della Regione

e degli Istituti e Servizi dipendenti dall’Amministrazione regionale e manutenzione e amministrazione dei beni stessi.

Art. 33

Ufficio Statistica finanziaria e coordinamento tributario Elaborazione di statistiche varie in materia finanziaria e per la determinazione dei costi dei servizi regionali.

Accertamento dei redditi imponibili prodotti in Valle d’Aosta ai fini del versamento dei relativi tributi erariali.

Atti e accertamenti accessori ai fini del controllo e della revisione dei ruoli dei redditi imponibili e dei tributi statali e regionali.

CAPO V

DELL’ASSESSORATO INDUSTRIA E COMMERCIO

Art. 34

Funzioni

a) industria e commercio;

b) artigianato;

c) zona franca;

d) fiere e mercati;

e) incremento prodotti tipici della Valle (in collaborazione con l’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste);

f) istruzione professionale (in collaborazione con l’Assessorato della Pubblica Istruzione).

Art. 35

Compiti amministrativi

Servizi e compiti già spettanti ai soppressi Uffici provinciali dell’Industria e Commercio di Aosta e Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Aosta, per i servizi relativi all’industria e commercio.

Comitati di collaborazione per l’Industria - Commercio - Agricoltura - Artigianato e piccole industrie.

Commissioni di Vigilanza delle Cooperative e Comitati vari inerenti alle materie dell’Assessorato.

Alimentazione, Mense popolari, Enti comunali di Consumo, SEPRAL. Zona Franca - Regolamentazione e disciplina dei contingentamenti provvisoriamente assegnati alla Regione.

Edizioni di pubblicazioni inerenti alle attività dell’Assessorato e dell’economia della Valle.

Attività e servizi in genere interessanti l’Industria, il Commercio e l’Artigianato anche se sopra non elencati.

Art. 36

Ripartizione dei Servizi ed Uffici

1) Ufficio Assessorato;

2) Servizi camerali;

3) Lavoro ed Artigianato;

4) Zona Franca e contingentamenti provvisori.

Art. 37

Ufficio Assessorato

Direzione, controllo e coordinamento di tutte le attività e del personale dell’Assessorato.

Affari generali - Relazioni - Commissioni - Iniziative varie. Comunicazioni - Autoveicoli - Trasporti.

Pubblicazioni riguardanti l’attività dell’Assessorato e l’economia della Valle.

Art. 38

Servizi camerali

Compiti ed attività di pertinenza della soppressa Camera di Commercio - Industria - Agricoltura, di Aosta, e del soppresso Ufficio per l’Industria e Commercio, di Aosta, per i servizi relativi all’Industria e Commercio.

Registro Ditte.

Statistiche e censimenti.

Art. 39

Lavoro ed Artigianato

Legislazione e tutela del lavoro - Ispettorati del lavoro - Collocamento e disoccupazione - Istruzione professionale. Coordinamento in collaborazione con l’Assessorato Sanità ed Assistenza Sociale e con gli Istituti di Previdenza per la legislazione sociale.

Istruzione professionale - Corsi professionali di qualificazione - Iniziative e provvidenze a favore dell’Artigianato - Partecipazione a fiere e a mostre del lavoro e dell’artigianato.

Art. 40

Zona franca e contingentamenti provvisori

Applicazione delle norme dello Statuto per l’attuazione della zona franca di cui all’articolo 14 dello Statuto della Regione - Contingentamenti provvisori di prodotti e di merci in esenzione fiscale e doganale.

CAPO VI

DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 41

Funzioni

a) Strade ed opere pubbliche di interesse regionale;

b) Disciplina ed utilizzazione delle miniere e cave;

c) Disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche - Concessioni e subconcessioni di acque pubbliche - Impianti idroelettrici;

d) Urbanistica e piani regolatori;

c) Esame e pareri sugli atti dei Comuni e Consorzi di Comuni riguardanti lavori e opere di pubblica utilità.

Art. 42

Compiti amministrativi

Servizi e compiti concernenti i lavori pubblici, le acque pubbliche e le miniere, già spettanti alla soppressa Provincia di Aosta, all’Ufficio del Genio Civile di Aosta e all’Ufficio delle miniere di Torino, devoluti alla Regione.

Compiti e servizi amministrativi relativi alle funzioni suddette - Costruzioni, sistemazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade e degli immobili regionali - Studi, progetti, pareri, direzione e sorveglianza lavori - Edilizia, urbanistica e piani regolatori - Opere igieniche - Contabilità dei lavori, proposte e liquidazioni - Disciplina dei lavori pubblici e delle strade. Disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche.

Concessione e subconcessione di acque pubbliche. Miniere e cave.

Controllo degli atti dei Comuni e dei Consorzi di Comuni riguardanti lavori ed opere di pubblica utilità.

Attività e servizi in genere interessanti le suddette materie anche se sopra non elencati.

Art. 43

Ripartizione dei Servizi ed Uffici

1) Ufficio Assessorato;

2) Ufficio lavori, studi e progetti;

3) Ufficio Viabilità;

4) Ufficio Acque pubbliche e miniere.

Art. 44

Ufficio Assessorato

Direzione, coordinamento e controllo dei servizi e del personale dell’Assessorato - Studi, pareri, relazioni, proposte.

Art. 45

Ufficio lavori, studi e progetti

Progettazione per lavori stradali, edilizia scolastica, opere igieniche - Progetti vari - Urbanistica e piani regolatori. Manutenzione immobili regionali e relativi impianti.

Direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla Regione in appalto o in economia.

Lavori manutentivi del demanio e del patrimonio della Regione.

Art. 46

Ufficio Viabilità

Lavori di sistemazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali - Concessioni stradali. - Disciplina stradale. - Disciplina del Corpo dei Cantonieri stradali.

Art. 47

Ufficio acque pubbliche e Miniere

Concessioni e subconcessioni di acque pubbliche, impianti elettrici e derivazioni idroelettriche.

Miniere e cave.

CAPO VII

DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 48

Funzioni

a) Istruzione materna, elementare e media.

b) Istruzione professionale in collaborazione con l’Assessorato dell’Industria e Commercio e con il Consorzio per l’istruzione tecnica.

Art. 49

Compiti amministrativi

Servizi e compiti già di spettanza del soppresso Provveditorato provinciale agli Studi di Aosta, in materia di ordinamento delle scuole e del personale insegnante.

Istruzione materna, elementare e media. - Scuole di ogni ordine e grado e personale relativo - Programmi di insegnamento - Concorsi magistrali - Commissioni varie - Consiglio scolastico - Istituti, Convitti - Corsi di lingua francese - Edilizia scolastica - Sussidi vari per iniziative d’istruzione - Borse di studio - Rapporti culturali con l’interno e con l’estero - Iniziative culturali - Musica, canto corale - Attività e compiti in genere interessanti la Pubblica Istruzione e la cultura anche se sopra non specificati.

Art. 50

Ripartizione dei Servizi ed Uffici

1) Ufficio Assessorato.

2) Servizi amministrativi.

3) Biblioteca regionale.

4) Archivio storico della Valle.

Art. 51

Ufficio Assessorato

Direzione, coordinamento e controllo dei servizi relativi all’istruzione materna, elementare, media e professionale e del personale addetto ai servizi stessi.

Studi, pareri, proposte, relazioni ed iniziative.

Art. 52

Servizi amministrativi e servizi culturali vari

Espletamento dei compiti amministrativi di competenza dell’Assessorato avanti elencato.

Patronato ed assistenza agli alunni delle scuole di avviamento professionale, elementari e materne - Asili - Fondazioni scolastiche, Scuole e Corsi Popolari.

Cinematografia scolastica - Educazioni fisica e sportiva. Borse di studio e sussidi vari per iniziative d’istruzione e cultura.

Servizio di archivio e copia.

Servizi culturali vari.

Biblioteca regionale - Archivio storico della Valle. Ufficio rapporti culturali con l’interno e con l’estero. Ufficio iniziative culturali, musica e canto corale.

CAPO VIII

DELL’ASSESSORATO DELLA SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 53

Funzioni

a) Igiene, sanità, assistenza profilattica ed ospedaliera;

b) assistenza e beneficenza pubblica;

c) previdenza e assicurazioni sociali.

Art. 54

Compiti amministrativi

Servizi amministrativi e legislativi relativi alle materie suddette -Direzione, coordinamento e controllo di tutte le

attività pertinenti all’Assessorato - Direzione e controllo degli Istituti dipendenti:

a) Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile comprendente Asilo Materno e Brefotrofio;

b) Laboratorio regionale d’Igiene;

1) Sezione medico micrografica;

2) Sezione chimica;

3) Centro profilattico regionale.

Servizi e compiti già di spettanza del soppresso Ufficio sanitario provinciale di Aosta. - Attività e servizi in genere interessanti la Sanità e l’Assistenza anche se sopra non elencati.

Art. 55

Ripartizione dei servizi ed uffici

1) Ufficio Assessorato;

2) Sanità ed Igiene;

3) Assistenza e beneficenza;

4) Previdenza e leggi sociali - Igiene e sanità del lavoro.

Art. 56

Ufficio Assessorato

Direzione dei Servizi, Uffici ed Istituti - Contabilità dei Servizi -Schedari - Statistiche.

Art. 57

Sanità ed Igiene

Sezioni I - Servizi sanitari - Assistenza ospedaliera - Profilattica ed ambulatoriale - Malattie sociali ed infettive - Igiene del suolo e dell’abitato.

Sezione II

Servizi sanitari riguardanti il bestiame - Profilassi delle malattie.

Sezione III

Laboratori d’Igiene e Profilassi.

I compiti previsti dal TU delle Leggi Sanitarie 27- 7- 1934, n. 1265 e successive modificazioni per i Medici e Veterinari provinciali, secondo le direttive dell’Alto Commissariato della Sanità e le disposizioni della legislazione regionale, sono conferite al Medico ed al Veterinario regionali alle dirette dipendenze dell’Assessore.

La Sezione I è retta dal Medico regionale.

I Laboratori d’Igiene e Profilassi e l’Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile sono disciplinati da propri regolamenti speciali.

Art. 58

Assistenza

1) Assistenza e mantenimento degli alienati poveri della Regione;

2) Assistenza ai tubercolotici, ciechi e sordomuti, in quanto non vi provvedano i Consorzi o altre Istituzioni autonome;

3) Assistenza all’infanzia illegittima;

4) Integrazione delle varie forme di assistenza con particolare riguardo alle esigenze della popolazione locale;

5) Assistenza poliomielitici ed encefalitici;

6) Assistenza ospedaliera;

7) Assistenza alle persone bisognose;

8) Assistenza pubblica in riferimento al decentramento dei servizi del Ministero dell’Interno (DPR 19- 8- 1954, n. 968);

9) Soccorso invernale;

10) Comitato regionale di Assistenza e Beneficenza e Comitati comunali di Assistenza (ECA). - Rapporti con Istituzioni pubbliche e private di Assistenza e Beneficenza;

11) Colonie marine e montane, istituti profilattici, cure balneotermali;

12) Statistiche inerenti a tutti i problemi dell’assistenza pubblica;

13) Enti ed Istituzioni che hanno scopi di Assistenza (Ufficio Aiuti Internazionali - Orfani di Guerra, ecc.);

14) Servizi amministrativi della Federazione ONMI;

15) Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile.

Art. 59

Previdenza e leggi sociali - Igiene e sanità del lavoro Coordinamento delle attività relative ai problemi dell’igiene del lavoro, della Previdenza e delle assicurazioni sociali. Prevenzione infortuni e malattie professionali.

Collegamento con gli Istituti di Previdenza e Assistenza Malattie e Infortuni sul Lavoro( INPS, INAM, INAIL, INADEL, Mutue Coltivatori Diretti).

Statistiche relative ai problemi dell’igiene e sanità del lavoro, della previdenza e delle assicurazioni sociali.

CAPO IX

DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO - ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Art. 60

Funzioni

a) Turismo - Industria alberghiera;

b) Trasporti, ferrovie, funivie, slittovie, seggiovie, linee automobilistiche;

c) Tutela del paesaggio - Piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

d) Toponomastica;

e) Acque minerali e termali;

f) Antichità e Belle Arti.

Art. 61

Compiti amministrativi

Servizi e compiti devoluti alla Regione dallo Statuto e dalle Leggi in materia di turismo, di antichità, monumenti e belle arti e tutela delle bellezze naturali.

Attività alberghiera, attrezzatura turistica, pubblicità e propaganda in materia di turismo.

Spettacoli.

Sports.

Guide e portatori alpini - Scuole e maestri di sci.

Antichità, monumenti e belle arti.

Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

Piani regolatori per zone di particolare interesse turistico. Attività e compiti in genere interessanti le suddette materie anche se sopra non elencati.

Art. 62

Ripartizione dei servizi ed uffici

1) Ufficio Assessorato;

2) Ufficio regionale per il turismo;

3) Sovrintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti.

Art. 63

Ufficio Assessorato

Direzione, coordinamento e controllo dei servizi e del personale dell’Assessorato.

Pareri, relazioni, proposte ed iniziative nelle materie di competenza dell’Assessorato.

Art. 64

Turismo

Statistica del movimento forestieri.

Alberghi, pensioni - Affittacamere - Corsi alberghieri - Contributi e mutui alberghieri.

Aziende di soggiorno e cura.

Comitati per l’incremento turistico - Agenzie di viaggio. Pubblicità e propaganda.

Notiziari turistici.

Manifestazioni, spettacoli, rassegne di interesse culturale, sportivo, mondano e di folklore.

Attività sportiva in genere.

Rapporti con Enti sportivi.

Rifugi alpini - Case per ferie - Campeggi.

Guide e portatori alpini - Scuole e maestri di sci.

Art. 65

Antichità e Belle Arti

Conservazione e tutela delle antichità e dei monumenti - Progetti, studi e lavori - Scavi e restauri - Museo delle Antichità romane - Belle arti.

Piani regolatori per zone di particolare interesse turistico. Tutela del paesaggio e vincoli di zone a protezione delle bellezze

naturali - Controllo delle costruzioni edilizie ai fini della tutela del paesaggio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 66

Norme del regolamento - Regolamenti speciali

L’ordinamento e la disciplina dei servizi regionali e lo stato giuridico ed economico del personale dell’Amministrazione regionale sono regolati dalle norme del presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti generali in vigore per il personale degli Enti locali e delle Amministrazioni civili dello Stato, in quanto non contrastino con le norme del presente Regolamento.

Speciali regolamenti disciplinano gli Uffici ed il personale di alcuni Servizi ed Istituti, quali l’Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, i Laboratori d’Igiene e Profilassi, i servizi ed il personale scolastico, i servizi ed il personale forestale, i servizi stradali, il servizio appalto lavori, l’esecuzione di lavori in economia, la eventuale gestione di servizi pubblici di carattere industriale e commerciale, il servizio economato ed altri eventuali servizi.

Art. 67

Posti e tabelle organiche

Il numero dei posti, i titoli, i gradi, le qualifiche e l’ordinamento gerarchico del personale, nonché le retribuzioni iniziali di organico ed i relativi aumenti periodici, sono precisati nel presente Regolamento e nelle allegate tabelle organiche, che formano parte integrante del presente Regolamento.

Art. 68

Regolamenti interni di servizio

Appositi regolamenti interni di Servizio determinano le attribuzioni e le mansioni dei singoli dipendenti, la distribuzione degli affari e le norme particolari per il funzionamento dei servizi.

Art. 69

Assegnazione o trasferimento del personale

Assegnazione degli affari

Il personale è assegnato ai singoli Servizi ed Uffici con le deliberazioni di nomina, di promozione e di assegnazione.

La Giunta regionale può trasferire dipendenti di grado inferiore al terzo da un servizio od Ufficio ad altro servizio o Ufficio, sempre che trattisi di posto di eguale grado o attribuzioni analoghe e senza pregiudizio del grado e degli assegni conseguibili a norma del presente regolamento.

Per il trasferimento al servizio di vigili sanitari, gli autisti meccanici debbono aver frequentato, con esito favorevole, appositi corsi di vigilanza annonaria e sanitaria presso Laboratori di Igiene e Profilassi.

Il Segretario generale controlla, con esclusione delle pratiche relative ai servizi di Gabinetto, la distribuzione degli affari e del lavoro ai singoli Assessorati o Servizi, secondo la rispettiva competenza, in relazione alle attribuzioni stabilite dalla tabella organica e dai regolamenti interni di servizio.

All’assegnazione e distribuzione degli affari e del lavoro ai singoli uffici ed impiegati provvede ciascun Dirigente di Assessorato o Capo Servizio, secondo le direttive del competente Assessore.

Art. 70

Firma degli atti

Gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio sono firmati dal Presidente del Consiglio; in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere Segretario del Consiglio, per delega del Presidente.

Gli atti e la corrispondenza dei rimanenti Uffici dell’Amministrazione regionale, vistati dai Capi Servizio, sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dagli Assessori addetti ai singoli servizi delegati alla firma, secondo le materie di rispettiva competenza; in assenza degli Assessori, sono firmati da Consiglieri appositamente delegati alla firma.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta regionale delega un Assessore a rappresentarlo e a sostituirlo per la firma degli atti e per la adozione di ogni urgente provvedimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.

Il personale non può firmare atti o corrispondenze di ufficio in luogo e vece degli Amministratori.

Art. 71

Acquisti, forniture e impegni di spesa

Le spese di qualsiasi natura, le forniture e gli acquisti sono preventivamente approvati con deliberazione dei competenti organi dell’Amministrazione (Consiglio e Giunta), ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Gli ordini di esecuzione per gli acquisti e per le forniture debbono constare da documenti scritti (buoni, lettere), vistati dai Dirigenti o dai Capi Servizio e firmati dall’Amministratore competente.

Alle piccole spese per la fornitura di stampati e materiale vario e di consumo, necessario per il normale funzionamento degli uffici dell’Amministrazione regionale, provvede l’economo nei limiti dei fondi a disposizione, mediante rilascio di buoni o lettere di ordinazione controfirmati dall’Amministratore competente, à sensi e con le modalità di cui ad apposito regolamento interno di servizio. Per gli Istituti scolastici e gli Istituti speciali, provvedono, analogamente, i rispettivi Capi Istituto e Capi di Servizio, secondo le disposizioni dell’Assessore competente.

Art. 72

Inoltro degli atti alla Giunta e al Consiglio

Le proposte ed i referti che gli uffici predispongono ed inoltrano al Presidente o all’Assessore, per il successivo esame del Consiglio e della Giunta, debbono essere debitamente motivati ed istruiti, nonché firmati dai rispettivi Dirigenti o Capi Servizio.

Per il controllo preventivo, dal lato amministrativo e contabile, gli atti predetti debbono pure essere vistati dal Segretario generale e dal Ragioniere Capo, o da chi per essi.

Art. 73

Relazioni annuali

Al termine di ogni anno i Dirigenti di Assessorato o Capi Servizio devono presentare al Segretario generale una dettagliata relazione sull’andamento dei rispettivi servizi durante il decorso anno e sull’attività, diligenza e idoneità del personale dipendente.

Il Segretario generale sottopone le relazioni stesse all’esame e al visto dell’Assessore competente e del Presidente della Giunta regionale, accompagnandole con note riassuntive recanti eventuali proposte intese al miglioramento dei servizi.

Art. 74

Responsabilità dei servizi e degli atti Controlli, ispezioni, inchieste e disciplina

Il Segretario generale è Capo del Personale, esercita la vigilanza sul funzionamento dei Servizi e degli Uffici dell’Amministrazione regionale e può, in ogni tempo, eseguire accertamenti o disporre ispezioni od inchieste, riferendone al Presidente della Giunta e al competente Assessore.

I Dirigenti degli Assessorati e i Capi Servizio sono responsabili del regolare andamento dei Servizi cui sono preposti, esercitano il controllo sul lavoro e sull’assiduità e disciplina in servizio dei propri dipendenti, riferendone, in quanto occorra, all’Assessore competente.

Il personale è responsabile della validità, regolarità e delle conseguenze degli atti compiuti, nonché delle omissioni di atti o di provvedimenti cui sia tenuto per ragioni di servizio.

Le proposte, i referti, gli atti e le minute della corrispondenza d’ufficio debbono essere controfirmati dal personale proponente e dai Dirigenti di Assessorato o Capi Servizio.

TITOLO IV

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

CAPO I

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Art. 75

Requisiti generali

In analogia a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 38 dello Statuto speciale della Regione, per l’assunzione di personale statale in servizio in Valle d’Aosta, l’Amministrazione regionale assume in servizio personale possibilmente originario della Regione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 93 del presente Regolamento.

Per la nomina ad impiegato o a salariato presso l’Amministrazione della Regione gli aspiranti debbono comprovare di essere in possesso, alla data della scadenza del concorso, dei seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano, ovvero italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;

b) essere in possesso dei titoli di studio o di specializzazione e degli eventuali titoli di servizio richiesti per il posto dal presente regolamento:

c) aver buona conoscenza della lingua francese (requisito da comprovarsi con titolo di studio idoneo o mediante esame teorico e pratico);

d) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne, che importino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;

f) essere di condotta morale o civile irreprensibile;

g) avere età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta per i salariati e per i posti di gruppo B e C e di trentacinque per i posti di gruppo A, salvo le eccezioni di legge. Per i funzionari dei gradi dal primo al quinto della gerarchia regionale e per gli agenti i cui verbali facciano fede in giudizio sino a querela di falso, è prescritta la maggiore età (anni 21). Il limite massimo di età di anni 35 è elevato a quaranta anni per i posti dei primi tre gradi della gerarchia regionale per i quali è richiesto il diploma di laurea.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.

h) aver adempiuto agli obblighi di leva;

i) non essere stati revocati nè dispensati nè licenziati per

accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato.

L’esclusione dai concorsi può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con comunicazione motivata.

Art. 76

Aumento dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui all’articolo precedente è elevato nei casi e nelle misure previsti dalle leggi dello Stato.

Art. 77

Accertamento dei requisiti generali

Indipendentemente dalla presentazione dei certificati e dei documenti prescritti, l’Amministrazione ha facoltà, sino alla data della assunzione in servizio del personale, di procedere all’accertamento del possesso, da parte dell’aspirante, dei requisiti generali e, in particolare, dei requisiti della buona condotta e della sana e robusta costituzione fisica, quest’ultimo da accertarsi mediante visita sanitaria di controllo da parte di un medico di fiducia dell’Amministrazione nonché mediante esame radiografico.

Se il giudizio del sanitario è sfavorevole, l’interessato può chiedere entro il termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione, una visita medica collegiale di controllo.

Il collegio sanitario di controllo è composto dal Medico regionale, dall’ufficiale sanitario della città di Aosta o da altro Medico di fiducia dell’Amministrazione e da un Medico designato dall’interessato.

Le spese ed indennità relative alla visita di controllo sono a carico dell’interessato.

Se l’interessato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra visita sanitaria - ovvero se il giudizio sanitario è sfavorevole - decade da ogni diritto derivante dal concorso.

Per i mutilati ed invalidi di guerra l’accertamento sanitario è fatto a norma delle leggi speciali in vigore.

Art. 78

Titoli di studio e requisiti speciali

Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli precedenti, sono prescritti per gli aspiranti alla nomina a posti di impiegato e salariato i seguenti titoli di studio, conseguiti presso Università e presso Scuole ed Istituti italiani o Istituti esteri equiparati e riconosciuti dallo Stato italiano.

I titoli di studio prescritti per i posti delle tabelle organiche annesse quali allegati B e C al presente Regolamento sono i seguenti:

primo - Diploma di laurea in giurisprudenza:

Segretario generale. - Vice segretario generale. - Capo Servizi ispezione, vigilanza e tutela Comuni. - Capo Servizi segreteria della Presidenza del Consiglio. - Primi segretari capi ufficio di Gruppo A. - Segretari e impiegati di prima e seconda classe di Gruppo A. -

secondo - Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio: Segretario capo dei Servizi camerali. - Segretario capo dei Servizi della Zona Franca. - Direttore dell’Ufficio Turismo ( Dirigente di Assessorato). - Dirigente dell’Assessorato dell’Industria e Commercio -.

terzo - Diploma di laurea in ingegneria civile:

Ingegnere capo. - Vice ingegnere capo. - Ingegneri. -

quarto - Diploma di laurea in ingegneria e elettrotecnica o in ingegneria civile con specializzazione in materia di impianti idroelettrici:

Ingegnere dell’Ufficio Acque e Miniere.

quinto - Diploma di laurea in scienze agrarie:

Ispettore agrario (Dirigente di Assessorato). - Vice ispettore agrario (Dirigente dei Servizi agrari).

sesto - Diploma di laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria:

Capo Servizio

zootecnici.

settimo - Diploma di laurea in scienze forestali o in ingegneria

forestale:

Ispettore forestale Capo Servizio - Vice ispettore forestale. ottavo - Diploma di laurea in architettura oppure diploma di scuola superiore in belle arti con specializzazione in archeologia: Sovrintendente alle Antichità, Monumenti e Belle Arti.

nono - Diploma di laurea in belle lettere o in materie letterarie oppure in giurisprudenza:

Dirigente Uffici della Sovrintendenza della Pubblica Istruzione.

decimo - Diploma di laurea in pedagogia o in filosofia o in lettere: Ispettore alle Scuole.

undicesimo - Diploma di laurea in medicina e chirurgia, oltre ai titoli speciali di specializzazione indicati nel presente articolo: Medico regionale - Direttore sanitario dell’Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile di Aosta - Direttore della sezione Medico - micrografica del Laboratorio di Igiene e Profilassi.

dodicesimo - Diploma di laurea in chimica o in chimica e farmacia: Direttore della Sezione chimica del Laboratorio di Igiene e Profilassi.

tredicesimo - Diploma di laurea in medicina veterinaria:

Veterinario regionale.

quattordicesimo - Diploma di scuola media superiore e diploma di segretario comunale:

Segretario Capo Servizi assistenziali - Primi segretari capi Ufficio di Gruppo B e segretari di 1.a e 2.a classe di Gruppo B.

quindicesimo - Diploma di ragioniere o laurea in economia e commercio: Ragioniere capo - Vice ragioniere capo - Primo ragioniere - Economo - Ragionieri di 1.a e di 2.a classe.

sedicesimo - Diploma di geometra:

Geometra principale - Geometri di 1.a e di 2.a classe.

diciasettesimo - Diploma di scuola media superiore:

Impiegati di 1.a e di 2.a classe di Gruppo B dei gradi quinto, sesto e settimo.

diciottesimo - Licenza di scuola media inferiore:

Impiegati di Gruppo C dal grado settimo all’undicesimo compresi.

diciannovesimo - Certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico: per i salariati.

ventesimo - Titoli di specializzazione specifica sono richiesti per i posti:

Ostetrica - Infermiera diplomata - Assistente sociale - Assistente sanitaria visitatrice - Perito agrario - Archivista paleografo (per questo ultimo è previsto il diploma della scuola nuova superiore e il diploma di paleografia, diplomatica e archivistica). - Per gli autisti ed i vigili sanitari è prescritto il possesso della patente di guida automobilistica di secondo grado. -Per gli agenti forestali sono prescritti i titoli e i requisiti particolari previsti dalle norme speciali vigenti in materia.

Oltre al possesso dei titoli di studio prescritti dal comma precedente, sono anche prescritti i seguenti titoli di specializzazione o di servizio per i seguenti posti:

1) - per la nomina ai posti di Segretario generale, di Vice segretario generale, di dirigente di Assessorato e di Capo Servizi ispezione, vigilanza e tutela Comuni:

aver prestato, per almeno quatto anni, servizio nel grado precedente o quale incaricato delle funzioni nello stesso grado o in posto di natura e di importanza analoga nell’Amministrazione regionale o in altre Amministrazioni regionali o provinciali, ovvero aver prestato almeno 7 anni di effettivo e lodevole servizio nei ruoli di Gruppo A presso Prefetture, Amministrazioni provinciali o regionali presso Enti di natura analoga, i cui servizi siano stati assorbiti dall’Amministrazione regionale, ovvero aver prestato almeno 6 anni di servizio quale segretario comunale in Comuni di grado non inferiore al quinto.

2) - per la nomina al posto di Dirigente degli Uffici della Sovrintendenza agli Studi:

aver disimpegnato le funzioni di Preside di scuola secondaria o aver esercitato l’insegnamento in Scuole secondarie, in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno 10 anni, oppure aver prestato servizio per un periodo di almeno 4 anni in posti direttivi presso Sovrintendenze agli Studi o presso Provveditorati provinciali agli Studi.

3) - per la nomina al posto di Medico regionale:

aver esercitato per almeno 4 anni le funzioni di medico regionale o provinciale o di ufficiale sanitario di Città capoluogo di Provincia o di Città con oltre 50.000 abitanti o di direttore o coadiutore di Laboratorio di Igiene e Profilassi, ovvero essere in possesso della libera docenza o della specializzazione in Igiene.

4) - per la nomina al posto di Veterinario regionale:

aver esercitato per almeno 3 anni le funzioni di veterinario provinciale o regionale o di direttore di macello in Comuni con oltre 50.000 abitanti o in Città capoluogo di Provincia ovvero essere in possesso della specializzazione in polizia veterinaria o in ispezione in alimenti di origine animale.

5) - per la nomina ai posti di Direttore sanitario e di ostetrica

dell’Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile e per la nomina ai posti di Direttore di Sezione del Laboratorio di Igiene e Profilassi:

essere in possesso dei titoli di specializzazione e di servizio previsti dalle leggi e dai regolamenti.

6) - per la nomina al posto di vice Ispettore agrario (Capo dei Servizi agrari):

aver esercitato le funzioni di Ispettore agrario regionale o provinciale o di vice Ispettore agrario regionale o provinciale per almeno 2 anni ovvero essere in possesso del diploma di laurea da almeno 5 anni.

7) - per la nomina al posto di Direttore dell’Ufficio Turismo ( Dirigente di Assessorato):

avere buona conoscenza della lingua francese e di almeno un’altra lingua estera.

Art. 79

Nomine - Modalità

La nomina a posti iniziali di carriera di ruolo deve essere effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami per il personale dei Gruppi A, B e C e per titoli per il rimanente personale.

La nomina del personale ai successivi posti non iniziali di carriera viene fatta, a giudizio discrezionale dell’Amministrazione, nei seguenti modi:

a) per promozione interna dei dipendenti di ruolo dei posti immediatamente inferiori della stessa categoria (amministrativi, sanitari, tecnici, contabili);

b) per concorso interno per titoli ed esami fra il personale in servizio avente i requisiti ed i titoli di studio prescritti per il posto vacante;

c) per concorso pubblico per titoli ed esami.

Per le nomine e i concorsi del personale sanitario, insegnante e forestale, si applicano le norme delle leggi generali e speciali in vigore.

In particolare:

- i concorsi per la nomina ai posti di Medico regionale e di Veterinario regionale sono espletati secondo le norme in vigore per l’assunzione in carriera dei Medici provinciali e dei Veterinari provinciali;

- i concorsi per la nomina ai posti di Direttore sanitario e di Ostetriche dell’Istituto regionale di Assistenza Materna e Infantile e ai posti di Direttore di Sezione del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sono espletati secondo le norme in vigore per l’assunzione in ruolo dei sanitari addetti agli analoghi posti presso le Provincie.

Art. 80

Pubblici concorsi - Modalità

Nell’indire il pubblico concorso l’Amministrazione regionale deve determinare e rendere noto se il concorso debba svolgersi per titoli o per titoli ed esami; in quest’ultimo caso, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, deve fissare anche il programma degli esami, scritti ed orali.

È esclusa, in merito, qualsiasi competenza della Commissione giudicatrice.

Art. 81

Norme speciali per i concorsi ai posti di sanitari, di insegnanti e di forestali

Per i concorsi al posto di sanitari, di insegnanti e di forestali, le Commissioni giudicatrici sono costituite e procedono ai lavori ai sensi dei relativi regolamenti speciali.

Art. 82

Bandi di concorso

I bandi di concorso debbono essere integralmente inseriti nella deliberazione che bandisce il concorso e precisare il numero, la natura e la qualifica dei posti messi a concorso, i requisiti e i documenti prescritti per le ammissioni, le retribuzioni e il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti.

Nel bando di concorso per la nomina a più posti iniziali di ruolo (posti iniziali di carriera) deve essere precisato il numero dei posti riservati, entro il limite massimo previsto dalle leggi, ai concorrenti invalidi di guerra, orfani di guerra, orfani di caduti per la causa della liberazione, ex combattenti, reduci, partigiani e capi di famiglia numerosa e ad altre categorie di concorrenti aventi diritto a riserva di posti.

I concorsi saranno banditi con le norme legislative vigenti.

Art. 83

Pubblicità dei bandi di concorso

I bandi di concorso debbono avere una sufficiente pubblicità, in relazione alla importanza dei posti messi a concorso, e debbono essere pubblicati all’albo pretorio dell’Amministrazione regionale e dei Comuni della Regione, nonché nel Bollettino ufficiale della Amministrazione regionale.

Copie dei bandi di concorso debbono essere trasmesse:

a) alle Segreterie delle Sezioni regionali dell’Opera Nazionale degli Invalidi di guerra, dell’Associazione Nazionale dei combattenti e delle Associazioni Nazionali dei partigiani, dei reduci e degli internati;

b) alle Segreterie delle Sezioni regionali dell’Opera Nazionale per gli orfani di guerra e dell’Associazione dei dipendenti da Enti pubblici;

c) agli Ordini ed Associazioni professionali di categorie locali e delle Provincie finitime, per i concorsi a posti di tecnici e di sanitari.

La pubblicazione del bando all’albo pretorio della Amministrazione regionale deve essere contemporanea alla data del bando, che deve rimanere esposto fino alla scadenza.

È in facoltà dell’Amministrazione regionale di dare più ampia pubblicità ai bandi di concorso mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni periodiche di categoria e su giornali locali e sul Bollettino nazionale dei concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi pretori di Regioni, di Provincie e di Comuni.

Dei bandi di concorso interno viene dato avviso al personale della Amministrazione regionale mediante ordine di servizio da sottoscriversi, per presa visione, dal personale interessato e da pubblicarsi all’albo pretorio della Regione.

Art. 84

Termine e proroga del termine

Il periodo tra la pubblicazione del bando di concorso e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni sessanta, salvo eventuale abbreviazione da stabilirsi nella deliberazione che bandisce il concorso. Il periodo non può essere, comunque, inferiore a giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del bando.

L’Amministrazione può deliberare la proroga della data di chiusura del concorso qualora, alla scadenza del termine fissato nell’avviso per la presentazione delle domande, il numero delle domande presentate appaia, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, insufficiente per garantire il soddisfacente esito del concorso, in relazione alla natura ed all’importanza dei posti messi a concorso.

Art. 85

Ammissione al concorso - Domande - Documenti

Nella domanda di ammissione ai concorsi, gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la loro responsabilità personale:

1) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il normale limite massimo di età dovranno, ai fini dell’ammissione al concorso, indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se hanno riportato o meno condanne penali;

5) il titolo di studio;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) la precisa indicazione del domicilio o del recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell’aspirante.

Per i dipendenti di Enti pubblici è sufficiente il visto del rispettivo Capo ufficio.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono produrre, entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I concorrenti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all’Amministrazione nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso dall’Amministrazione, i seguenti documenti muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni:

1) Estratto dell’atto di nascita.

2) Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3) Certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti civili, politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

4) Certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal Sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore dovranno esibirsi altri certificati dei Sindaci dei Comuni nei quali il candidato ha avuto, entro l’anno, precedente residenza.

5) Certificato generale del casellario giudiziale.

6) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o dall’Ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è esente altresì da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall’Ufficiale sanitario del Comune di residenza dell’aspirante e contenere, à sensi, rispettivamente, dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 373 e dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell’invalido risultanti dall’esame obiettivo, anche la dichiarazione che l’invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

7) Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva e d’iscrizione nelle liste di leva ( per coloro che non abbiano prestato servizio militare).

8) Titolo di studio prescritto, da prodursi in originale o in copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200.

9) Titolo di studio o certificato idoneo da cui risulti che l’aspirante ha buona conoscenza della lingua francese.

10) Situazione di famiglia debitamente legalizzata, da esibirsi dagli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari. I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di richiesta.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni pubbliche come impiegati di ruolo, o inquadrati nei ruoli transitori, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8, unendo altresì la copia in carta da bollo dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell’ultimo quinquennio, rilasciata dall’Amministrazione dalla quale l’aspirante dipende.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell’atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età o a precedenza e a preferenza nell’assegnazione dei posti, devono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 86

Attestazioni di benemerenza

Agli effetti dell’ammissione ai concorsi o delle precedenze o preferenze di legge, gli aspiranti appartenenti a categorie benemerite dovranno produrre i titoli o i certificati rilasciati in conformità alle norme del presente articolo.

Gli aspiranti ex combattenti debbono presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi prestati in zona di operazioni.

Gli aspiranti invalidi di guerra debbono, agli effetti della legge 21 settembre 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante attestazioni di invalidità rilasciate dalla sede regionale e provinciale competente dell’Opera Nazionale invalidi di guerra, con indicazione della causa e dei documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli dell’Opera.

Gli aspiranti, orfani dei caduti in guerra e dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione debbono dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell’Opera Nazionale per la protezione e l’assistenza agli orfani di guerra; gli altri mediante dichiarazione e certificato del Sindaco del Comune di residenza, ovvero della rappresentanza provinciale dell’Opera Nazionale invalidi di guerra, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e di stato civile.

Gli aspiranti appartenenti a categorie benemerite della lotta di liberazione (partigiani - combattenti, mutilati e invalidi per la lotta di liberazione ed i reduci della prigionia), debbono comprovare tale loro qualità mediante una dichiarazione di riconoscimento rilasciata dalla Commissione di cui al DLL 21 agosto 1945, n. 518, da cui risulti il formale riconoscimento della rispettiva qualifica.

Gli aspiranti reduci dalla deportazione debbono dimostrare tale loro qualità mediante attestazione del Prefetto della Provincia di residenza, à sensi dell’articolo 8 del DLL 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 87

Titoli di studio

L’esibizione di un titolo di studio superiore a quello prescritto non dispensa dall’obbligo di produrre il titolo richiesto e il certificato comprovante i voti riportati.

Oltre ai documenti di obbligo, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere e anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati dei concorsi precedentemente sostenuti presso pubbliche Amministrazioni, nonché certificati e attestati di servizio presso Enti pubblici.

Art. 88

Commissione giudicatrice dei concorsi

Per ogni concorso pubblico o interno a posti di ruolo, il Consiglio e la Giunta, secondo la rispettiva competenza, nomina la Commissione giudicatrice, così composta:

1) dal Presidente della Giunta e da un Assessore suo delegato, che la presiede;

2) da tre Consiglieri, designati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina;

3) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale, ovvero, in caso di incompatibilità, dal Segretario generale di Provincia o di Regione finitima;

4) da due dipendenti dell’Amministrazione regionale, di grado non inferiore al nominando, designati dal personale regionale.

Per i concorsi indetti per titoli o per titoli ed esami, la Commissione giudicatrice deve essere integrata con la nomina, da parte del Consiglio o della Giunta, di due membri esperti particolarmente competenti nelle materie attinenti al Concorso ed alle attribuzioni del posto messo a concorso.

Nella votazione della Commissione, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Funziona da Segretario della Commissione giudicatrice il Segretario incaricato del servizio del personale.

Ai componenti della Commissione giudicatrice è corrisposta una congrua indennità di presenza per ogni seduta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Può essere nominata una sola Commissione giudicatrice per la nomina di personale a più posti vacanti dello stesso servizio o di servizio di analoga natura.

Art. 89

Operazioni del concorso per esami e per titoli

Se il concorso ha luogo per titoli ed esami, la Commissione deve prima stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, quindi esperire le prove di esame stabilite dal bando del concorso ed infine procedere alla valutazione dei titoli.

Gli esami si svolgono secondo le norme stabilite per gli esami di concorso pubblico per gli impieghi degli enti locali e, in quanto occorra, per gli impieghi civili dello Stato, fatta eccezione dei concorsi per posti di insegnanti e di sanitari per i quali si applicano le norme delle leggi speciali e dei rispettivi regolamenti regionali.

Nella deliberazione che indice il concorso per titoli ed esami devono essere indicate, secondo la natura e l’importanza del concorso, le materie di esame e i titoli speciali eventualmente richiesti in aggiunta a quelli prescritti dal presente regolamento.

Art. 90

Criteri per la valutazione dei titoli - Punteggi massimi

La valutazione dei titoli è fatta secondo le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali per i concorsi agli impieghi civili dello Stato.

Prima di procedere all’inizio dei suoi lavori e all’esame dei documenti, la Commissione giudicatrice deve stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, redigendo come per ogni altra operazione, apposito verbale e precisando i punteggi massimi da attribuirsi rispetto al punteggio totale, a ciascuna categoria di titoli, in modo che, per ogni aspirante e per ogni categoria di titoli, risulti dal verbale il rapporto esistente fra la valutazione dei singoli titoli o delle singole categorie di titoli e la ottenuta assegnazione complessiva di punti. In ogni caso alla categoria dei titoli di servizio prestato in posti analoghi o assimilabili a quelli messi a concorso va riservato un punteggio non inferiore al 50 per cento dei punti a disposizione di ciascun Commissario.

Art. 91

Lavori della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, stabiliti i criteri di massima per la valutazione dei titoli, esaminati gli atti relativi al concorso e alla pubblicazione del bando di concorso, procede all’esame delle domande degli aspiranti e dei documenti allegati, accertando se siano stati presentati nei termini prescritti e se siano conformi alle prescrizioni di legge e del bando di concorso.

La Commissione può concedere, ove possibile, un breve termine per la regolarizzazione, nella forma e nel bollo, di atti non regolari.

Accertata l’ammissibilità al concorso dei singoli aspiranti, la Commissione procede: alla determinazione dei limiti minimi di punteggio valevoli per la idoneità degli aspiranti; all’espletamento delle prove di esame con assegnazione dei voti per le singole prove; alla valutazione dei titoli dei concorrenti, in base ai criteri di massima preventivamente stabiliti.

A tal uopo la Commissione deve:

a) compilare l’elenco dei voti conseguiti nelle prove di esame da ciascun aspirante e l’elenco riassuntivo di tutti i titoli presentati da ciascun aspirante.

b) esprimere un giudizio singolo e comparativo sui titoli prodotti, nonché sull’idoneità e sul merito di ciascun aspirante, mediante l’assegnazione di punti per ciascuna categoria di titoli.

Ogni componente la Commissione dispone, all’uopo, di un prestabilito ed egual numero di punti.

c) formare l’elenco nominativo degli aspiranti e delle rispettive votazioni singole e complessive conseguite;

d) procedere alla formazione della graduatoria, in ordine di merito, degli aspiranti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima fissata per l’idoneità, tenendo presenti, a parità di merito, le preferenze di cui all’articolo 93.

Per i concorsi a posti dei servizi di segreteria e amministrativi, il possesso del titolo di Segretario comunale deve formare oggetto di speciale valutazione, come categoria particolare di titolo di studio, in base alle votazioni ottenute negli esami di abilitazione.

Art. 92

Espletamento degli esami

Per l’espletamento degli esami, la Commissione deve stabilire il luogo e l’orario delle prove, da comunicarsi almeno dieci giorni prima agli aspiranti ammessi. Nei giorni stabiliti per le prove scritte, il Presidente della Commissione giudicatrice imbussola, alla presenza degli aspiranti, i pieghi contenenti tre temi.

L’estrazione del tema da svolgere è fatta da un aspirante scelto a caso dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna un termine da tre a otto ore, in relazione all’importanza del concorso ed alla natura delle prove.

Le prove orali possono durare, per ciascun aspirante, da un quarto d’ora a un’ora, in base ai criteri prestabiliti dalla Commissione, da valere per tutti gli aspiranti.

I candidati agli esami devono dimostrare la loro identità personale a mezzo della carta d’identità o di un altro equipollente documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 93

Precedenze e preferenze

Agli effetti della formazione della graduatoria, sono preferiti, a parità di merito, ferme restando le preferenze e precedenze stabilite dalle leggi dello Stato:

1) i nati nella Valle d’Aosta, gli oriundi valdostani e i figli degli oriundi valdostani;

2) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni nonché coloro che abbiano combattuto in Valle d’Aosta quali partigiani combattenti;

3) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di due anni, nell’Amministrazione regionale o nelle Amministrazioni di Enti od uffici assorbiti dall’Amministrazione regionale.

Art. 94

Graduatoria - Efficacia

La graduatoria definitiva è formata in base alle votazioni conseguite negli esami e alla valutazione complessiva riportata per i titoli dagli aspiranti, osservate, a parità di merito, le precedenze e le preferenze previste dall’articolo precedente e dalle leggi in vigore.

Terminati i lavori, la Commissione deve trasmettere la graduatoria e tutti gli atti del concorso, debitamente sottoscritti da ciascun componente la Commissione e dal Segretario della Commissione stessa, alla Amministrazione regionale per l’approvazione, da parte del Consiglio o della Giunta, della graduatoria stessa e per la nomina dei vincitori o del vincitore del concorso.

L’efficacia della graduatoria si limita ai posti messi a concorso. Quando la graduatoria comprende un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, e taluno dei vincitori rinuncia o decade dalla nomina, l’Amministrazione potrà procedere, in sostituzione, alla nomina degli aspiranti dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori rinunciatari o decaduti.

L’esercizio di tale facoltà da parte dell’Amministrazione è limitata fino ad un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 95

Nomina

La nomina, deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, è fatta in base all’ordine della graduatoria, previa approvazione della graduatoria stessa.

Qualora un aspirante sia classificato vincitore di concorsi per più posti, deve essere fatto invito al medesimo di dichiarare per iscritto, entro quindici giorni dalla notificazione della partecipazione, per quale posto intenda optare.

Per le graduatorie, le nomine e le assunzioni a posti iniziali di carriera si osservano le norme sulla assunzione obbligatoria, per diritto di precedenza, degli invalidi di guerra o di altre categorie di benemeriti aventi diritti di precedenza.

Della nomina deve essere data comunicazione all’interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’invito ad assumere servizio entro il termine di giorni venti.

Art. 96

Effetti della nomina - Anzianità di servizio

La nomina ha effetto dalla data fissata nella deliberazione di nomina o, in difetto, dalla data della deliberazione stessa.

L’anzianità di servizio e il pagamento degli assegni decorrono dalla data della effettiva assunzione di servizio.

Nel computo dell’anzianità di servizio devono essere dedotti i periodi durante i quali il personale sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o per mandato politico, nonché i periodi di sospensione dal grado con privazione degli assegni.

Il personale è assegnato ai rispettivi Servizi, Uffici e posti con la deliberazione di nomina. È in facoltà dell’Amministrazione in caso di necessità, di trasferire il personale di grado inferiore al terzo, a posti dello stesso grado e in servizi di analoga natura, senza pregiudizio del grado e degli assegni di carriera conseguiti e conseguibili dal personale.

Art. 97

Assunzione del servizio

Il nominato deve assumere servizio entro venti giorni dalla notificazione della partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza della nomina stessa, a meno che comprovi un legittimo ed eccezionale impedimento riconosciuto valido a giudizio discrezionale ed insindacabile dell’Amministrazione, la quale, ove le esigenze del servizio lo consentano, fissa il termine definitivo per l’assunzione in servizio.

Art. 98

Periodo di esperimento

La nomina del personale si intende sempre fatta in via di esperimento per il periodo di un anno, trascorso il quale acquista carattere di stabilità. Nel periodo di esperimento non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio, fatta eccezione per i congedi ordinari annuali.

Nei casi di nomina per promozione o per concorso interno non è richiesto un nuovo periodo di esperimento se il personale ha già acquisito la stabilità in un posto di ruolo.

Art. 99

Licenziamento per fine periodo di esperimento - Conferma

Il licenziamento per fine periodo di esperimento deve essere disposto non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza dell’anno, con deliberazione del Consiglio o della Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, previo parere della Commissione consultiva. In tale deliberazione, che è provvedimento definitivo, deve essere indicata la causa generica del licenziamento.

Il licenziamento per fine periodo di esperimento è provvedimento definitivo e contro lo stesso sono ammessi ricorsi in via giurisdizionale à sensi di legge.

Ove non si provveda al licenziamento nei modi e nei termini suindicati, il personale acquista " de jure " il diritto alla stabilità.

Art. 100

Promessa solenne e giuramento

Il personale nominato in via di esperimento presta, innanzi al Presidente della Giunta regionale o innanzi ad un Assessore suo delegato, la promessa solenne ai sensi di legge; il personale che abbia conseguito la stabilità presta, invece, il giuramento, ai sensi di legge.

La promessa solenne e il giuramento devono essere prestati sotto pena di decadenza dal posto.

Art. 101

Personale incaricato o comandato in servizio

Per particolari necessità, l’Amministrazione regionale può assumere in servizio, in via provvisoria, quale comandato, per posti vacanti della tabella organica, personale di ruolo ed in servizio effettivo presso altre pubbliche Amministrazioni statali e di Enti locali, che abbia disimpegnato lodevolmente mansioni analoghe a quelle che gli si intende affidare e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per i posti vacanti.

Qualora non sia possibile il distacco del personale di cui si tratta presso l’Amministrazione regionale, al personale stesso possono essere affidati, in via eccezionale, speciali incarichi temporanei per servizi saltuari e ad orario ridotto, previo benestare delle rispettive Amministrazioni interessate.

L’incarico del servizio saltuario e ad orario ridotto e il comando temporaneo in servizio presso l’Amministrazione regionale del personale di ruolo di cui si tratta, sono disposti, di volta in volta, secondo le modalità e le intese da stabilirsi con l’Amministrazione statale e con l’Ente locale interessato.

Il posto di Dirigente dell’Assessorato alla Istruzione Pubblica può essere affidato, per incarico temporaneo, ad un Preside di scuola secondaria, con trattamento economico integrato da una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza degli assegni base di organico e degli assegni accessori previsti per i due posti.

A richiesta, sono rimborsati alle Amministrazioni pubbliche di provenienza, gli assegni mensili dalle Amministrazioni stesse eventualmente corrisposti al proprio personale comandato o distaccato temporaneamente in servizio presso l’Amministrazione regionale.

Art. 102

Nomina - Competenze del Consiglio e della Giunta

La nomina degli impiegati di ruolo appartenenti ai primi sei gradi della gerarchia regionale è di competenza del Consiglio regionale.

La nomina del rimanente personale impiegatizio di ruolo e del personale salariato di ruolo è di competenza della Giunta regionale.

Secondo la rispettiva competenza di nomina, il Consiglio e la Giunta provvedono anche circa le promozioni, le aspettative, i collocamenti a riposo ed in disponibilità, la cessazione del rapporto d’impiego per dispensa, licenziamento o dimissione nonché circa la materia disciplinare, salva la competenza del Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda la censura.

CAPO II

CARRIERA

Art. 103

Carriera del personale - Retrodatazioni anzianità

La carriera e l’avanzamento del personale si svolgono secondo la tabella organica dei servizi e secondo le norme del presente regolamento e dei regolamenti speciali.

Ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio e delle eventuali preferenze a parità di merito, per le promozioni e per i concorsi interni, sono estese, in quanto applicabili, a favore del personale dell’Amministrazione regionale, le disposizioni di legge vigenti per le retrodatazioni dell’anzianità di servizio a favore dei dipendenti statali mutilati ed invalidi di guerra o per la causa della liberazione nazionale e degli ex combattenti, nonché delle categorie assimilate.

Art. 104

Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati

Ai soli fini degli aumenti periodici delle retribuzioni, il servizio prestato dal personale presso l’Amministrazione regionale e presso gli Enti ed uffici assorbiti dalla Amministrazione regionale è riconosciuto a loro favore nelle misure seguenti:

a) per intero: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l’assunzione in un posto di grado uguale o in un posto di grado inferiore;

b) per due terzi: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l’assunzione in un posto di grado immediatamente superiore;

c) per metà: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l’assunzione in un posto superiore di due o più gradi.

Il servizio prestato in precedenza dal personale insegnante o militarizzato di ruolo proveniente alla Amministrazione regionale dai ruoli statali è riconosciuto valido nella misura e secondo le modalità previste dalle apposite norme speciali vigenti in materia.

Agli effetti della valutazione dei servizi già prestati dai dipendenti presso l’Amministrazione regionale o presso altri Enti od uffici pubblici, si intendono equiparabili o assimilabili ai rispettivi posti di gruppo A, B, C e subalterni dell’Amministrazione regionale (categorie: amministrativi, tecnici, sanitari, di ragioneria), quali risultano dalle annesse tabelle organiche, i servizi già prestati in posti di analoga categoria ed importanza per la assunzione ai quali era rispettivamente richiesto il possesso del diploma di laurea, del diploma di scuola media superiore, della licenza di scuola media superiore, della licenza di scuola media inferiore e del certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico elementare.

Art. 105

Condizioni per le promozioni e i concorsi interni

Per poter essere promosso e per poter essere ammesso a concorso interno, il personale deve aver prestato lodevole servizio per il prescritto periodo in un posto di grado eguale o di grado immediatamente inferiore a quello da ricoprirsi ed essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per il nuovo posto.

È escluso dalla promozione e dalla ammissione ai concorsi interni il personale che, nell’ultimo quinquennio, abbia riportato una delle seguenti punizioni disciplinari:

a) riduzione temporanea dello stipendio o del salario;

b) sospensione temporanea dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 106

Effetti del procedimento disciplinare sui concorsi interni e sulle promozioni

Su parere favorevole della Commissione consultiva, il personale sottoposto a procedimento disciplinare può essere ammesso allo scrutinio o ai concorsi interni, agli effetti della promozione o dell’avanzamento, quando lo scrutinio o il concorso abbia luogo durante il procedimento disciplinare. La promozione o l’avanzamento resta, comunque, sospeso fino all’esito del procedimento disciplinare.

Se il procedimento disciplinare ha termine con la applicazione di una punizione superiore alla censura, il punito viene escluso dalla promozione o dall’avanzamento.

Art. 107

Promozioni - Condizioni

La promozione consiste nell’avanzamento del personale di ruolo

da un posto ad un altro posto vacante avente assegni di organico superiori, nello stesso grado e categoria o nel grado immediatamente superiore dello stesso Assessorato o Servizio o di altro Assessorato o Servizio.

Per ottenere la promozione il personale deve:

1) aver acquisito la stabilità per compiuto periodo di effettivo servizio prescritto per l’esperimento;

2) aver prestato servizio per i seguenti periodi, in modo lodevole, senza aver riportato nell’ultimo triennio note caratteristiche inferiori a " buono " o punizioni disciplinari superiori alla censura:

a) due anni per i posti di salariato;

b) tre anni per l’accesso ai posti dei gradi undicesimo - decimo - nono e ottavo;

c) quattro anni per l’accesso ai posti dei gradi settimo - sesto - quinto e quarto;

d) cinque anni per l’accesso ai posti dei gradi terzo - secondo e primo.

3) essere in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per il posto vacante;

4) essere riconosciuto idoneo, a giudizio insindacabile della Amministrazione, a disimpegnare le mansioni del posto vacante.

Non è consentita la promozione da un posto di salariato ad un posto di impiegato, fatta eccezione per gli agenti forestali in relazione alle particolari norme dell’apposito regolamento speciale.

Il personale può rinunciare alla promozione.

Art. 108

Promozioni - Modalità

Le proposte di nomina per promozione sono fatte dal Presidente della Giunta o dal Segretario generale e sono approvate, previo parere della Commissione consultiva, dal Consiglio o dalla Giunta.

Qualora vi siano più dipendenti in possesso dei requisiti per la promozione a posti vacanti e non si proceda per concorso interno, le promozioni si effettuano per scrutinio degli interessati mediante valutazione comparativa: dell’anzianità di grado, del merito, dei titoli di studio e di servizio. A parità delle suddette condizioni si ha riguardo all’anzianità di servizio, salvi i diritti di precedenza o di preferenza spettanti, a parità di merito, ai dipendenti appartenenti a categorie aventi speciali benemerenze.

Le promozioni per merito comparativo hanno luogo su parere della Commissione consultiva, che provvede scegliendo personale ritenuto, a suo giudizio, maggiormente meritevole e ne stabilisce la graduatoria in ordine di merito.

La Commissione consultiva deve valutare il merito e la capacità degli aspiranti in relazione allo stato di servizio e agli atti e ai documenti d’ufficio.

Art. 109

Concorsi interni - Modalità

I concorsi interni sono indetti tra il personale di ruolo dell’Amministrazione, in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per il posto o per i posti messi a concorso.

I concorsi interni si svolgono secondo le norme dei pubblici concorsi, previa comunicazione dei bandi ai singoli uffici dell’Amministrazione regionale e ai dipendenti interessati.

CAPO III

COMMISSIONI CONSULTIVE - FOGLI MATRICOLARI

NOTE DI QUALIFICA

Art. 110

Commissioni consultive

Per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, le conferme, le promozioni, i collocamenti in disponibilità, le dispense e i licenziamenti per motivi non disciplinari del personale dell’Amministrazione, deve essere preventivamente sentito il parere della Commissione consultiva così composta:

1) Per il personale dei gradi primo e secondo:

a) dal Presidente della Giunta regionale che la presiede;

b) da due Consiglieri designati dal Consiglio regionale;

c) da un Assessore designato dalla Giunta;

d) da due Segretari generali o Vice Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime, di cui uno designato dal personale regionale.

2) Per il personale dei gradi terzo e quarto:

a) dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall’Assessore competente per servizio, che la presiede;

b) da due Consiglieri designati dal Consiglio regionale;

c) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;

d) da due dipendenti di Amministrazioni regionali, provinciali o comunali, di grado non inferiore o equiparabile a quello dell’interessato, designati dal personale regionale.

3) Per il personale dei rimanenti gradi dal quinto in poi:

a) dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall’Assessore competente per servizio, che la presiede;

b) da due Consiglieri designati dal Consiglio regionale;

c) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;

d) dal Dirigente o Capo Servizio da cui dipende l’interessato;

e) da un dipendente di Amministrazione regionale, provinciale o comunale, di grado non inferiore o equiparabile a quello dell’interessato, designato dal personale regionale.

La Commissione consultiva delibera con l’intervento di tutti i suoi membri, uno dei quali funziona anche da Segretario.

Dopo due sedute non valide la Commissione consultiva può deliberare purché siano presenti almeno tre dei suoi membri.

Il parere viene espresso a maggioranza di voti; in caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del Presidente della Commissione. I verbali delle adunanze della Commissione consultiva devono essere sottoscritti da tutti i membri.

Per le modifiche al Regolamento organico e alla pianta organica nonché per le tabelle organiche e per il trattamento economico del

personale deve essere sentito il parere di una Commissione consultiva

paritetica così composta:

TABELLA RISTRUTTURATA

In rappresentanza della Regione: //

Presidente della Giunta; //

due assessori designati dal Presidente secondo la competenza degli argomenti da discutere; //

due consiglieri designati dal Consiglio.

In rappresentanza del personale: //

Segretario generale o il vice Segretario generale; //

quattro dipendenti regionali di cui due impiegati e due salariati, designati dal personale regionale.

Art. 111

Commissione consultiva per la nomina di alcune categorie di salariati

Per la nomina degli agenti stradali, degli operai specializzati, degli operai permanenti addetti alla manutenzione degli stabili, degli autisti e meccanici, deve essere previamente sentito il parere di una apposita Commissione composta:

a) dall’Assessore addetto ai Lavori Pubblici, che la presiede;

b) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;

c) dall’Ingegnere Capo dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

d) da un tecnico estraneo all’Amministrazione, particolarmente competente in materia, designato dalla Giunta regionale.

La Commissione giudica sulla specifica capacità degli aspiranti, avendo riguardo ai servizi prestati, nonché all’esito di una prova di esperimento pratico.

Art. 112

Fogli matricolari

Per ogni dipendente, è tenuto presso l’Ufficio Personale della Segreteria generale un fascicolo personale di carattere riservato, contenente gli atti relativi all’assunzione, alla nomina ed alle successive variazioni (promozioni, congedi, aspettative, punizioni, ecc.), nonché il foglio matricolare, nel quale sono iscritti tutti i dati concernenti l’assunzione, la carriera, la condotta, l’attività in servizio, gli incarichi, i provvedimenti disciplinari ed ogni altra indicazione necessaria a rispecchiare e a valutare esattamente la carriera, il comportamento ed il rendimento in servizio del dipendente.

Il personale deve comunicare all’Ufficio Personale della Segreteria generale ogni variazione che avvenga nel proprio stato di famiglia e, in genere, tutte le notizie occorrenti all’aggiornamento dei dati del foglio matricolare.

Art. 113

Note di qualifica

Nel foglio matricolare di ciascun dipendente deve essere annotata, entro i primi due mesi di ogni anno, la qualifica attribuita al dipendente dal rispettivo Capo Servizio per il decorso anno.

Le note di qualifica sono compilate dal Dirigente dell’Assessorato o dal Capo del Servizio presso il quale i dipendenti prestano servizio al 31 dicembre, sentiti i Capi degli Uffici presso i quali abbiano prestato servizio nel corso dell’anno e sono revisionate dall’Assessore competente.

Per il personale compreso nei gradi primo, secondo e terzo, le note di qualifica sono compilate dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti.

Il Segretario generale ha facoltà di proporre la revisione delle qualifiche date dai Dirigenti degli Assessorati e dai Capi dei Servizi.

Le note di qualifica si riferiscono al periodo dell’anno decorso ( dal primo gennaio al 31 dicembre); l’Amministrazione in caso di necessità e per speciali effetti, può far compilare le note di qualifica per periodi più brevi.

Qualora per uno o più anni non abbiano potuto essere compilate le note di qualifica, può provvedersi alle note stesse d’ufficio a cura della Segreteria generale, sentiti i Dirigenti dell’Assessorato e i Capi dei Servizi alle cui dipendenze ha prestato servizio il personale e tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso dell’Amministrazione.

Art. 114

Qualifiche - Comunicazioni - Ricorsi

Le note di qualifica devono precisare il giudizio complessivo con la qualifica di ottimo, distinto, buono, mediocre, insufficiente.

Qualsiasi sanzione disciplinare applicata durante l’anno preclude la possibilità di avere le qualifiche di ottimo e distinto.

Nelle note di qualifica dovrà anche farsi constare dei meriti, degli speciali disagi incontrati, per cause varie, nell’espletamento dei servizi, nonché dei lavori straordinari compiuti, compresi gli studi e le relazioni di particolare importanza e le eventuali pubblicazioni attinenti alle materie riferentesi ai servizi propri dell’Amministrazione.

Della qualifica annua deve essere data comunicazione scritta ai dipendenti interessati, i quali possono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al Presidente della Giunta regionale, il quale, sentiti i compilatori e la Commissione consultiva, giudicherà in via definitiva.

Dopo aver presentato ricorso, l’interessato ha diritto di prendere visione delle note informative personali riservate che hanno determinato la qualifica attribuitagli.

Art. 115

Qualifica di ottimo

La qualifica di ottimo viene conferita al personale che, oltre a possedere in modo notevole i requisiti della capacità, cultura, operosità, diligenza, buona condotta, zelo e rendimento in servizio, abbia in modo lodevole corrisposto in tutto alle esigenze dei servizi, dimostrando speciale rendimento e attitudine alle funzioni del grado superiore.

Viene tenuto conto, altresì, di speciali difficoltà e disagi dovuti superare, per cause ordinarie e straordinarie, nell’espletamento del servizio, dei lavori straordinari compiuti, compresi studi e relazioni di particolare importanza, specie quelli riferentisi ai servizi propri dell’Amministrazione regionale.

Art. 116

Qualifiche di distinto e di buono

La qualifica di distinto è attribuita al personale che, oltre a possedere, in modo notevole, i requisiti della capacità, cultura, operosità, diligenza e buona condotta, abbia in modo lodevole corrisposto in tutto alle esigenze dei servizi.

La qualifica di buono è attribuita al personale che abbia dato prova di idoneità, diligenza, buona volontà e buona condotta e non abbia, durante l’anno, subito sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Art. 117

Qualifica di mediocre

La qualifica di mediocre è attribuita al personale che, nel corso dell’anno, abbia dimostrato scarsa diligenza, capacità e buona condotta; è qualificato in ogni caso, mediocre, il dipendente che abbia, durante l’anno, subito una punizione superiore alla censura.

Il personale che abbia avuto la qualifica di mediocre, non può aspirare alla promozione nè partecipare a concorsi interni se non trascorsi due anni dall’ultimo cui si riferisce la suddetta qualifica.

Art. 118

Qualifica di insufficiente

La qualifica di insufficiente viene data al dipendente che abbia dato prova negativa di capacità, diligenza, attività, rendimento e buona condotta.

È sempre qualificato insufficiente il dipendente cui, durante l’anno, sia stata inflitta la pena della sospensione temporanea dal grado con privazione degli assegni.

La qualifica di insufficiente esclude, per anni cinque, dalla promozione e dai concorsi interni, a meno che la Commissione consultiva giudichi che, nel triennio successivo all’ultima qualifica di insufficiente, il dipendente abbia dimostrato, nell’espletamento del servizio, capacità e sicuro e durevole ravvedimento, conseguendo qualifiche non inferiori a buono.

CAPO IV

GERARCHIE - RESPONSABILITÀ E DOVERI

Art. 119

Qualifica del personale

La qualifica del personale risulta dall’atto di nomina o da altro regolare provvedimento di assunzione o di incarico, in relazione ai posti della tabella organica.

Il personale si distingue:

a) secondo la funzione e la categoria giuridica, in: impiegati, salariati, agenti;

b) secondo le modalità di retribuzione, in: impiegati, salariati, giornalieri, incaricati;

c) secondo lo stato giuridico, in: personale di ruolo (in pianta stabile o di carriera), personale avventizio o provvisorio (assunto o incaricato a tempo determinato o indeterminato), giornaliero;

d) secondo la natura delle mansioni e dei servizi, in: amministrativi, tecnici, sanitari, contabili, d’ordine.

Art. 120

Classificazione del personale

Il personale si distingue, inoltre, secondo le funzioni e il titolo di studio previsto per il posto, nei gruppi seguenti:

Gruppo A: Personale di concetto con funzioni direttive od esecutive, per il cui posto di organico è prescritto il titolo di laurea.

Gruppo B: Personale di concetto, con funzioni direttive od esecutive per il cui posto di organico è prescritta la licenza di scuola media superiore.

Gruppo C: Personale d’ordine, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di scuola media inferiore con eventuali altri titoli di specializzazione pratica.

Subalterni: Personale per il cui posto di organico è prescritto il proscioglimento dall’obbligo scolastico elementare.

Art. 121

Ordine gerarchico e anzianità di grado del personale

L’ordine gerarchico del personale è determinato dal grado e, a parità di grado, dall’anzianità di servizio nel grado; a parità di questa, dall’età.

L’anzianità di grado è determinata dalla data della ultima nomina o promozione al grado; a parità di tale anzianità, dal posto in graduatoria di merito per la nomina o per la promozione; a parità anche di merito, dalla data di nomina al grado precedente.

Infine, a parità delle suddette condizioni, ha la precedenza il più anziano di età.

Agli effetti del computo dell’anzianità deve essere dedotto il tempo nel quale il personale sia stato assente dal servizio per aspettativa, per motivi di famiglia o personali o per sospensione dal grado, dal servizio e dallo stipendio.

Il personale è ripartito nei seguenti gradi regionali:

Grado primo, gruppo A: // Segretario generale.

Grado secondo, gruppo A: // Vice segretario generale.

Grado terzo Gruppo A: // Dirigenti di assessorato; // Ingegnere capo; // Medico regionale; // Capo servizi ispezione, vigilanza e tutela Comuni; // Dirigente uffici sovrintendenza Pubblica istruzione; // Capo servizi segreteria Presidenza del Consiglio.

Grado terzo Gruppo B: // Ragioniere capo.

Grado quarto Gruppo A: // Direttori di sezione del laboratorio di igiene e profilassi; // Veterinario regionale; // Direttore sanitario dell’istituto di assistenza materna ed infantile; // Vice ingegnere capo; // Ingegnere dell’ufficio acque e miniere; // Sovrintendente alle antichità, monumenti e belle arti; // Vice ispettore agrario; // Ispettore forestale; // Ispettore alle scuole; // Primi segretari capi ufficio; // Segretario dirigente dei servizi camerali; // Segretario della zona franca.

Grado quarto Gruppo B: // Segretario capo servizi assistenziali; // Vice ragioniere capo.

Grado quinto Gruppo A: // Segretari e impiegati di prima classe; // Medico aiuto dell’istituto di assistenza materna ed infantile; // Vice ispettore forestale; // Capo servizi zootecnici.

Grado quinto Gruppo B: // Primi segretari capi ufficio; // Primo ragioniere; // Geometra principale; // Economo; // Ispettore servizi zona franca.

Grado sesto. Gruppo A: // Segretari e impiegati di seconda classe; // Archivista paleografo.

Grado sesto Gruppo B: // Segretari e impiegati di prima classe; // Archivista capo; // Assistente sociale.

Grado settimo Gruppo B: // Segretari e impiegati di seconda classe; // Periti agrari.

Grado settimo Gruppo C: // Aiutante di segreteria; // Contabile; // Assistente tecnico di prima classe; // Maresciallo maggiore forestale; // Preparatore batteriologo; // Vice archivista capo; // Assistente sanitaria visitatrice; // Prima ostetrica; // Applicati di biblioteca.

Grado ottavo. Gruppo C: // Applicati di prima classe; // Ostetrica; // Preparatore chimico; // Assistente disegnatore; // Marescialli forestali; // Stenodattilografe di prima classe; // Dattilografe applicate di prima classe; // Disegnatore.

Grado nono. Gruppo C: // Applicati di seconda classe; // Assistenti tecnici; // Brigadieri forestali; // Stenodattilografe di seconda classe; // Dattilografe applicate di seconda classe.

Grado decimo. Gruppo C: // Dattilografe di prima classe; // Telefonista; // Registratori zootecnici e caseari.

Grado undicesimo. Gruppo C: // Dattilografe di seconda classe.

Grado dodicesimo.

Salariati a): // Usciere capo; // Vice brigadieri forestali; // Vigili sanitari autisti; // Infermiere diplomate; // Autista capo garage; // Capi cantonieri; // Operaio specializzato; // Controllori zootecnici.

Salariati b): // Autisti meccanici; // Guardie scelte forestali; // Inservienti di laboratorio.

Salariati c): // Guardie forestali; // Uscieri; // Custodi; // Cantonieri; // Operaio aiuto officina; // Giardiniere.

Salariati d): // Inservienti; // Aiuto cuoche e aiuto guardarobiere; // Bambinaie e personale inserviente.

Salariati e): // Custodi ai castelli.

Il personale dei primi 11 gradi ha la qualifica di impiegato.

Art. 122

Responsabilità del personale

Il personale è responsabile del regolare adempimento delle mansioni che gli sono affidate, nonché degli errori e delle omissioni in cui possa incorrere per sua colpa.

Il personale è responsabile delle carte e documenti d’ufficio, nonché degli strumenti, mobili, macchine ed oggetti di ufficio avuti in consegna: sono addebitati i guasti, le manomissioni ed il materiale mancante non dipendenti dall’uso per servizio o da cause di forza maggiore.

Il personale risponde verso l’Amministrazione dei danni cagionati per colpa e per negligenza o per inosservanza degli obblighi e dei doveri delle proprie attribuzioni. Se il personale ha agito per ordine dato dal superiore, ordine che era tenuto ad eseguire à sensi dell’articolo 133, dell’atto risponde il superiore che ha dato l’ordine.

In caso di accertata responsabilità per danni da parte del personale, l’Amministrazione può trattenere a carico del personale responsabile quote mensili sugli assegni non superiori al limite massimo di 1/ 5 (un quinto), sino alla concorrenza della somma dovuta.

Art. 123

Responsabilità dei Dirigenti di Assessorato e dei Capi di Servizio

Il personale avente attribuzioni direttive, al quale sia affidata la direzione di Servizi e di Uffici, è responsabile delle inadempienze imputabili ai propri dipendenti e, in generale, dell’irregolare andamento degli Uffici cui è preposto.

A tal uopo i funzionari Dirigenti e Capi di Servizio devono esercitare, personalmente e a mezzo degli altri Dirigenti a loro subordinati, la sorveglianza necessaria, riferendo immediatamente al Segretario generale di qualsiasi infrazione o circostanza, che possa pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi, con le proposte del caso.

Art. 124

Residenza del personale

Il personale ha l’obbligo di risiedere nel territorio del Comune sede dell’Ufficio o Servizio cui è addetto e di dichiarare all’Amministrazione l’esatto indirizzo di abitazione.

Il personale in congedo ha l’obbligo di comunicare l’indirizzo al quale si possono far giungere, ove occorra, comunicazioni ed ordini urgenti.

Solo temporaneamente, e per motivi giustificati, il Presidente della Giunta regionale, sentito l’Assessore competente, può concedere autorizzazione a risiedere fuori del territorio del Comune, quanto ciò sia compatibile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d’ufficio; in tal caso sono a carico del personale tutte le spese derivanti dalla sua particolare eccezionale condizione.

Art. 125

Riposo festivo - Turni di servizio

È concesso al personale il riposo nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti civili, nonché nei giorni festivi consuetudinari locali.

Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato gli uffici sono chiusi; tuttavia il personale può essere chiamato, per necessità degli uffici, a prestare servizio ad orario ridotto nei giorni festivi mediante turni di servizio.

Al personale salariato che, per ragioni di servizio, non possa usufruire del riposo settimanale in giorno festivo, è concesso a turno, il riposo compensativo in altro giorno settimanale non

festivo, secondo le disposizioni del rispettivo Capo Servizio.

Art. 126

Obbligo della coadiuvazione e della supplenza reciproca

Il personale ha l’obbligo di coadiuvarsi e di supplirsi vicendevolmente per il sollecito e regolare disbrigo del lavoro assegnato al proprio ufficio o servizio o di altro ufficio o servizio, secondo gli ordini dei superiori, senza riguardo alla importanza e alla natura delle attribuzioni.

Tale obbligo è osservato anche nei casi di assenza del personale per congedo ordinario, straordinario e di malattia.

In quest’ultimo caso l’opera prestata oltre il normale orario d’ufficio è compensata nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di carattere generale vigenti per i pubblici impiegati.

Art. 127

Lavoro arretrato

Qualora si verifichi negli uffici lavoro arretrato per accertata negligenza, il personale ha l’obbligo di protrarre, senza alcun compenso, l’orario di lavoro nella misura stabilita dall’Assessore o dal Segretario generale o dal Capo del Servizio, fino alla eliminazione del lavoro arretrato.

In tal caso, a carico del personale negligente, deve accertarsi la responsabilità, agli effetti dei provvedimenti disciplinari.

Art. 128

Lavoro straordinario

Il personale è tenuto ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario oltre l’orario d’ufficio, anche in servizio diverso da quello al quale è assegnato.

Il lavoro straordinario effettivamente prestato oltre l’orario normale d’ufficio - che non riguardi l’espletamento delle normali attribuzioni d’ufficio - deve essere, di volta in volta, autorizzato dagli Amministratori per i rispettivi servizi.

I relativi compensi saranno liquidati secondo le norme e le modalità previste dalle leggi in vigore per gli impiegati dello Stato.

Art. 129

Supplenze e reggenze

Il personale è tenuto ad adempiere temporaneamente le funzioni proprie di un posto o di un grado diverso, per mansioni di analoga categoria di servizio, quando ciò si renda necessario per esigenze di servizio: il personale conserva gli assegni del proprio posto.

Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza dei titolari o di vacanza dei posti, spettano al personale che, nell’ambito di ciascun Servizio od Ufficio eserciti funzioni dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore. Ove in tali condizioni si trovino più dipendenti, le supplenze e le reggenze sono affidate su proposta dell’Assessore o del Segretario generale o del Dirigente o del Capo del Servizio, tenuto conto delle attitudini, del merito e della anzianità.

Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico commisurata alla differenza degli assegni base di organico e degli assegni accessori previsti per i due posti, oltre ai compensi per le ore di servizio prestato oltre il normale orario d’ufficio.

Art. 130

Condotta del personale

Il personale è tenuto all’osservanza scrupolosa di tutti i doveri di ufficio, al diligente disimpegno delle attribuzioni individualmente assegnate, ad obbedire in servizio ai superiori, a tenere contegno corretto in ufficio e fuori ufficio, così verso i superiori e colleghi di servizio, come verso gli estranei e a serbare buona condotta morale in pubblico e in privato.

Il personale deve, inoltre, in particolare:

a) mantenere il segreto sugli affari dell’Amministrazione, non asportare carte od oggetti dall’ufficio, non dare visione o conoscenza ad estranei di atti e documenti senza espressa autorizzazione;

b) astenersi dal prender parte, diretta o indiretta, ad appalti, forniture, e ad ogni altro affare in cui sia interessata l’Amministrazione, e ciò sino a sei mesi dopo la eventuale cessazione dal servizio;

c) astenersi dal compilar ricorsi, memorie, perizie, progetti o altri atti che devono servire a terzi nei loro rapporti con l’Amministrazione o che devono servire ad Enti soggetti alla vigilanza degli organi della Amministrazione;

d) astenersi dall’attendere in ufficio a cose estranee alle proprie attribuzioni o mansioni come pure dall’intrattenersi con persone per affari non d’ufficio o che non abbiano a trattare affari di sua spettanza;

e) astenersi dal maneggio del denaro dell’Amministrazione senza debito incarico, nonché da qualsiasi atto vietato dalle leggi, in rapporto alle proprie mansioni;

f) non accettare compensi o rimunerazioni in relazione ad atti d’ufficio;

g) astenersi dall’assumere qualsivoglia impiego od incarico da Enti pubblici o da privati, dall’esercizio di qualunque professione, commercio od industria, dall’assumere la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione, di commissario di sorveglianza o altra consimile, di Società costituite a scopo di lucro;

h) astenersi da qualsiasi occupazione od attività che, a giudizio dell’Amministrazione, non sia ritenuta compatibile con le funzioni o con il decoro del personale dell’Amministrazione;

i) aver la maggior possibile cura dei mobili e degli altri oggetti dell’Amministrazione avuti in consegna e, comunque, esistenti nei locali ove presta servizio.

Art. 131

Comunicazioni e istanze

Qualsiasi comunicazione o istanza del personale deve essere inoltrata per via gerarchica.

Il personale può, peraltro, inoltrare, sempre per via gerarchica, pieghi suggellati diretti al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori.

Nei casi di particolare gravità il personale può inoltrare pieghi direttamente al Presidente della Giunta o all’Assessore da cui dipende.

Art. 132

Divisa e bicicletta

Gli autisti, i custodi e i salariati addetti agli uffici centrali hanno l’obbligo di vestire, durante l’orario di servizio, la divisa loro prescritta e fornita dall’Amministrazione.

I salariati addetti agli uffici centrali, esclusi l’usciere capo e gli autisti, debbono provvedersi di bicicletta per le necessità di lavoro; la spesa per l’acquisto della prima bicicletta è anticipata dall’Amministrazione, salvo rivalsa della metà della spesa mediante trattenuta sui salari.

Gli agenti stradali hanno l’obbligo di portare lo speciale copricapo di prescrizione loro fornito dell’Amministrazione.

Art. 133

Esecuzione degli ordini

Nell’adempimento delle proprie funzioni o mansioni il personale deve eseguire gli ordini del Capo Servizio e dei superiori.

Il personale incaricato della direzione di un servizio ovvero della trattazione di determinate pratiche nell’ambito delle proprie mansioni non è tenuto ad eseguire gli ordini che siano palesemente contrari alla legge od ai regolamenti, tranne che questi gli siano rinnovati per iscritto; in tal caso la responsabilità dell’esecuzione ricade su chi ha dato l’ordine per iscritto.

Art. 134

Incarichi speciali - Occupazioni e attività extra ufficio - Autorizzazione

La Giunta può affidare al personale speciali incarichi temporanei per lo studio di particolari problemi e di progetti di legge da sottoporre all’esame della Giunta, delle Commissioni consiliari di studio e del Consiglio; ai componenti e segretari è corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio regionale.

In caso di particolari necessità, possono essere affidati, con motivata deliberazione analoghi speciali incarichi a liberi professionisti, ad esperti e a consulenti tecnici e legali.

Il personale può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale ad assumere incarichi nelle amministrazioni di Società cooperative costituite fra impiegati.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati richiesti dall’autorità giudiziaria, l’autorizzazione è concessa caso per caso.

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il competente Assessore e il Segretario generale, può autorizzare il personale a prestare opera gratuita o retribuita presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti pubblici locali, sempre che non sia pregiudicato il regolare espletamento dei servizi regionali ai quali il personale è addetto.

Al personale sanitario, esclusi il Medico regionale, il Veterinario regionale e le Ostetriche dell’Istituto Materno, è concesso di prestare la propria attività professionale fuori dell’orario d’ufficio e compatibilmente con le esigenze dei servizi regionali.

CAPO V

ORARIO E CONGEDI

Art. 135

Osservanza dell’orario d’ufficio

Il personale deve osservare l’orario d’ufficio fissato dall’Amministrazione.

L’orario d’ufficio, nei giorni feriali, è di ore sette per gli impiegati e di ore otto per i salariati; nelle solennità civili e nei giorni festivi consuetudinari nonché nella giornata di sabato come stabilito al precedente articolo 125 è di ore quattro per gli impiegati e di ore quattro e mezza per i salariati.

Il personale avente funzioni direttive deve rimanere in ufficio oltre l’orario normale non solo se richiesto ma anche di iniziativa propria, ogni qualvolta ciò sia necessario per il miglior andamento del servizio a cui è preposto.

Durante le riunioni del Consiglio o della Giunta e durante adunanze alle quali partecipino il Presidente, gli Assessori od i Consiglieri, uno dei Segretari addetti alla Segreteria, un addetto all’archivio, una dattilografa ed un usciere addetto ai servizi centrali, devono, se richiesti, fermarsi in ufficio ancorchè in ore non di servizio e fino al termine della riunione o della adunanza, a meno che non ne siano specificatamente dispensati; le prestazioni del personale comandato e trattenuto in servizio fuori orario d’ufficio sono considerate e retribuite come ore di lavoro straordinario.

Art. 136

Congedo annuale ordinario

Al personale, in periodo compatibile con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di trenta giorni (computati i giorni festivi intermedi).

Il congedo annuale può essere diviso in più brevi periodi di tempo, compatibilmente con le esigenze dei Servizi, ed è concesso dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente, su richiesta del personale, vistata dal Dirigente di Assessorato o dal Capo del Servizio.

Non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro anno.

Nel periodo di congedo ordinario annuale non sono computabili le assenze necessarie per adempiere all’ufficio di giurato o ad altro pubblico dovere.

Durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio e conserva gli assegni interi.

Per comprovate necessità di servizio, il Presidente della Giunta o l’Assessore competente, sentito il Segretario generale, può sospendere, interrompere o rinviare il congedo annuale; in tali casi al personale compete il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per il rientro in sede.

Non è ammessa la rinuncia al congedo ordinario annuale nè è ammessa retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti.

Art. 137

Permessi e congedi straordinari

Il personale che abbia necessità di assentarsi dall’ufficio, durante l’orario giornaliero, deve ottenerne il permesso dal proprio Capo del servizio, a cura del quale deve essere tenuto apposito registro dei permessi e delle assenze brevi concessi al personale dipendente e da notificarsi all’ufficio personale.

Ai Dirigenti degli Assessorati e ai Capi di servizio il permesso è concesso dall’Assessore competente e dal Presidente della Giunta.

Per assenze di durata maggiore di un giorno occorre il permesso scritto dell’Amministratore competente, il quale, su proposta del Capo del servizio o del Segretario generale o di chi per esso, può concedere permessi per assenze di breve durata da computarsi nel congedo ordinario annuale (computati gli eventuali giorni festivi intermedi).

Per cause gravi possono esser concessi brevi permessi oltre il limite massimo di giorni trenta di congedo ordinario annuale, previa motivata domanda da inoltrarsi all’Amministratore competente con il parere del Capo servizio.

Sono concessi permessi straordinari, con diritto al trattamento economico intero, al personale chiamato ad esercitare funzioni di Assessore di Corte d’Assise, di Presidente, di Segretario o di scrutatore di sezioni elettorali, nonché al personale posto in isolamento temporaneo, per malattie contagiose, per ordine della autorità sanitaria.

Analogamente a quanto praticato nei confronti del personale statale, è concesso al personale, in occasione di matrimonio, un congedo straordinario di giorni quindici, non computabile nel congedo ordinario annuale e con diritto agli assegni.

La donna in stato di gravidanza ha diritto a congedo:

a) durante sei settimane precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;

c) durante otto settimane dopo il parto.

La donna che allatta ha diritto a due sospensioni quotidiane durante l’orario d’ufficio, non superiori a due ore complessive giornaliere per tutto il primo anno di età del bambino.

Art. 138

Assenze brevi e straordinarie - Comunicazione

In caso di assenza per malattia, per indisposizione o per altra causa improvvisa di forza maggiore, il personale deve darne immediato avviso al Capo Servizio, che ne deve informare l’Ufficio personale.

Analoga immediata comunicazione devono dare i Capi di Servizio, entro le prime ore del mattino, qualora un loro dipendente non si presenti in servizio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o senza aver provveduto a giustificare l’assenza.

In qualsiasi caso di assenza non denunciata o non giustificata, sono adottati i provvedimenti disciplinari del caso e le giornate di assenza sono computate nel congedo ordinario annuale.

Art. 139

Assenze brevi per indisposizione o malattia

Dopo tre giorni di assenza per indisposizione o per malattia, è obbligatoria la presentazione del certificato medico.

L’Amministrazione può sempre incaricare un medico di fiducia di visitare il dipendente ammalato e di riferire sulla natura e sulla presumibile durata dell’indisposizione o della malattia.

Nei casi di assenze brevi per indisposizione o per malattia, di durata non superiore a giorni venti e sino a giorni trenta complessivi nell’anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia ed il personale è considerato in permesso straordinario per indisposizione.

CAPO VI

ASPETTATIVA - DISPONIBILITÀ

Art. 140

Congedo di malattia

In casi eccezionali, tenuto conto del lodevole servizio prestato, delle condizioni di famiglia ed economiche dell’interessato, la Giunta può concedere al personale, per malattia comprovata, un congedo straordinario sino a mesi quattro durante i quali al personale sono corrisposti lo stipendio o salario e gli assegni accessori. Qualora la Giunta non ritenga opportuno di concedere il congedo straordinario di malattia, dispone il collocamento del personale in aspettativa per malattia, previo controllo sanitario.

Art. 141

Collocamento in aspettativa

Il personale può essere collocato in aspettativa per comprovata infermità o per giustificati motivi di famiglia.

Il personale deve essere collocato in aspettativa per servizio militare (di leva ordinario o straordinario) o per mandato politico (elezioni ad Assemblee Legislative o altre).

Al personale in aspettativa per motivi di famiglia, per mandato politico o per servizio militare di leva non compete alcun assegno. Il personale in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in attività di servizio, in quanto applicabili; deve comunicare all’Amministrazione la propria residenza e le successive variazioni.

Il personale in aspettativa per motivi di salute non può assumere impieghi, uffici, occupazioni od incarichi di qualsiasi natura; ove li assuma è considerato e dichiarato decaduto dall’ufficio.

L’Amministrazione può temporaneamente coprire i posti del personale collocato in aspettativa mediante spostamento di altro personale, mediante incarico ad altro personale, ovvero mediante assunzione precaria e a tempo determinato di personale avventizio od incaricato.

Art. 142

Aspettativa per motivi di salute (infermità )

L’aspettativa per infermità viene concessa d’ufficio o a domanda del personale per la durata massima di un anno, previo accertamento sanitario.

L’accertamento sanitario può essere eseguito durante l’aspettativa su domanda dell’interessato o d’ufficio, agli effetti del richiamo eventuale dall’aspettativa.

L’aspettativa per infermità cessa con il cessare della causa per la quale è stata disposta.

Al termine dell’aspettativa per infermità il personale deve comprovare, mediante certificato medico, di essere completamente guarito ed in grado di prestare regolare servizio, salvo eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione.

Al personale in aspettativa per infermità è corrisposto un assegno non maggiore dei due terzi nè minore di metà dello stipendio o salario, nonché della indennità di carovita e delle relative quote complementari per le persone a carico, se il personale abbia cinque o più anni di effettivo servizio.

L’assegno è corrisposto in misura non maggiore alla metà nè minore ad un terzo al personale che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio.

Art. 143

Aspettativa per motivi di famiglia

L’aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e non può durare più di un anno; può essere negata o revocata a giudizio discrezionale della Amministrazione, in relazione alle necessità ed alle esigenze dei servizi.

In caso eccezionale può essere concessa una proroga di mesi sei all’aspettativa.

Art. 144

Aspettativa per servizio militare

Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi ordinari di leva è collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun assegno principale o accessorio.

Il personale richiamato o trattenuto alle armi per istruzioni, per ragioni di guerra o per esigenze militari di carattere eccezionale, è collocato in aspettativa per servizio militare, con diritto agli interi assegni per i primi due mesi, per il periodo successivo è concesso il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 145

Computo dell’aspettativa agli effetti dell’anzianità e degli aumenti periodici

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare non di leva o per mandato politico, è valutato per intero agli effetti dell’anzianità di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è pure utile agli effetti della pensione e previdenziali secondo le norme e modalità previste dalla legge.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o per servizio militare di leva non è computabile agli effetti suddetti: in entrambi i casi sarà considerato utile ai soli effetti della pensione qualora il personale rimborsi all’Amministrazione l’intera spesa per contributi di previdenza, in base agli assegni fruiti all’atto del collocamento in aspettativa.

Art. 146

Cumulo delle aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata (un anno) dell’una o dell’altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo è superiore a tre mesi ma non a sei, la durata massima del secondo periodo di aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata massima complessiva di più periodi di aspettativa, per infermità o per motivi di famiglia, non può, in alcun caso, superare i due anni in un quinquennio.

Art. 147

Dispensa o dimissione d’ufficio

Scaduti i periodi massimi previsti per le aspettative, il personale che risulta inabile, per infermità, a riassumere il servizio, è dispensato dal servizio à sensi dei successivi articoli 166, 167 e 168, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

Il personale che, invece, risulti abile a riassumere il servizio e allo scadere dell’aspettativa non riprende servizio, è considerato dimissionario d’ufficio ed è dispensato dal servizio, con provvedimento motivato da notificare all’interessato.

CAPO VII

DISCIPLINA

Art. 148

Denuncia delle mancanze disciplinari - Accertamenti

I Capi Servizio hanno l’obbligo di dare comunicazione delle infrazioni disciplinari del personale dipendente all’Assessore competente e al Segretario generale, il quale ne informa il Presidente della Giunta regionale e procede, in via riservata, in quanto occorra, agli accertamenti del caso ed ai conseguenti atti istruttori.

Le mancanze e le infrazioni indicate negli articoli 153 e seguenti, agli effetti della applicazione di sanzioni disciplinari, hanno carattere elencativo e non tassativo, essendo riservata all’Amministrazione la facoltà di punire disciplinarmente qualsiasi infrazione ai doveri di ufficio e di servizio da parte del personale dipendente.

Art. 149

Punizioni disciplinari

Le mancanze e le infrazioni agli obblighi e doveri di ufficio da parte del personale sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari, indipendentemente da eventuali azioni penali o civili:

a) censura;

b) riduzione temporanea dello stipendio o salario;

c) sospensione temporanea dal grado con privazione dello stipendio o del salario;

d) revoca (licenziamento);

e) destituzione.

Art. 150

Applicazione delle punizioni disciplinari - Competenze - Modalità Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina, ad eccezione della sola censura, che è inflitta dal Presidente della Giunta regionale.

Le punizioni disciplinari sono iscritte sul foglio matricolare del punito e comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 151

Procedimento disciplinare - Contestazione addebiti

Il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione degli addebiti all’interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle eventuali discolpe.

La contestazione degli addebiti è fatta con foglio in busta chiusa, raccomandata e recapitata a mano con ricevuta. La contestazione al personale fuori sede è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È in facoltà dell’incolpato di rinunciare al termine, dichiarandolo espressamente per iscritto.

L’incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti relativi al procedimento disciplinare, dopo che siano terminati gli accertamenti.

Art. 152

Giudizio preliminare - Deferimento alla Commissione

In merito agli addebiti così come furono contestati, e alle eventuali discolpe, il Presidente della Giunta, o la Giunta pronuncia un preliminare giudizio e, qualora per la gravità dei fatti commessi ritenga possa essere applicata una punizione superiore alla censura, convoca la Commissione di disciplina, prevista dal presente regolamento, per il parere.

Art. 153

Censura

La censura è una dichiarazione scritta di biasimo ed è inflitta dal Presidente della Giunta regionale:

a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;

b) per breve assenza dall’ufficio non giustificata o per inosservanza dell’orario di ufficio;

c) per raccomandazioni procurate.

Art. 154

Riduzione temporanea dello stipendio o salario

Le riduzioni temporanee dello stipendio o salario non possono superare il quinto dello stipendio o salario, non possono avere durata superiore a sei mesi, non esonerano dal servizio, e sono inflitte:

a) per recidiva dei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per esercizio di attività estranee all’ufficio, senza preventiva autorizzazione scritta del Presidente, salvo le eventuali maggiori sanzioni del caso;

e) per irregolare condotta anche privata;

f) per inosservanza del segreto d’ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

g) per irregolarità e negligenze in servizio o per tolleranza di negligenze e di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;

h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale della Regione o dello Stato.

La riduzione temporanea dello stipendio o salario implica anche la riduzione proporzionale delle altre indennità accessorie, nonché il ritardo dell’aumento periodico degli assegni per il periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 155

Sospensione temporanea dal grado e dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario

La sospensione temporanea dal grado o dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario, può durare da uno a sei mesi e comporta l’allontanamento dal servizio. È inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle mancanze contemplate nel precedente articolo;

b) per denigrazione dell’Amministrazione o dei superiori o per concorso in iscritti e pubblicazioni di critica sleale e acrimoniosa alla Amministrazione o ai superiori, con pregiudizio per il prestigio della Amministrazione o dei superiori;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi;

d) per grave insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto d’ufficio che abbia cagionato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dell’Amministrazione o a quelli di altri Enti o di privati nei loro rapporti con l’Amministrazione, derivato da negligenze nell’adempimento dei doveri d’ufficio;

g) per offesa al decoro dell’Amministrazione;

h) per uso dell’impiego a fini personali;

i) per qualsiasi manifestazione collettiva, non autorizzata dalle competenti organizzazioni sindacali, che miri ad esercitare pressioni sulle azioni dei superiori o a diminuire l’autorità, salva l’applicazione delle leggi speciali in materia.

La sospensione dal grado o dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario comporta il ritardo nell’aumento periodico degli assegni per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata; comporta, inoltre, la privazione di ogni altro assegno od indennità accessoria.

Art. 156

Revoca dell’impiego (licenziamento)

Si fa luogo alla revoca dell’impiego ed al conseguente licenziamento, indipendentemente dalla eventuale azione penale.

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo o per recidiva nelle infrazioni stesse;

b) per grave abuso di autorità o per grave abuso di fiducia;

c) per inosservanza del segreto d’ufficio, che abbia cagionato

grave pregiudizio all’Amministrazione, ad altri Enti pubblici o a privati;

d) per mancanze contro l’onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o infedeltà dolosa nell’adempimento delle proprie mansioni;

e) per mancata fede al giuramento, che si concreti in una o più gravi infrazioni disciplinari, o in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 157

Destituzione

Si fa luogo alla destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste nell’articolo precedente;

b) per illecito uso o destinazione di somme amministrate o tenute in deposito o per tolleranza di tale abuso commesso dai propri dipendenti;

c) - per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione ai benefici ottenuti o sperati da affari trattati per ragioni d’ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri d’ufficio, con pregiudizio dell’Amministrazione o di altri Enti o di privati, ovvero con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro la Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per incitamento alle insubordinazioni collettive;

g) per oltraggio alla Patria, alla persona del Capo dello Stato ovvero per pubblica manifestazione di propositi violenti e ostili alle leggi costituzionali dello Stato.

Art. 158

Destituzione di diritto

Si applica senz’altro la destituzione di diritto, con il conseguente licenziamento immediato di diritto, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitto contro la Patria, contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna o provvedimento che comporti la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell’autorità di pubblica sicurezza.

Art. 159

Esclusione dai pubblici impieghi

Il personale revocato o destituito non può essere riammesso in servizio salvo che siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

Qualora siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che hanno determinato la revoca o la destituzione, l’Amministrazione, vagliate le circostanze che hanno determinato il fatto, dispone la riammissione in servizio, in posizione non inferiore a quella maturata alla data della destituzione.

Art. 160

Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare o di inchiesta

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il personale sottoposto a procedimento disciplinare o a inchiesta amministrativa può essere, in via cautelativa, sospeso dal servizio, con la privazione degli assegni principali e accessori.

Il provvedimento è adottato dal Consiglio o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza di nomina e non può avere durata maggiore di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.

Alla moglie e ai figli minorenni del giudicabile è concesso, qualora le condizioni economiche della famiglia siano disagiate, un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli assegni.

Qualora il procedimento disciplinare non sia definito entro sei mesi dalla data della sospensione cautelativa, la proroga deve essere disposta con provvedimento deliberativo motivato.

In caso di gravi motivi, il Presidente della Giunta regionale può disporre in via d’urgenza la sospensione, in via cautelativa, del personale sottoposto a procedimento penale o sottoposto ad inchiesta amministrativa, riferendone alla prima adunanza della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza di nomina.

Se il procedimento disciplinare ha termine con il proscioglimento dell’incolpato, la sospensione è revocata con provvedimento deliberativo e il dipendente riacquista il diritto agli assegni non percepiti o alla differenza degli assegni ancora spettantigli, à sensi delle disposizioni dell’articolo seguente.

Art. 161

Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale

Qualora la gravità dei fatti lo esiga il personale può essere, in via cautelativa, sospeso dal servizio, fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza o ordinanza del rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta dal Pubblico Ministero, quando sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti come causa di incapacità o di incompatibilità all’assunzione dei pubblici impieghi.

Il personale che si trova nelle condizioni di cui al precedente comma deve essere immediatamente sospeso dal servizio dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio penale per qualsiasi delitto.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal Presidente della Giunta, il quale ne riferisce al Consiglio e alla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, e comporta la temporanea sospensione dal servizio e dal grado e la privazione dei relativi emolumenti principali ed accessori.

Alla moglie e ai figli minorenni del giudicabile è concesso, qualora le condizioni economiche della famiglia siano disagiate, un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli emolumenti.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude l’esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il dipendente vi abbia preso parte, ovvero escluda che il fatto costituisca reato, la sospensione è revocata e il dipendente acquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto alla di lui famiglia a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare al dipendente l’anzianità già conseguita.

All’infuori dei casi di riassunzione di cui sopra, l’ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all’eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal servizio con privazione degli assegni, deve essere computato il periodo di sospensione già inflitta.

Art. 162

Sospensione di diritto dal servizio in seguito a condanna penale

Il personale condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi il licenziamento, la revoca o la destituzione, è dispensato dal servizio, con privazione degli assegni, durante il periodo di espiazione della pena.

Alla moglie e ai figli minori del dipendente è in tale caso concesso, qualora le condizioni economiche della famiglia siano disagiate, un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli emolumenti, salvo conguaglio per trattenuta sulle mensilità di assegni, dopo la riammissione in servizio.

Art. 163

Commissione di disciplina - Composizione

La Commissione di disciplina è così costituita:

a) per il Segretario generale: da un funzionario pubblico di grado non inferiore al quarto, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da due Consiglieri designati dal Consiglio; da un Segretario generale di Regione o di Provincia limitrofa, designato dal Consiglio e che funziona anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico, di grado non inferiore a quello dell’incolpato, designato dall’Associazione regionale o dalle Associazioni regionali per i dipendenti degli Enti pubblici locali;

b) per il personale di grado secondo, terzo e quarto da un funzionario pubblico di grado non inferiore al quarto, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da due Consiglieri designati dal Consiglio; dal Segretario generale, che funziona anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico di grado non inferiore a quello dell’incolpato, designato dalla Associazione regionale o dalle Associazioni regionali per i dipendenti degli Enti pubblici locali;

c) per gli altri impiegati: da un funzionario pubblico, di grado non inferiore a quello dell’incolpato, designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; da un Assessore designato dalla Giunta; da un Consigliere regionale, designato dal Consiglio; dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale, che funge anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico di grado non inferiore a quello dell’incolpato, designato dall’Associazione regionale o dalle Associazioni regionali per i dipendenti degli Enti pubblici locali;

d) per i salariati: da un funzionario pubblico designato dalla Presidenza della Giunta, il quale funge da Presidente; da un Consigliere regionale, designato dal Consiglio; dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale, che funge anche da Segretario della Commissione; da un salariato dell’Amministrazione avente grado non inferiore a quello dell’incolpato e designato dalla Giunta; da un salariato, dipendente da altro Ente pubblico, di grado non inferiore a quello dell’incolpato, designato dall’Associazione regionale o dalle Associazioni regionali per i dipendenti degli Enti pubblici locali.

Art. 164

Costituzione e funzionamento della Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina è costituita di volta in volta con deliberazione del Consiglio o della Giunta dopo le designazioni e le nomine dei membri di cui all’articolo precedente.

Ai componenti della Commissione, che non siano dipendenti dell’Amministrazione, sono rimborsate le spese di viaggio e sono corrisposte indennità nella misura giornaliera stabilita nella deliberazione di costituzione della Commissione.

La Commissione di disciplina deve sentire l’incolpato, testimoni e periti addotti in giudizio, e può ordinare le indagini, le inchieste e le verifiche che ritenga necessario.

I verbali delle adunanze della Commissione di disciplina sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Dopo due sedute non valide la Commissione può deliberare purché siano presenti almeno tre dei suoi membri.

Le decisioni si adottano a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto: in caso di parità di voti, il giudizio è considerato favorevole all’incolpato.

Art. 165

Casi di incompatibilità a far parte della Commissione

Non possono far parte della Commissione di disciplina coloro:

a) che si trovino in aspettativa o in disponibilità, o siano assenti per malattia, o impediti da riconosciuti motivi di servizio;

b) che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare;

c) che siano parenti od affini fino al quarto grado con alcuno dei giudicabili o con il giudicabile;

d) che da meno di cinque anni abbiano avuta inflitta la riduzione degli assegni ovvero la sospensione dal servizio con privazione degli assegni;

e) che direttamente o indirettamente abbiano partecipato ai fatti che formano oggetto del procedimento disciplinare, ovvero debbano essere sentiti come testi.

Il personale che faccia parte della Commissione di disciplina decade da tale incarico e deve essere sostituito qualora venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.

CAPO VIII

CESSAZIONE DAL RAPPORTO D’IMPIEGO

Art. 166

Dispensa dal servizio per scarso rendimento, per incapacità professionale o per inabilità fisica - Trasferimento

Il personale può essere dispensato dal servizio per inabilità fisica, per incapacità professionale, per scarso rendimento o per motivi disciplinari.

La dispensa deve essere preceduta dal parere della Commissione consultiva e dall’assegnazione al personale del termine di dieci giorni per presentare, ove lo creda, le sue eccezioni e deduzioni.

Il personale proposto per la dispensa dal servizio può chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione consultiva.

Può pero l’Amministrazione, con il consenso dell’interessato, conferire all’impiegato o salariato mansioni di altro posto, di grado e categoria inferiori: in tal caso al personale è assegnato lo stipendio o salario e gli assegni accessori del nuovo posto, maggiorati degli aumenti periodici relativi all’anzianità già conseguita.

Art. 167

Dispensa - Visita medica collegiale

Nel caso di dispensa per inabilità fisica l’Amministrazione procede previamente all’accertamento delle condizioni fisiche del personale mediante visita medica collegiale.

Il Collegio medico è presieduto dal Medico regionale ed è composto da un sanitario designato dall’Amministrazione e da un sanitario designato dall’interessato.

In caso di mancata designazione del sanitario da parte dell’interessato, provvederà d’ufficio alla designazione la Commissione Consultiva.

Art. 168

Dispensa - Deliberazione - Motivazione

La deliberazione di dispensa del personale deve essere motivata; per la motivazione è sufficiente la indicazione, anche generica della causa della dispensa.

Nella deliberazione deve risultare che è stato sentito il parere della Commissione Consultiva.

Art. 169

Dimissioni volontarie

Le dimissioni dal posto devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima della cessazione del servizio e non hanno effetto fino a quando non siano state accettate.

L’Amministrazione decide in merito alla domanda di dimissioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Il personale che abbia presentato le dimissioni è tenuto a continuare nel disimpegno delle sue mansioni fino all’avvenuta accettazione delle dimissioni da parte dell’Amministrazione.

In caso di cessazione del servizio prima dell’accettazione delle dimissioni, l’Amministrazione può trattenere sul credito del personale per stipendio o altre competenze quanto abbia dovuto corrispondere per l’assunzione di altro personale.

L’accettazione delle dimissioni può essere ritardata o rifiutata quando il personale sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 170

Dispense per motivi disciplinari

È considerato dimissionario d’ufficio e dispensato dal servizio il personale:

a) che perda la cittadinanza italiana;

b) che accetti una missione, un impiego, un incarico da un Governo straniero senza essere autorizzato;

c) che accetti un impiego o un incarico da un’altra Amministrazione pubblica o privata senza autorizzazione o contravvenga alle disposizioni di cui alle lettere b) e g) dell’articolo 130;

d) che senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione non assuma servizio entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di permesso, di congedo o di aspettativa, ovvero stia assente dall’ufficio per più di dieci giorni senza autorizzazione;

e) che abbandoni arbitrariamente il servizio o presti l’opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati o salariati.

Per la dispensa dal servizio in relazione ai motivi di cui sopra non è necessario sentire il parere della Commissione Consultiva nè della Commissione di disciplina.

L’Amministrazione può tuttavia nei casi meno gravi, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità e applicare invece, la sospensione dal grado con la privazione dello stipendio.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui al comma precedente e senza pregiudizio della eventuale azione penale, al personale che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospesa la corresponsione degli assegni, previo accertamento della infrazione.

Art. 171

Licenziamento per atti illeciti o fraudolenti

Il personale che abbia conseguito l’impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che lo avrebbero escluso dall’impiego o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti e salvo eventuale azione penale.

Non è necessario il parere della Commissione Consultiva nè della Commissione di disciplina.

Il licenziamento per gli indicati motivi priva il dipendente del diritto alla pensione e da ogni indennità e dal diritto di concorrere a qualsiasi altro impiego alle dipendenze dell’Amministrazione regionale.

Art. 172

Soppressione di posto - Riduzioni di organico - Disponibilità In caso di soppressione di posto o di riduzione di organico, il personale è collocato in disponibilità secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli 173 e seguenti.

Occorrendo tale provvedimento, l’Amministrazione, sentita la Commissione Consultiva, designa il personale che deve essere collocato in disponibilità, tenendo presenti l’anzianità e i meriti di servizio nonché le precedenze e le preferenze di legge in vigore per le assunzioni in servizio.

Il personale che ha già conseguito la stabilità deve essere mantenuto in servizio nei confronti di quello che si trova eventualmente in periodo di esperimento.

Si intende soppresso il posto o ufficio quando siano aboliti i servizi e le funzioni attinenti al posto o all’ufficio.

Il semplice cambiamento di titolo o di denominazione di un determinato ufficio, posto o servizio, non è da considerarsi come soppressione di posto o di ufficio.

Art. 173

Durata della disponibilità - Dispensa

La disponibilità ha la durata di due anni, trascorsi i quali, senza che il personale sia stato richiamato in servizio, si fa luogo alla definitiva dispensa del personale dal servizio, agli effetti del trattamento di quiescenza.

Il personale in disponibilità è soggetto alle norme disciplinari stabilite per quello in attività di servizio, in quanto applicabili.

Art. 174

Trattamento economico durante la disponibilità

Al personale collocato in disponibilità è concesso il trattamento economico previsto all’articolo 142 per il personale collocato in aspettativa per motivi di salute.

Il periodo trascorso in disponibilità non è computabile nè utile agli effetti dell’indennità per cessazione di servizio e degli aumenti periodici degli assegni; è invece utile e computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 175

Richiamo in servizio

Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data di collocamento in disponibilità, abbia luogo una vacanza di posto nel medesimo grado di analogo servizio della pianta organica.

Il personale riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l’anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con gli assegni inerenti alla anzianità medesima del nuovo posto.

Il personale che ricusi di riassumere il servizio in un posto del medesimo grado e di analogo servizio, rimasto vacante, è dispensato dal servizio.

L’Amministrazione può richiamare in servizio personale collocato in disponibilità, assegnandolo a posti rimasti vacanti, anche di grado inferiore, di analogo servizio, sempre che l’interessato accetti.

Art. 176

Richiamo in servizio temporaneo

Durante la disponibilità, il personale è tenuto ad assumere temporaneamente qualunque analogo ufficio o servizio al quale venga chiamato dall’Amministrazione: per tutto il periodo di durata dell’incarico percepisce l’intero stipendio o salario del quale precedentemente fruiva.

Qualora il personale in disponibilità non assuma, senza giustificato motivo, il temporaneo ufficio o servizio al quale venga chiamato, è dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa competergli dalla Cassa di Previdenza.

Il richiamo in servizio temporaneo non interrompe il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità, dall’articolo 173.

Art. 177

Collocamento a riposo

Sono collocati a riposo d’ufficio gli impiegati e i salariati:

a) che dopo quindici anni di servizio utile a pensione siano diventati, per infermità, inabili a continuare o a riassumere servizio; l’inabilità deve essere previamente accertata dall’Amministrazione;

b) che abbiano quaranta anni di servizio utile a pensione;

c) che per ferite o altre lesioni traumatiche o per malattie contagiose professionali o contratte a cagione diretta, unica ed immediata dall’esercizio delle proprie funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia l’anzianità di servizio;

d) che abbiano compiuto gli anni sessantacinque ancorchè non abbiano maturato l’anzianità di servizio utile a pensione. Il collocamento a riposo può essere disposto a domanda del personale interessato che abbia raggiunto l’anzianità di servizio utile a pensione e l’età di anni cinquantacinque.

Il collocamento a riposo del personale ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento deliberativo di collocamento a riposo.

Per quanto non previsto nel presente articolo per il collocamento a riposo del personale, si applicano le vigenti disposizioni sull’ordinamento della Cassa e degli Istituti di Previdenza per le pensioni al personale degli Enti locali e le successive eventuali modificazioni.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

ASSEGNI E INDENNITÀ - DIRITTI

Art. 178

Assegni iniziali di organico

Gli assegni al personale debbono essere stabiliti, in equa proporzione con gli assegni del Segretario generale, in relazione alla natura ed alla importanza dei singoli posti di organico.

Gli stipendi ed i salari iniziali di organico, le indennità, gli assegni accessori ed i diritti vari del personale sono stabiliti nelle tabelle organiche annesse al presente Regolamento (Tabelle A, B e C) e in apposite norme del Regolamento stesso e dei regolamenti speciali.

Il trattamento economico del personale è quello proprio del posto di tabella organica occupato in base a regolari deliberazioni di nomina e di promozione, indipendentemente dalla natura delle mansioni effettivamente esercitate.

Art. 179

Assegni effettivi

Gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabiliti dalle norme legislative in vigore e sono soggetti ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.

Sono, altresì, soggetti agli arrotondamenti stabiliti dalle leggi agli effetti del calcolo degli emolumenti annui e mensili spettanti al personale degli Enti pubblici.

Art. 180

Indennità

Al personale sono dovuti, gli assegni accessori previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’indennità di carovita e relative quote complementari per persone a carico, l’assegno di caropane, il premio giornaliero di presenza, l’indennità di funzione o assegno perequativo, l’assegno integrativo, la tredicesima mensilità, nonché gli altri assegni o indennità, stabiliti per i dipendenti dello Stato.

L’estensione dei predetti assegni a favore del personale regionale è deliberata dal Consiglio regionale, che ne determina le misure e le modalità di liquidazione, con riferimento alla carriera economica del personale regionale, agli effetti della equiparazione agli assegni del personale statale.

Al fine di assicurare al personale dell’Amministrazione regionale

un trattamento economico assimilato a quello del personale dipendente dallo Stato, è inoltre dovuta al personale una indennità integrativa regionale nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio.

Con provvedimento del Consiglio regionale saranno approvate le norme per il conglobamento definitivo degli assegni del personale regionale in analogia alle norme che saranno stabilite per il personale dello Stato, con riferimento alla carriera economica del personale regionale.

Art. 181

Tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità, commisurata al trattamento economico complessivo, spettante per stipendio o salario e per indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta al personale in servizio per l’intero anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio o salario e non è dovuta al personale che ha cessato di prestare servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie.

Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o del salario, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o salario.

Art. 182

Compartecipazioni a diritti vari

Al segretario generale competono le compartecipazioni ai diritti di segreteria e contrattuali previste dalle leggi dello Stato e della Regione, compartecipazioni da liquidarsi nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi.

Con deliberazione del Consiglio sono stabilite le misure e le modalità di liquidazione di analoghe compartecipazioni a favore del rimanente personale addetto ai servizi di Segreteria, di ragioneria e ai servizi tecnici.

Al personale sanitario e amministrativo dell’Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile e del Laboratorio di Igiene e Profilassi competono le compartecipazioni e i diritti vari sui proventi per analisi e sui proventi per prestazioni professionali, compartecipazioni da liquidarsi nelle misure e con le modalità previste dalle leggi e dagli appositi regolamenti speciali.

Art. 183

Indennità e diritti vari

Ai Capi cantonieri, agli agenti forestali e ai controllori zootecnici che si servono di motocicletta propria per l’adempimento del loro servizio è corrisposta una indennità annua, in misura da stabilirsi dalla Giunta regionale, pagabili in rate trimestrali posticipate.

Agli agenti forestali (sottufficiali e guardie) e ai salariati addetti agli uffici centrali e agli autisti è gratuitamente fornita l’uniforme speciale prescritta dall’Amministrazione. Agli agenti stradali sono forniti copricapi speciali e cappotti impermeabili prescritti dalla Amministrazione.

Hanno diritto all’alloggio, luce e riscaldamento gratuiti:

- l’usciere capo, custode del palazzo sede degli Uffici dell’Amministrazione regionale;

- gli uscieri e gli inservienti incaricati della custodia degli stabili di proprietà o in manutenzione regionale;

- l’autista meccanico capo garage (custode).

Il personale dell’Istituto di Assistenza Materna ed Infantile, ad eccezione del Primario Ostetrico, deve fruire dell’alloggio, con luce e riscaldamento, e del vitto nell’interno dell’Istituto; al personale stesso deve essere trattenuto sulle retribuzioni mensili e pensionabili l’importo corrispettivo per l’alloggio con luce e riscaldamento e per il vitto nelle misure da stabilirsi di anno in anno con deliberazione del Consiglio regionale.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi, al personale di cui al precedente comma può essere concesso - con motivata deliberazione - di non fruire dell’alloggio e del vitto nell’Istituto, ad eccezione dell’usciere custode il quale deve alloggiare nell’Istituto e non fruisce del vitto.

Agli agenti forestali e agli agenti giurati competono le compartecipazioni di legge e di regolamento sui proventi per multe e contravvenzioni.

Art. 184

Aumenti periodici e premi di anzianità

Gli stipendi annui iniziali di organico del personale impiegatizio sono soggetti a cinque aumenti periodici triennali di un decimo, a decorrere dalla data di assunzione del servizio a ruolo nel posto occupato (compreso il periodo di prova).

I salari annui iniziali di organico del personale salariato sono soggetti a cinque aumenti periodici biennali di un decimo, a decorrere dalla data di cui al comma precedente.

Gli aumenti periodici del decimo saranno operati sugli stipendi base iniziali di organico in vigore dal 30 giugno 1955 per il periodo dal primo luglio 1955 al 30 giugno 1956, data in cui entreranno in vigore nuove norme concernenti il conglobamento totale degli assegni e le misure degli aumenti periodici sugli emolumenti conglobati.

Gli aumenti periodici degli stipendi e salari maturano e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il personale compie il periodo utile alla maturazione dell’aumento.

Gli aumenti periodici sono deliberati dalla Giunta e sono concessi agli impiegati e salariati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La riduzione e la sospensione dello stipendio o salario per motivi disciplinari e l’aspettativa per motivi di famiglia producono un ritardo corrispondente alla loro durata agli effetti della maturazione degli aumenti periodici.

Si applicano al personale regionale le disposizioni di legge in vigore concernenti la valutazione del servizio militare prestato in reparti combattenti e delle benemerenze belliche agli effetti dell’aumento dell’anzianità utile e dell’anticipazione degli aumenti periodici degli emolumenti a favore del personale statale; si applicano, altresì, le disposizioni di legge concernenti il beneficio della anticipazione degli aumenti periodici per la nascita dei figli.

L’anticipazione dell’aumento periodico è limitata alla anticipata maturazione del biennio o del triennio in corso ferma restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici con riferimento alla data di decorrenza di cui al primo comma del presente articolo.

Al compimento del venticinquesimo anno di anzianità di servizio è concesso al personale regionale di ruolo un sesto aumento periodico dello stipendio o salario annuo iniziale di organico, in misura di un decimo dello stipendio o salario stesso.

Nel caso di nomina a posto di ruolo di grado o di categoria superiore, per promozione o per concorso, al personale di ruolo che, alla data di nomina al posto di grado superiore, abbia già maturato uno stipendio o salario superiore a quello iniziale del nuovo grado viene attribuito lo stipendio o salario del nuovo grado che, tenuto conto degli aumenti periodici conseguibili nel grado stesso anche ai termini del precedente articolo 104, risulti eguale o immediatamente superiore a quello già maturato nel precedente grado, ferma restando la normale maturazione dei successivi rimanenti aumenti periodici.

Al personale regionale sono concessi, al compimento del ventesimo o del trentesimo anno di anzianità di servizio effettivamente prestato presso l’Amministrazione regionale e presso gli Enti e Uffici assorbiti dalla Regione, premi straordinari di anzianità stabiliti in misura, rispettivamente, di due e di tre mensilità intere degli emolumenti in atto fruiti alla data del compimento delle menzionate anzianità di servizio.

Art. 185

Pagamenti degli assegni

Gli assegni principali e accessori decorrono dalla data di assunzione del servizio o dell’incarico o dalla data fissata per la promozione e cessano con la data di cessazione dal servizio o dall’incarico.

Tuttavia in caso di cessazione dal servizio senza demerito gli assegni sono pagati sino a tutto il mese corrente, tranne quando la cessazione dal servizio sia avvenuta arbitrariamente o a seguito di provvedimento disciplinare.

Nel caso di decesso dell’impiegato o salariato gli assegni sono versati a favore dei congiunti che vivevano a suo carico o a favore degli eredi à sensi di legge.

Gli assegni sono corrisposti a rate mensili posticipate, il 27 di ogni mese, previa detrazione delle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali di legge.

Gli assegni sono esenti dalle ritenute erariali sino alla concorrenza dei limiti minimi previsti dalle leggi; per le quote di imposte erariali eccedenti tali limiti l’Amministrazione regionale può assumere a suo carico l’onere relativo, à sensi e secondo le modalità delle leggi in vigore per gli impiegati statali e degli Enti locali.

Art. 186

Trasferte ed indennità di missione

Al personale espressamente incaricato di servizi e missioni fuori della circoscrizione territoriale del Comune, oltre al rimborso delle spese di viaggio, sono corrisposte indennità giornaliere di missione, secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione del Consiglio ai sensi delle leggi in vigore.

Non spetta l’indennità di missione ai salariati per la notifica o consegna nell’orario normale d’ufficio, anche fuori capoluogo, della corrispondenza, degli avvisi e di altri atti d’ufficio.

Non spetta, altresì, l’indennità di missione al personale per il quale il servizio fuori sede costituisce la normale esplicazione delle proprie mansioni o ne rappresenta la maggior parte (agenti stradali, agenti forestali, autisti, vigili sanitari, controllori zootecnici) a meno che il personale stesso debba, per necessità di servizio, pernottare fuori sede.

Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri e agli autisti, qualora non pernottino fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viaggio e di vitto, previa produzione di note giustificative delle spese sostenute, che non possono, in ogni caso, superare l’ammontare della normale indennità giornaliera di missione, salvo che il Consiglio stabilisca di liquidare indennità forfettarie.

Art. 187

Trasferte per altri Enti o privati - Spese

Le spese di missione al personale per trasferte compiute su richiesta e nell’interesse di privati o di altri Enti possono essere poste a carico degli Enti o dei privati interessati.

Art. 188

Concessione speciale di alloggio

La concessione di alloggio gratuito di cui all’articolo 183 spetta al dipendente per il servizio che presta e cessa di diritto in caso di cessazione del rapporto di impiego e di cambiamento del servizio.

La concessione gratuita di alloggio al personale di custodia comprende il diritto all’alloggio ed al riscaldamento, quale corrispettivo per il servizio di custodia e comporta l’obbligo, da parte del concessionario, della reperibilità nell’alloggio stesso e dell’adempimento dei doveri inerenti alla mansione di custode ( custodia e pulizia dei locali e scale).

Art. 189

Indennità per cessazione del rapporto d’impiego

In caso di cessazione del rapporto d’impiego, al personale avente

almeno un anno di servizio continuativo, è corrisposta, sul " fondo per la liquidazione al personale di indennità per cessazione del rapporto di impiego " previsto dal presente articolo, una indennità commisurata ad una mensilità di assegni completi in godimento all’atto della cessazione del servizio (comprensiva di stipendio e di ogni altro assegno accessorio) per ciascun anno di anzianità di servizio presso l’Amministrazione regionale e gli Enti ed Uffici assorbiti dalla Regione o frazione di anno superiore a sei mesi, con esclusione dei periodi trascorsi in aspettativa senza assegni.

Ai fini dell’applicazione del precedente comma del presente articolo, al personale che cessi il servizio dopo almeno venti anni, oltre ed in aggiunta all’anzianità di servizio utile, è computato anche il servizio in qualità di combattente, oltre ai periodi di anzianità da riconoscersi ai feriti di guerra e ai decorati al valore militare ai sensi di legge.

L’indennità di cui sopra non è corrisposta:

a) al personale licenziato per colpa o per provvedimento disciplinare;

b) al personale incaricato o comandato non avente con l’Amministrazione regionale un vero e proprio rapporto d’impiego pubblico;

c) al personale che cessi il servizio in seguito a dimissioni volontarie, ove non abbia prestato servizio per almeno due anni. In caso di infortunio, che dia luogo ad invalidità temporanea, la Amministrazione corrisponde al personale assicurato l’eventuale differenza fra l’indennità giornaliera o mensile liquidata dall'Istituto assicuratore ed i maggiori emolumenti spettanti à sensi del presente regolamento.

È in facoltà dell’Amministrazione di assicurare contro gli infortuni sul lavoro il personale soggetto a particolari rischi per ragioni di servizio.

In caso di decesso del personale, l’indennità per cessazione del rapporto d’impiego è corrisposta à sensi dell’articolo 2122 del Codice Civile.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, con effetti a decorrere dal primo gennaio 1956 è istituito un " fondo per liquidazione al personale di indennità per cessazione del rapporto di impiego " fondo costituito da contributi a carico del personale versati mediante ritenuta diretta operata sugli emolumenti pensionabili, in misura dell’1 percento degli emolumenti stessi e da un corrispondente contributo versato dalla Regione nonché da eventuali contributi integrativi straordinari regionali.

La gestione dei fondi per contributi accantonati sul fondo predetto e la modalità di erogazione delle indennità per cessazione del rapporto di impiego sono stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale sentita la Commissione consultiva paritetica prevista dall’articolo 110 - ultimo comma - del presente regolamento organico.

Art. 190

Previdenza

Il personale è iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, nonché agli altri Istituti di Previdenza e di Assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli Enti pubblici locali.

L’iscrizione, le sospensioni, i riscatti dei periodi di servizio agli effetti della quiescenza, il collocamento a riposo e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia.

Durante il periodo che intercorre fra la cessazione del servizio e l’effettivo pagamento della pensione da parte degli Istituti di Previdenza, l’Amministrazione corrisponde, in caso di bisogno, al personale o all’avente diritto alla reversibilità, che si trovi nelle condizioni prescritte dalla legge per ottenere la pensione e che abbia inoltrato domanda di liquidazione di pensione, acconti mensili in misura massima di 4/ 5 dell’ammontare previsto della pensione, previo impegno scritto rilasciato dall’interessato per il rimborso degli acconti anche mediante ritenute dirette all’atto della riscossione dei ratei arretrati di pensione.

Resta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, con proprie norme legislative, alla istituzione di una Cassa di Previdenza e di Assistenza regionale a favore del proprio personale.

Art. 191

Assicurazione

Gli agenti e gli operai addetti alla manutenzione delle strade e alla manutenzione e al riscaldamento degli stabili sono assicurati, a spese dell’Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro ( INAIL). Gli autisti, il personale sanitario e ausiliario del Laboratorio di Igiene e Profilassi sono assicurati, a spese dell’Amministrazione, contro gli infortuni sul lavoro mediante stipulazione di polizze particolari con Istituti di Assicurazione.

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMANDATO IN SERVIZIO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEL PERSONALE INCARICATO VARIO

Art. 192

Trattamento economico del personale statale o di altri Enti pubblici comandato in servizio presso l’Amministrazione regionale

Al personale statale o di altri Enti pubblici comandato in servizio presso l’Amministrazione regionale, - a richiesta della medesima, - può essere corrisposta, in aggiunta al trattamento economico complessivo acquisito presso gli Enti di provenienza, una indennità fissa mensile di comando in misura da stabilirsi, caso per caso, dalla Giunta regionale, tenuto conto dell’eventuale maggiore trattamento economico complessivo previsto per il posto regionale al quale è assegnato.

Qualora il trattamento economico complessivo di diritto acquisito presso gli Enti di provenienza sia uguale o superiore a quello previsto per il posto regionale a cui è assegnato, non potrà essere corrisposta alcuna indennità di comando.

Art. 193

Personale incaricato

Al personale incaricato, in via provvisoria, di espletare le funzioni o mansioni relative a posti non di ruolo e che non sia dipendente dello Stato o di altra pubblica Amministrazione, sarà corrisposta una indennità mensile di incarico stabilita in misura non superiore all’ammontare degli assegni iniziali previsti dalla tabella organica regionale per il personale assimilabile per mansioni e per grado.

TITOLO VI

PERSONALE AVVENTIZIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 194

Richiamo alle disposizioni di regolamento e di legge

Si applicano al personale avventizio le norme e le disposizioni previste dal presente regolamento organico per il personale di ruolo relativamente alle materie dei diritti, dei doveri, nonché dei provvedimenti disciplinari, in quanto le norme stesse non contrastino con quelle degli articoli seguenti o con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 195

Divieto di nuove assunzioni di personale avventizio

Sono vietate nuove assunzioni di personale avventizio (non di ruolo) presso gli uffici ed i servizi dell’Amministrazione regionale e gli Istituti e servizi amministrativi della Regione, per qualsiasi titolo, o sotto qualsiasi forma, e con l’assunzione di spese a carico di qualsiasi capitolo del bilancio della Amministrazione regionale.

Art. 196

Eccezioni

È fatta eccezione al divieto di cui all’articolo precedente:

a) per le assunzioni del personale avventizio in posti previsti fuori organico, e nei limiti di tali posti, dalla annessa tabella organica (infermiere, bambinaie, guardarobiere).

b) per le assunzioni di personale avventizio giornaliero od a paga oraria addetto a lavori stradali od alla manutenzione di stabili o alla pulizia di locali;

c) per le assunzioni di personale avventizio interino per brevi periodi comunque non superiori a sei mesi, eventualmente prorogabili sino ad un anno, per riconosciute eccezionali ed indilazionabili esigenze, disposte in caso di aspettative concesse a personale di ruolo o in caso di vacanza di posti di organico allo scopo di consentire l’espletamento dei concorsi, e sempre quando non sia possibile provvedere temporaneamente con personale già in servizio;

d) per le assunzioni di carattere straordinario ed eccezionale di breve durata per lavori ed incarichi di natura straordinaria, particolarmente per quanto riguarda lavori stradali, edilizi e forestali.

Il personale avventizio assunto in via eccezionale, à sensi del presente articolo, non può essere trasferito ad altro servizio dell’Amministrazione regionale o di istituto o servizio amministrato dalla Regione, quando sia ultimato il lavoro per il quale è stato assunto o quando, comunque, sia scaduto il periodo di durata dell’assunzione.

CAPO II

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 197

Assunzioni - Competenza - Requisiti - Titoli - Qualifiche

Alla assunzione del personale avventizio ai posti dei primi cinque gradi della gerarchia regionale, provvede il Consiglio.

Per le assunzioni del personale avventizio di grado inferiore al quinto e non avente funzioni direttive provvede la Giunta.

Per le assunzioni di personale avventizio si applicano le norme legislative vigenti sull’assunzione obbligatoria di personale avente particolari benemerenze, nelle proporzioni fissate dalle leggi,

nonché le disposizioni vigenti sui divieti o sulle limitazioni per l’assunzione ed il mantenimento in servizio del personale già provvisto di pensione.

Il personale avventizio deve essere in possesso dei medesimi titoli e requisiti generali e specifici prescritti dal regolamento organico per il personale di ruolo addetto a corrispondenti mansioni, ovvero prescritti per il posto di organico da ricoprirsi interinalmente.

Il personale chiamato a coprire interinalmente un posto di ruolo vacante ed il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare quest’ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non può prevedersi la durata, sono assunti con la qualifica di avventizio per un periodo determinato eventualmente rinnovabile alla scadenza.

Il personale da adibirsi a lavori del tutto precari e di carattere straordinario deve essere assunto con la qualifica di giornaliero o diurnista, anche se non possa determinarsi o non possa prevedersi la durata dei lavori.

Per i lavori di carattere straordinario e precario, che possano essere eseguiti a cottimo, viene assunto personale con la qualifica di cottimista, per il tempo strettamente necessario.

Art. 198

Modalità di assunzione in servizio

Le assunzioni di personale avventizio, nei limiti e nei casi previsti dall’articolo 196, hanno carattere del tutto precario e provvisorio.

All’assunzione in servizio negli uffici e negli istituti dipendenti dall’Amministrazione regionale del personale avventizio riconosciuto strettamente indispensabile per le esigenze dei servizi, nei limiti surrichiamati si provvede con deliberazione motivata.

Il personale avventizio deve essere assunto per un breve periodo di esperimento di durata non superiore a tre mesi, trascorso il quale l’assunzione può essere confermata per il periodo limitato alle esigenze e necessità del servizio.

Prima di procedere all’assunzione, in via interinale, il personale avventizio per posti vacanti, deve essere esaminata la possibilità di trasferire o di promuovere ai posti medesimi personale in servizio presso l’Amministrazione, che risulti idoneo ed in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, in conformità del Regolamento.

Art. 199

Deliberazioni di assunzione - Trattamento economico - Trattamento economico del personale pensionato

Nelle deliberazioni di assunzione in servizio di personale avventizio debbono essere determinate la durata dell’assunzione in servizio e del trattamento economico mensile spettante.

Le retribuzioni sono determinate in misura mensile, quindicinale, giornaliera ed oraria, in relazione alla particolare natura delle mansioni e alla presunta durata del servizio o dell’incarico.

La misura della retribuzione è stabilita tenendo conto della natura e della importanza delle mansioni; in ogni caso il trattamento economico del personale avventizio, giornaliero od incaricato, non può essere superiore a quello iniziale previsto per il personale dei corrispondenti posti o mansioni.

Per il personale avventizio od incaricato, chiamato a ricoprire in via interinale posti di ruolo vacanti, ovvero chiamato a ricoprire posti previsti fuori organico si applicano gli assegni iniziali previsti dalla tabella organica per i rispettivi posti o per posti analoghi, oltre alle indennità ed agli assegni accessori, con le ritenute, riduzioni e variazioni di legge.

L’assunzione e il trattamento economico del personale religioso (incaricato) dell’Istituto regionale di assistenza Materna ed Infantile di Aosta sono regolati da apposite convenzioni speciali. Per il personale giornaliero, la retribuzione giornaliera è normalmente stabilita in ragione di 1/ 300 della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria, computati gli eventuali diritti accessori.

Per le retribuzioni da corrispondersi ai pensionati, assunti in servizio non di ruolo presso l’Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di legge vigenti per il personale statale pensionato, in quanto applicabili.

Art. 200

Prestatori d’opera (giornalieri) non aventi rapporto di pubblico impiego - Trattamento giuridico ed economico

Per i prestatori d’opera (operai e manovali a paga oraria) assunti precariamente per prestazioni manuali, per lavori stradali e di manutenzione degli stabili si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro in vigore per la categoria sindacale alla quale il personale stesso appartiene.

Per tale categoria di personale non sussiste alcun rapporto di pubblico impiego e sono applicabili le disposizioni tutte in vigore in materia di rapporto di lavoro privato.

Art. 201

Promessa solenne

Il personale avventizio (avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od incaricato) deve prestare, entro i cinque giorni dalla data dell’assunzione in servizio, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà al proprio dovere in conformità dell’articolo 100 del presente regolamento.

Art. 202

Aumenti periodici

Al personale non di ruolo sono concessi aumenti periodici della retribuzione iniziale, come al personale di ruolo, in conformità a quanto previsto per ciascun grado e posto dalla tabella organica allegata al presente regolamento.

Agli effetti degli aumenti periodici degli assegni non è considerata interruzione di servizio l’assenza dal servizio dovuta a malattia, per il periodo durante il quale è mantenuto il rapporto d’impiego a norma del seguente articolo o dovuta a servizio militare non di leva.

Non competono gli aumenti periodici degli assegni al personale non di ruolo provvisto di pensione ed al personale assunto in base a disposizioni speciali, che stabiliscono un trattamento economico superiore a quello spettante agli impiegati di grado iniziale del corrispondente posto di ruolo.

Agli effetti degli aumenti periodici degli assegni si applicano al personale avventizio le disposizioni di legge vigenti per il riconoscimento ed il computo del servizio militare a favore del personale avventizio alle dipendenze dello Stato.

Art. 203

Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati

Ai soli fini degli aumenti periodici della retribuzione, il servizio prestato senza soluzione di continuità dai dipendenti avventizi presso l’Amministrazione regionale e presso gli enti ed Uffici assorbiti dalla Amministrazione regionale, è riconosciuto a loro favore per intero nell’ultimo quadriennio e per metà per il periodo precedente.

Il servizio prestato in precedenza dal personale insegnante o militarizzato di ruolo, proveniente alla Amministrazione regionale dai ruoli statali, è riconosciuto valido nella misura e secondo le modalità previste dalle apposite norme speciali vigenti in materia.

Art. 204

Pagamento assegni

Gli assegni spettanti al personale avventizio sono pagati posticipatamente, in analogia a quanto stabilito per il personale di ruolo.

Art. 205

Differenza assegni " ad personam " riassorbibile

Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio nel grado, o per promozioni, l’eccedenza eventuale dell’importo della retribuzione principale maturata nell’impiego non di ruolo, sull’importo della retribuzione base (stipendio o salario iniziale) in vigore per il grado conseguito.

Art. 206

Congedi

Al personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno un anno spettano, compatibilmente con le esigenze del servizio, congedi ( ferie annuali) che non eccedono la complessiva durata di trenta giorni per ciascun anno (computati i giorni festivi intermedi) durante i quali viene corrisposta la retribuzione intera.

Per causa di gravidanza e di puerperio, sono concessi al personale avventizio femminile congedi straordinari secondo le norme in vigore per il personale femminile di ruolo.

Art. 207

Assenze e congedi di malattia

Nei casi di assenze brevi per indisposizione o malattia, non superiori a venti giorni e sino a complessivi trenta giorni nell’anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall’Amministrazione, per la durata superiore a venti giorni, o per un periodo eccedente i trenta giorni di brevi assenze di malattia nell’anno, il personale avventizio è collocato in congedo di malattia per un periodo massimo di mesi tre se abbia almeno un anno di effettivo servizio, e per un periodo massimo di mesi sei se abbia una anzianità di servizio superiore ai tre anni.

Durante i suddetti periodi di congedo di malattia è mantenuto il rapporto d’impiego e al personale avventizio è corrisposto un trattamento economico normale per i primi tre mesi e ridotto alla metà per altri tre mesi.

La durata dell’assenza per malattia è calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima o dalla precedente assenza, per la quale sia stato disposto il collocamento in congedo (non si ha riguardo all’anno solare).

I periodi di assenze per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell’assenza per malattia.

Entro cinque giorni dall’assenza, l’Amministrazione deve accertarne le cause: se l’assenza non risulta giustificata l’impiegato è licenziato senza alcun preavviso.

Il personale avventizio assunto a giornata o ad ore, e il personale incaricato con diritto ad un trattamento economico superiore a quello del personale di ruolo dei posti di analoga natura ed importanza, non hanno diritto al congedo nè al trattamento di malattia qualora usufruiscano della assistenza di malattia da parte di istituti mutualistici.

Art. 208

Congedo per servizio militare

In caso di assenza per servizio militare, si applicano a favore del personale avventizio, ad eccezione del personale assunto a giornata o ad ore e ad eccezione del personale incaricato, le norme stabilite dal regolamento organico per il personale di ruolo.

Art. 209

Previdenza e assicurazione

Al personale avventizio sono estese, in quanto applicabili, le norme sulla previdenza e sulle assicurazioni previste per il personale di ruolo dagli articoli 190 e 191 del presente regolamento.

Il personale assunto a tempo determinato e per brevi periodi ed il personale assunto a giornata o ad ore, sono iscritti, agli effetti previdenziali, all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, alle Casse Mutue e agli Istituti di assicurazione contro gli infortuni.

Art. 210

Licenziamento

Il personale non di ruolo può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile della Amministrazione, nei seguenti casi:

a) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;

b) per soppressione di ufficio ovvero per riduzione di lavoro o di servizi nell’ufficio cui appartiene, salvo che il personale possa essere utilizzato presso altro posto od ufficio dell’Amministrazione per il quale sia riconosciuta la effettiva necessità di personale;

c) per mancata assunzione o riassunzione di servizio nell’ufficio cui è destinato o trasferito.

Il rapporto d’impiego per il personale non di ruolo è risolto di diritto, esclusa qualsiasi procedura disciplinare allorchè il dipendente:

1) riporti una condanna, passata in giudicato: per atti contro la Patria, contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;

2) riporti una condanna o provvedimento che comporti la pena restrittiva della libertà personale, ovvero la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la vigilanza speciale dell’autorità di pubblica sicurezza;

3) incorra nelle mancanze previste nell’articolo 157 del presente regolamento.

In tutti i casi di licenziamento previsti dal presente articolo, fatta sola eccezione per i casi di licenziamento previsti alla lettera b), al personale non compete alcuna indennità di licenziamento nè di preavviso.

Per i licenziamenti del personale avventizio dovrà essere previamente sentito il parere della Commissione consultiva di cui all’articolo 110 del presente regolamento.

Il licenziamento può, altresì, essere disposto per motivi disciplinari. Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della retribuzione principale e della indennità di carovita nella misura di 1/ 5 per un periodo non superiore a tre mesi.

Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione degli addebiti, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni e comporta la perdita del diritto alla indennità di licenziamento e alla indennità di preavviso.

Il provvedimento di riduzione degli assegni ed il provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari devono essere motivati e costituiscono provvedimenti definitivi.

Art. 211

Sospensione cautelativa

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente di ruolo può essere sospeso cautelarmente dal servizio in conformità alle disposizioni degli articoli 160 e 161 del presente regolamento.

Art. 212

Preavviso - Indennità di preavviso

Il licenziamento per motivi non disciplinari del personale avventizio, non assunto a tempo determinato, deve essere preceduto da un preavviso di un mese se il dipendente abbia compiuto almeno un anno di servizio continuativo e di due mesi se il dipendente abbia compiuto almeno tre anni di servizio continuativo.

Il preavviso non spetta se il licenziamento è dovuto a colpa del personale o a ragioni disciplinari.

In caso di cessazione del rapporto di impiego per non avvenuta riassunzione di servizio alla scadenza del periodo massimo del congedo di malattia è corrisposta al personale avventizio una mensilità di interi assegni a titolo di indennità di mancato preavviso.

In caso di mancato preavviso, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al mancato periodo di preavviso.

Art. 213

Indennità per cessazione di servizio o per licenziamento

In caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale avventizio, avente almeno un anno di servizio continuativo, è corrisposta una indennità, una volta tanto, nella misura di una mensilità di assegni completi (comprensiva di stipendio o salario, di indennità di carovita e di ogni altro assegno accessorio), in godimento all’atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi effettivamente prestato presso l’Amministrazione regionale e presso gli Enti ed uffici assorbiti dalla Regione.

In caso di decesso, l’indennità è corrisposta ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile.

Tale indennità non è dovuta al dipendente nel caso di licenziamento per colpa o per motivi disciplinari o nel caso di passaggio a ruolo presso Amministrazioni pubbliche.

L’indennità di cui sopra non è dovuta inoltre:

a) al personale pensionato titolare di pensione ordinaria e diretta;

b) al personale che cessi di prestare servizio a domanda o per dimissioni volontarie e che abbia meno di tre anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio;

c) al personale incaricato giornaliero o a paga oraria, non avente con l’Amministrazione un vero e proprio rapporto d’impiego.

Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo oltre ed in aggiunta all’anzianità di servizio utile è computato anche il servizio militare in qualità di combattente, oltre ai periodi di anzianità da riconoscersi ai feriti di guerra e ai decorati al valor militare ai sensi di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 214

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 1956 salve le norme transitorie previste dagli articoli seguenti ed abroga e sostituisce il vigente Regolamento organico regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 23 marzo 1946 nonché le successive modificazioni deliberate dal Consiglio regionale.

Il Regolamento organico, approvato con le deliberazioni consiliari n. 20 del 22 febbraio 1950, n. 99 del 4 agosto 1950 e n. 127 del 9 novembre 1950 e non entrato in vigore, viene modificato e sostituito dal presente nuovo Regolamento.

Art. 215

Decorrenza delle tabelle organiche dei relativi posti e retribuzioni

La pianta organica dei posti e degli emolumenti principali annessa quale tabella allegato A al presente regolamento ha applicazione per il periodo dal primo gennaio 1946 al 30 giugno 1948.

La pianta organica dei posti e degli emolumenti principali annessa quale tabella allegato B al presente regolamento ha applicazione per il periodo dal primo luglio 1948 al 31 dicembre 1955.

La pianta organica dei posti e degli emolumenti principali annessa quale tabella allegato C al presente regolamento ha applicazione a decorrere dal primo gennaio 1956.

Art. 216

Allegati al Regolamento

Formano parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

a) tabella organica riepilogativa degli emolumenti annui principali di organico iniziali spettanti al personale dal primo gennaio 1946 al 30 giugno 1948, da applicarsi ai fini dei conguagli di somme da liquidare in sede di sistemazione del personale;

b) tabella organica riepilogativa degli emolumenti annui principali di organico iniziali spettanti al personale dal primo luglio 1948 al 31 dicembre 1955, in relazione alle variazioni già apportate e già applicate con deliberazioni consiliari agli emolumenti tabellari,

nonché in applicazione del parziale conglobamento degli assegni, da applicare ai fini dei conguagli di somme da liquidarsi in sede di sistemazione del personale disposta dal presente Regolamento;

c) tabella organica dei servizi, dei posti, del personale e degli emolumenti principali di organico iniziali annui decorrenti dal primo gennaio 1956.

Art. 217

Riferimento a disposizioni generali di legge e di regolamento

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali in vigore per il personale della Regione e degli Enti locali, in quanto applicabili.

In difetto, si osservano, per analogia, le norme in vigore sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

Art. 218

Coordinamento dei regolamenti speciali ed interni

Alle norme del presente regolamento organico per gli Uffici e per il personale dell’Amministrazione regionale debbono essere coordinati gli speciali regolamenti che disciplinano gli Uffici ed il personale di alcuni servizi ed istituti speciali, gestiti dall’Amministrazione regionale.

Le norme dei menzionati regolamenti speciali ed interni che siano in contrasto con le norme del presente Regolamento organico, si intendono abrogate e modificate dalle nuove disposizioni del presente Regolamento.

Art. 219

Applicazione delle norme del Regolamento al personale proveniente dagli Enti e dagli Uffici assorbiti

Le norme del presente Regolamento si applicano anche al personale proveniente dagli Enti e dagli Uffici assorbiti dalla Amministrazione regionale ed a questa definitivamente assegnati in sede di ripartizione di personale con altri Enti.

Rimangono fermi ed impregiudicati i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente comma per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, la quiescenza e le anzianità di servizio e di grado maturate.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO II

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

Art. 220

Sistemazione ed inquadramento del personale

La sistemazione e l’inquadramento straordinario ai posti della pianta organica da operarsi nella prima applicazione del presente regolamento organico, riguarda:

a) il personale di ruolo proveniente dall’Amministrazione provinciale di Aosta e dagli altri Enti ed uffici soppressi ed assorbiti, assegnato alla Amministrazione regionale in sede di ripartizione del personale medesimo;

b) il personale proveniente dagli Enti ed Uffici soppressi ed assorbiti nonché quello assunto dall’Amministrazione regionale, che alla data del 31 luglio 1948 abbia compiuto almeno due anni di servizio oppure sei mesi per le categorie aventi diritto ai privilegi di legge per benemerenze militari e assimilate;

c) il personale avventizio in servizio alle dipendenze della Amministrazione regionale alla data del 27 febbraio 1950. La sistemazione straordinaria di cui sopra ha per scopo di sistemare la posizione giuridica del personale dal primo gennaio 1946 in poi e di stabilire la disponibilità dei posti di organico alla data del primo gennaio 1956.

Art. 221

Provvedimenti riguardanti la sistemazione e l’inquadramento del personale

Con separati provvedimenti il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze provvederanno alla sistemazione e all'inquadramento ai posti di ruolo del personale di cui al precedente articolo nella seguente successione:

1) inquadramento e sistemazione e successivo avanzamento ai posti di ruolo del personale già di ruolo degli Enti soppressi e assorbiti;

2) inquadramento e sistemazione ai posti di ruolo risultanti disponibili dopo l’inquadramento e l’avanzamento del personale di ruolo, del personale comunque assunto e denominato, che alla data del primo luglio 1948 abbia compiuto almeno due anni di servizio (sei mesi per le categorie benemerite);

3) inquadramento e sistemazione nei ruoli transitori del personale avventizio in servizio alla data del 27 febbraio 1950;

4) passaggio del personale sistemato nei ruoli transitori al ruolo ordinario ai posti risultanti disponibili dopo l’inquadramento e il successivo avanzamento del personale di cui ai numeri 1 e 2, con l’osservanza delle norme degli articoli seguenti per i concorsi interni per titoli e anzianità congiunta al merito.

Art. 222

Sistemazione ed inquadramento del personale proveniente dagli Enti ed Uffici assorbiti

Nella prima applicazione del presente regolamento e per la prima sistemazione ai posti della nuova tabella organica, si provvederà all’inquadramento del personale di ruolo proveniente dall’Amministrazione provinciale di Aosta e dagli altri Enti ed Uffici soppressi ed assorbiti, assegnato all’Amministrazione regionale in sede di ripartizione di personale.

La sistemazione del personale di cui si tratta, con il riconoscimento dei diritti acquisiti, della continuità del rapporto di impiego e del trattamento economico e di quiescenza, ha effetto dalle date dell’assorbimento dei servizi e del personale stabilite dalle norme dei singoli provvedimenti legislativi riguardanti la devoluzione dei servizi alla Regione.

L’inquadramento del personale di cui sopra si effettua assegnando ai vari posti delle tabelle organiche il personale assorbito, in relazione alle mansioni effettivamente già espletate da ogni singolo dipendente, osservate le disposizioni relative al possesso dei requisiti generali e specifici e dei titoli di studio e di servizio prescritti per i singoli posti e con il riconoscimento, in conformità alle norme del presente regolamento, dell’anzianità e degli eventuali diritti acquisiti. Potrà, in via eccezionale, derogarsi dalle prescrizioni relative al possesso dei titoli di studio, limitatamente ai posti di gruppo C, e salariati, nei confronti dei dipendenti che abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio con mansioni analoghe a quelle dei posti cui sono assegnati.

Art. 223

Sistemazioni particolari " ad personam " per il personale proveniente da Enti ed Uffici vari

Allo scopo di non pregiudicare i diritti acquisiti, il trattamento economico e le qualifiche del personale di ruolo proveniente dagli Enti e dai Servizi assorbiti, nella prima applicazione del presente regolamento ed indipendentemente dai posti previsti nella nuova tabella organica, il personale di cui si tratta potrà, in casi particolari, essere inquadrato in posti di ruolo " ad personam ", con effetti limitati al periodo in cui il personale stesso presterà servizio presso la Amministrazione regionale, ferma restando la posizione giuridica ed economica di dipendente regionale con gli stessi diritti e doveri del personale di ruolo.

Il provvedimento di sistemazione " ad personam " stabilirà il grado della tabella gerarchica regionale al quale il dipendente è assegnato ad ogni effetto giuridico ed economico.

Dopo la sistemazione straordinaria del personale di ruolo, prevista all’articolo 226, il personale già sistemato a posti di ruolo ad personam può essere collocato ai posti che risulteranno vacanti nella pianta organica aventi grado e trattamento economico non inferiori a quelli acquisiti dal personale stesso.

Art. 224

Sistemazioni particolari " ad personam "

Nella prima applicazione del presente regolamento, il Dr. Leone Bois, Segretario comunale di grado terzo, già incaricato delle funzioni di Ispettore dei Comuni a decorrere dal 17 ottobre 1946, munito di laurea in giurisprudenza e già iscritto nei ruoli dei Segretari comunali anzianità primo luglio 1922, è assunto e sistemato ad un posto di ruolo " ad personam " di " Ispettore dei Comuni ", con effetti a decorrere dal primo luglio 1948 e con attribuzione degli assegni annui principali ed accessori previsti dalla deliberazione consiliare n. 43 in data 20- 2- 1947 e dalle tabelle organiche allegati A, B e C annesse al presente regolamento per il posto di Ispettore dei Comuni (posto ad personam dal 1- 7- 1948).

All’Ispettore dei Comuni, Dr. Leone Bois, dispensato dal periodo di prova, sarà computata, agli effetti degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio maturata nel grado di Segretario comunale di grado terzo, decorrente dal primo novembre 1937, data della sua promozione a Segretario capo di prima classe (grado terzo).

L’impiegato ex provinciale di ruolo Ing. Fiorio Trono Bernardo è assorbito ed inquadrato, limitatamente al periodo primo gennaio 1946 - 30 giugno 1948, ad un posto di ruolo " ad personam " di " Vice Ingegnere capo ", con il riconoscimento delle anzianità acquisite (di grado dal primo novembre 1932; di servizio dal 29 giugno 1931) e con gli stipendi e gli assegni principali ed accessori previsti per i posti di Capo Divisione di Gruppo B, Grado terzo, anche agli effetti degli aumenti periodici e degli assegni pensionabili.

Il predetto Ing. Fiorio Trono Bernardo è assegnato e sistemato, per il periodo dal primo luglio 1948 in poi, al posto di ruolo di " Vice Ingegnere capo " previsto dalle nuove tabelle organiche (allegati B e C) al presente regolamento, con anzianità di grado dal primo novembre 1932 e con attribuzione degli assegni principali ed accessori previsti per il posto stesso.

Alla Signorina Adam Romilda, à sensi della deliberazione consiliare n. 128 in data 8 novembre 1948, sono conservate la qualifica e la sistemazione, già acquisite, ad un posto di ruolo ad personam, di " Primo Ragioniere ", con attribuzione degli assegni acquisiti principali ed accessori previsti per i posti di Ragioniere di prima classe, con il riconoscimento dell’anzianità di grado dal primo luglio 1939 e con destinazione in servizio all’Ufficio registro Ditte dell’Assessorato Industria e Commercio, anche agli effetti degli aumenti periodici e degli assegni pensionabili.

Analogamente a quanto già stabilito all’articolo 142 del precedente regolamento organico e a sensi della deliberazione consiliare n. 78 in data 3 aprile 1947, alla ex dipendente provinciale di ruolo Sig.na Perazzolo Emerita, sono conservate la qualifica e la sistemazione, già acquisite, ad un posto di ruolo ad personam, di " dattilografa - applicata ", con effetti a decorrere dal primo gennaio 1946, con attribuzione degli assegni principali ed accessori previsti per i posti di dattilografa applicata relativamente al periodo dal primo gennaio 1946 al 30 giugno 1946 e per i posti di dattilografa - applicata di seconda classe relativamente al periodo dal primo luglio 1948 alla data dell’avvenuto collocamento a riposo (20 ottobre 1950), con anzianità di grado dal 3 aprile 1946 e di servizio dal 17 gennaio 1928 e con destinazione in servizio presso la Divisione Lavori Pubblici.

L’impiegato ex provinciale di ruolo Ferraris Enrico, - gia Vice Segretario generale di ruolo dell’ex Amministrazione provinciale di Aosta, - è assorbito e inquadrato fra il personale dipendente dell’Amministrazione regionale ad un posto di ruolo " ad personam ", di " Vice Segretario generale " con effetti a decorrere dal primo gennaio 1946, con riconoscimento del grado, della qualifica e dell’anzianità acquisiti a tale data anche agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e degli assegni pensionabili e con attribuzione degli assegni annui corrispondenti a quelli previsti dalla tabella organica del personale regionale per il posto di organico di " Vice Segretario generale " (Grado II).

L’impiegato ex provinciale di ruolo Dr. Ragazzini Antonio, - già Vice Ragioniere Capo dell’ex Amministrazione provinciale di Aosta -, è assorbito e inquadrato fra il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, al posto di ruolo " ad personam ", di Vice Ragioniere Capo, con effetti a decorrere dal primo gennaio 1946, con riconoscimento del grado, della qualifica e dell’anzianità acquisiti a tale data anche agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e degli assegni pensionabili e con attribuzione:

- per il periodo dal primo gennaio 1946 al 30 giugno 1948 degli assegni principali ed accessori previsti per i posti di organico di capo Divisione - gruppo B - Grado III;

- per il periodo dal primo luglio 1948 al 31 dicembre 1955, degli assegni principali ed accessori previsti per il posto di organico di Vice Ingegnere Capo;

- per il periodo dal primo gennaio 1956 in poi degli assegni principali ed accessori previsti per il posto di organico di Vice Ragioniere Capo (grado IV).

Art. 225

Elevazione del limite massimo di età per le prime assunzioni in servizio

In deroga agli articoli 75 e 76 del regolamento, il limite massimo di età previsto dagli articoli stessi, è elevato, fino al 27 febbraio 1950, di cinque anni, ma non oltre gli anni cinquantacinque, compresi gli altri benefici di cui ai citati articoli.

Per l’ammissione ai primi concorsi del personale assunto dopo il 26 febbraio 1950 ed in attività di servizio al primo gennaio 1956, il limite massimo di età di cui al precedente comma, è ulteriormente elevato, non oltre il limite massimo di anni 55, in misura di un anno per ciascun anno di servizio prestato dopo il 27 febbraio 1950.

Art. 226

Sistemazione e inquadramento del personale in servizio al primo luglio 1948

Ferme restando le norme del presente regolamento relative all’avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, i posti di ruolo che risultino disponibili dopo l’inquadramento e l’avanzamento del personale di ruolo, effettuati à sensi del precedente articolo 222, saranno conferiti, con effetto a decorrere dal primo luglio 1948, - mediante concorso interno per titoli, per anzianità congiunta al merito, con il riconoscimento dell’anzianità in conformità al presente regolamento e con esenzione del limite massimo di età, - al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e denominato, che, alla data del 31 luglio 1948, abbia compiuto almeno due anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o alle mansioni stesse analoghe e che sia in possesso dei titoli di studio e di servizio prescritti per il conseguimento della nomina ai posti stessi.

Si potrà derogare dalle prescrizioni relative al possesso dei titoli di studio, limitatamente ai posti di gruppo C e salariati, nei confronti dei dipendenti che abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio con mansioni analoghe a quelle dei posti da assegnare.

L’anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta a sei mesi per i dipendente di ruolo e non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici o appartenenti a categorie equiparate o assimilate per legge, sempre che siano in possesso dei prescritti titoli di studio e di servizio.

Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, sulla sistemazione straordinaria del personale di ruolo e non di ruolo, sono applicabili a favore del personale che abbia disimpegnato lodevole e ininterrotto servizio per i prescritti periodi di tempo di due anni o di sei mesi con mansioni proprie o analoghe a quelle dei posti da ricoprire e con un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione.

Le menzionate disposizioni non sono, invece, applicabili al personale incaricato o assunto per mansioni o servizi saltuari che non assorbano l’intera attività, nè al personale retribuito con indennità o compensi fissi forfetari, personale non avente rapporto di pubblico impiego con la Regione.

Il personale che, nel prescritto periodo di tempo, abbia riportato una punizione disciplinare superiore alla censura, o abbia dimostrato scarso rendimento, non può beneficiare dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la sistemazione straordinaria del personale.

Art. 227

Concorsi interni

I concorsi interni fra il personale, da bandirsi ai fini della sistemazione straordinaria di cui al precedente articolo, saranno approvati con deliberazioni del Consiglio o della Giunta regionale e saranno espletati, in base ai titoli, per anzianità congiunta al merito dei candidati, secondo le norme del presente regolamento organico.

A tal fine dovrà essere tenuto conto non solo della durata, ma anche della natura e dell’importanza dei servizi prestati.

I criteri di analogia da seguire circa le mansioni espletate si desumono dalla natura delle mansioni stesse, in relazione al posto di cui si tratta (mansioni di concetto, d’ordine, di prestazione di lavoro materiale e manuale, nelle singole categorie dei servizi amministrativi, tecnici, sanitari, di ragioneria, d’ordine), nonché dai requisiti e dai titoli prescritti.

Qualora fra il personale di ruolo e non di ruolo vi sia un solo dipendente che, al 31 luglio 1948, abbia compiuto il prescritto periodo di sei mesi o di due anni di servizio con mansioni proprie del posto da conferire o alle stesse analoghe e che sia in possesso dei suddetti titoli di studio e di servizio, la nomina è effettuata per chiamata diretta, purché il dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo di tempo: per la sistemazione da effettuarsi per chiamata non è necessario sentire la Commissione consultiva di cui all’articolo 110 del presente regolamento.

Per la prima sistemazione ai posti di Archivista Capo, di Capo Servizi Ispezione, Vigilanza e Tutela Comuni nonché di Direttore dell’Ufficio Turismo - Dirigente di Assessorato -, previsti dalle tabelle organiche annesse al presente Regolamento quali allegati B e C, si prescinde dal possesso dei maggiori nuovi titoli di studio richiesti.

Art. 228

Non applicabilità delle disposizioni transitorie a particolari categorie di personale

Le disposizioni transitorie del presente titolo, relative alla sistemazione straordinaria dei nuovi ruoli organici, e alla iscrizione in ruoli speciali transitori del personale, non si applicano a coloro i quali siano stati assunti e prestino servizio per incarichi o per prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, nonché al personale avventizio provvisto di pensione ordinaria diretta (non privilegiata).

Le disposizioni di cui si tratta non sono, inoltre, applicabili al personale sanitario in servizio con mansioni dei posti di gruppo A) e di gruppo B), per la nomina ai quali sono in vigore particolari norme delle leggi sanitarie, non sono, infine, applicabili al personale insegnante.

Art. 229

Ricostruzione della carriera economica del personale

Ad avvenuta sistemazione straordinaria del personale regionale, da effettuarsi ai sensi degli articoli del presente Titolo VII, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni di esecuzione, in applicazione degli emolumenti principali ed accessori spettanti al personale di ogni grado in base alle tabelle organiche, allegato A, allegato B e allegato C annesse al presente regolamento, provvederà alla ricostruzione della carriera economica del personale, determinando gli assegni principali ed accessori - compresi i premi straordinari di anzianità maturati dopo il primo gennaio 1946 - spettanti dopo tale data, con applicazione delle norme del regolamento organico 23 marzo 1946 per il periodo dal primo gennaio 1946 al 30 giugno 1948 e delle norme del presente regolamento per il periodo dal primo luglio 1948 al 31 dicembre 1955.

Gli assegni principali ed accessori corrisposti al personale nel periodo dal primo luglio 1948 al 31 dicembre 1955, comprese le indennità di incarico e gli acconti per futuri miglioramenti economici e per indennità di incarico, sono considerati e conteggiati, ad ogni effetto, quali acconti corrisposti al personale sul trattamento economico definitivo risultante dalla applicazione del presente regolamento organico.

Al personale che, alla data del primo luglio 1948, abbia acquisito un trattamento economico superiore a quello spettantegli, in applicazione della menzionata tabella organica allegato A, è conservato il trattamento economico acquisito mediante applicazione delle norme previste dal precedente articolo 205.

All’atto e agli effetti della liquidazione degli assegni principali ed accessori arretrati, si provvederà al ricupero a conguaglio, mediante trattenuta diretta, degli emolumenti già corrisposti al personale a titolo di assegni principali ed accessori, nonché degli acconti corrisposti sui futuri miglioramenti economici.

Non si farà luogo a revisione di conteggi nè a conguagli sulle somme già corrisposte al personale per compensi di ore di lavoro straordinario, per indennità di missione e diarie di trasferta o per compensi, premi ed indennità di natura straordinaria.

Per la prima applicazione del presente regolamento, la Giunta regionale aggiornerà e determinerà, altresì, con effetti a decorrere dal primo luglio 1948, le misure delle indennità mensili già concesse al personale statale di ogni grado comandato in servizio presso l’Amministrazione regionale, al fine di assimilare il trattamento economico del personale stesso al trattamento economico previsto per i corrispondenti posti delle tabelle organiche annesse al presente regolamento organico, e stabilirà i relativi conguagli di somme come per il personale regionale.

Per il personale collocato a riposo e per quello deceduto in attività di servizio prima della data di approvazione del presente regolamento, si provvederà alla ricostruzione della carriera ai soli effetti economici, per i conguagli di somme tra gli assegni percepiti a titolo di acconto e gli assegni spettanti in base alle tabelle organiche allegati A - B e C.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO III

RUOLI SPECIALI TRANSITORI

Art. 230

Collocamento in ruoli speciali transitori - Riserve di posti per passaggio in ruolo del personale avventizio

Il personale non di ruolo attualmente in servizio, assunto alle dipendenze dell’Amministrazione regionale sino a tutto il 27 febbraio 1950 comunque assunto o denominato, che abbia compiuto o compia un periodo di lodevole ed ininterrotto servizio di anni due con mansioni proprie della rispettiva categoria di impiego ( amministrativi, contabili, tecnici, sanitari, d’ordine, subalterni) e del grado cui è assegnato alla data predetta, sarà collocato in quattro ruoli speciali transitori, distinti per il personale di gruppo A (laureato), B (in possesso del diploma di scuola media superiore), C (in possesso del certificato di scuola media inferiore) e subalterni (in possesso del certificato di proscioglimento dall’obbligo scolastico elementare), senza distinzione gerarchica in ciascun gruppo.

Per il collocamento nei quattro ruoli speciali di cui sopra è necessario il possesso dei titoli di studio e dei requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti dal presente regolamento organico per la nomina del personale di cui si tratta nei corrispondenti od analoghi posti di ruolo.

Per il personale non di ruolo in servizio dalla data del 27 febbraio 1950, il periodo di servizio prestato in categoria o gradi diversi ed inferiori a quello cui esso appartiene alla stessa data, è computato per metà, ai fini del compimento del biennio di servizio di cui al secondo comma del presente articolo.

Il periodo di anzianità di servizio indicato nel citato secondo comma per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto ad un anno per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle categorie alle quali sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti, agli effetti delle preferenze per le assunzioni nei pubblici impieghi. Per il collocamento nei ruoli speciali transitori dei gruppi C) e subalterni si può prescindere dal titolo di studio, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente articolo 110.

Art. 231

Iscrizione nei ruoli speciali transitori per posti di natura o di categoria diverse o inferiori

I dipendenti avventizi, i quali, alla data del 27 febbraio 1950 non siano in possesso dei titoli o dei requisiti prescritti per il collocamento nei ruoli speciali transitori per il gruppo e la categoria di impiego in cui prestano servizio, possono ottenere il collocamento nei ruoli speciali stessi per altro gruppo inferiore, o per altra categoria dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, qualora posseggano i requisiti ed i titoli prescritti per il gruppo o la categoria di impiego in cui chiedono di essere assegnati.

I dipendenti di cui al precedente comma, i quali siano venuti in seguito (dopo il 27 febbraio 1950) in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l’assunzione alle mansioni od ai posti già ricoperti, possono essere trasferiti ad altro ruolo speciale di gruppo superiore o ad altra categoria dello stesso o di altro ruolo speciale.

A tali effetti saranno collocati, in ordine di iscrizione, dopo il personale già compreso nei ruoli predetti.

Art. 232

Modalità per il collocamento nei ruoli speciali transitori e per il passaggio nel ruolo ordinario

Il collocamento del personale nei menzionati quattro ruoli speciali transitori è disposto nell’ordine risultante dalla data dell’assunzione in servizio nella categoria di impiego cui il personale apparteneva alla data del 27 febbraio 1950.

A parità di anzianità di servizio nella categoria di impiego, si fa riferimento all’anzianità di servizio prestato in altre categorie di impiego presso l’Amministrazione regionale o presso

gli Enti ed Uffici assorbiti dall’Amministrazione stessa.

A parità di anzianità di servizio, la precedenza nel ruolo speciale sarà determinata in base alle norme sulle preferenze previste all’articolo 93 del presente regolamento.

Il collocamento nei menzionati ruoli speciali ha effetto dal 27 febbraio 1950 per coloro i quali, a tale data, abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto all’articolo 230, oppure dalla data in cui abbiano compiuto tale periodo di servizio, anche dopo tale data; in quest’ultimo caso il personale sarà collocato nei ruoli, in ordine di iscrizione, dopo il personale già compreso nei ruoli predetti.

Ai collocamenti nei ruoli speciali transitori si provvede con deliberazioni motivate della Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva, prevista al precedente articolo 110.

Il passaggio dai ruoli transitori al ruolo ordinario avviene contemporaneamente, in sede di sistemazione straordinaria del personale, mediante concorsi interni per titoli e anzianità congiunte al merito, secondo le modalità previste dagli articoli 226 - 227 - 228 - 229 per i posti, anche se iniziali di carriera, risultanti disponibili dopo l’inquadramento, la sistemazione e l’avanzamento del personale di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 221.

Per l’avanzamento del personale immesso nel ruolo ordinario si osservano le norme previste per il personale avente diritto alla sistemazione a ruolo dal primo luglio 1948.

Art. 233

Riserve di posti Salva l’osservanza delle norme per le assunzioni degli invalidi di guerra e degli appartenenti a categorie assimilate agli effetti delle assunzioni obbligatorie nei pubblici impieghi, un quarto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nei gradi iniziali di carriera nei gruppi A e B (posti di laureati e di diplomati), entro quattro anni dalla data di approvazione del presente regolamento, sarà riservato al personale di ruolo ed al personale iscritto nei ruoli speciali transitori che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del posto o dei posti per i quali è bandito il concorso, ovvero analoghe od assimilabili e che sia in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti dal presente regolamento.

Per i concorsi dei posti di gruppo C) e di subalterno, la percentuale dei posti riservati a favore del personale di ruolo e del personale avventizio iscritto nei ruoli speciali transitori, è elevata ad un terzo dei posti messi a concorso.

Per l’ammissione ai predetti concorsi del personale di cui al precedente comma, si prescinde dal limite di età. Per il passaggio a ruolo è necessario che il personale di cui si tratta consegua almeno l’idoneità nei concorsi stessi.

Art. 234

Conferimento dei posti iniziali vacanti al personale iscritto nei ruoli speciali transitori del gruppo C e subalterni

Salva l’osservanza delle norme per l’assunzione degli invalidi di guerra e assimilati, i posti disponibili nei gradi iniziali dei posti organici del personale di gruppo C) e del personale subalterno possono essere conferiti al personale iscritto nei rispettivi ruoli speciali, nell’ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, sempre che ne sia ritenuto meritevole, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente articolo 110 e a giudizio insindacabile dell’Amministrazione regionale, per operosità, diligenza e condotta lodevole.

Per il conferimento dei posti iniziali vacanti di organico al personale di cui al precedente comma, si prescinde dal limite massimo di età.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 235

Trattamento di quiescenza per i dimissionari entro il 31 dicembre 1950

In deroga agli articoli 189 e 213 del presente regolamento al personale di ruolo e non di ruolo che ha rassegnato le dimissioni dall’impiego entro il 31 dicembre 1950 è concessa una indennità per cessazione del rapporto d’impiego, commisurata alla retribuzione intera (stipendio, indennità di carovita, ed eventuali quote complementari), in misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato presso la Regione e presso gli Enti ed Uffici assorbiti dalla Regione e frazione di anno superiore a sei mesi con aumento dell’anzianità stessa à sensi del successivo articolo.

Al personale di cui al comma precedente è concesso, inoltre, il rateo della tredicesima mensilità per la frazione di anno di servizio prestato.

Per il personale ex combattente ogni campagna di guerra è computata per un anno intero, in aggiunta al servizio utile ai fini della indennità per cessazione del rapporto d’impiego.

Il personale dimissionario à sensi del precedente comma non può essere assunto in impieghi non di ruolo presso la Amministrazione regionale.

Art. 236

Agevolazioni al personale che ha chiesto il collocamento a riposo

Al personale che ha chiesto, entro il 31 dicembre 1950, ed ha ottenuto di essere collocato a riposo, è concesso - in relazione alle norme dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 7 aprile 1948, n. 262 - un aumento di cinque anni di servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione o alla liquidazione di indennità previdenziale, sia ai fini della liquidazione della pensione e della indennità una volta tanto per cessazione del servizio prevista dall’articolo precedente.

Testo

PIANTA ORGANICA - TABELLA ALLEGATO A)

TABELLA ORGANICA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI, DEI POSTI, DEL PERSONALE E DEGLI EMOLUMENTI PRINCIPALI D’ORGANICO INIZIALI ANNUI ATTRIBUITI AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DAL 1-1-1946 AL 30-6-1948.

servizi di segreteria e amministrativi della Presidenza.

Per la qualifica di segretario generale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado primo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 246.000; //

1- 9- 1946, L. 443.000; //

1- 4- 1947, L. 443.000; //

1- 6- 1947, L. 576.000.

Gabinetto.

Per la qualifica di capo gabinetto, 1 posto non di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 186.000; //

1- 9- 1946, L. 341.000; //

1- 4- 1947, L. 341.000; //

1- 6- 1947, L. 444.000.

Per la qualifica di addetto archivista, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Per la qualifica di applicato, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Per la qualifica di stenodattilografa, 1 posto non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 66.000; //

1- 9- 1946, L. 137.000; //

1- 4- 1947, L. 162.000; //

1- 6- 1947, L. 211.000.

Segreteria.

Per la qualifica di Vice segretario generale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado secondo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 216.000; //

1- 9- 1946, L. 392.000; //

1- 4- 1947, L. 392.000; //

1- 6- 1947, L. 510.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 141.000; //

1- 9- 1946, L. 264.000; //

1- 4- 1947, L. 264.000; //

1- 6- 1947, L. 344.000.

Per la qualifica di stenodattilografa, 1 posto non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 66.000; //

1- 9- 1946, L. 137.000; //

1- 4- 1947, L. 162.000; //

1- 6- 1947, L. 211.000.

Archivio e ufficio copia.

Per la qualifica di archivista capo, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 118.500; //

1- 9- 1946, L. 226.000; //

1- 4- 1947, L. 226.000; //

1- 6- 1947, L. 294.000.

Per la qualifica di aiuto archivista, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Per la qualifica di applicato, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata, 1 posto non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 51.000; //

1- 9- 1946, L. 111.000; //

1- 4- 1947, L. 137.000; //

1- 6- 1947, L. 179.000.

Per la qualifica di dattilografa, 4 posti non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 36.000; //

1- 9- 1946, L. 86.000; //

1- 4- 1947, L. 111.000; //

1- 6- 1947, L. 145.000.

Servizio statistica.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Personale d’ordine.

Per la qualifica di usciere capo (custode) 1 posto di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 103.500; //

1- 9- 1946, L. 200.000; //

1- 4- 1947, L. 200.000; //

1- 6- 1947, L. 260.000.

Per la qualifica di usciere, 3 posti di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 81.000; //

1- 9- 1946, L. 162.000; //

1- 4- 1947, L. 162.000; //

1- 6- 1947, L. 211.000.

Per la qualifica di inserviente, 2 posti di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 66.000; //

1- 9- 1946, L. 137.000; //

1- 4- 1947, L. 137.000; //

1- 6- 1947, L. 179.000.

Per la qualifica di autista, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 88.500; //

1- 9- 1946, L. 175.000; //

1- 4- 1947, L. 175.000; //

1- 6- 1947, L. 228.000.

Per la qualifica di operai permanenti, 2 posti di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 67.500; //

1- 9- 1946, L. 139.000; //

1- 4- 1947, L. 139.000; //

1- 6- 1947, L. 181.000.

Prima divisione: Vigilanza comuni ed enti morali.

Per la qualifica di segretario capo di divisione, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 141.000; //

1- 9- 1946, L. 264.000; //

1- 4- 1947, L. 264.000; //

1- 6- 1947, L. 344.000.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Per la qualifica di applicato, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Seconda divisione: Assistenza e beneficienza.

Per la qualifica di segretario capo divisione, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 46, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Per la qualifica di applicato, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000; //

Terza divisione: Sanità ed igiene.

Per la qualifica di medico dirigente capo divisione, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 201.000; //

1- 9- 1946, L. 366.000; //

1- 4- 1947, L. 366.000; //

1- 6- 1947, L. 476.000.

Istituto assistenza materna ed infantile di Aosta.

Per la qualifica di primario ostetrico, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 172.500; //

1- 9- 1946, L. 275.000; //

1- 4- 1947, L. 275.000; //

1- 6- 1947, L. 358.000.

Per la qualifica di medico assistente, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 118.000; //

1- 9- 1946, L. 225.000; //

1- 4- 1947, L. 225.000; //

1- 6- 1947, L. 293.000.

Per la qualifica di ostetrica, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 58.000; //

1- 9- 1946, L. 123.000; //

1- 4- 1947, L. 123.000; //

1- 6- 1947, L. 160.000.

Per la qualifica di segretaria economa, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Per la qualifica di infermiere, 4 posti non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 27.000; //

1- 9- 1946, L. 70.000; //

1- 4- 1947, L. 70.000; //

1- 6- 1947, L. 91.000.

Per la qualifica di bambinaia, 4 posti non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 27.000; //

1- 9- 1946, L. 70.000; //

1- 4- 1947, L. 70.000; //

1- 6- 1947, L. 91.000.

Per la qualifica di sorvegliante, 2 posti non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 27.000; //

1- 9- 1946, L. 70.000; //

1- 4- 1947, L. 70.000; //

1- 6- 1947, L. 91.000.

Per la qualifica di guardarobiera, 1 posto non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 27.000; //

1- 9- 1946, L. 70.000; //

1- 4- 1947, L. 70.000; //

1- 6- 1947, L. 91.000.

Per la qualifica di cuoca, 1 posto non di ruolo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 27.000; //

1- 9- 1946, L. 70.000; //

1- 4- 1947, L. 70.000; //

1- 6- 1947, L. 91.000.

Per la qualifica di custode, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 66.000; //

1- 9- 1946, L. 137.000; //

1- 4- 1947, L. 137.000; //

1- 6- 1947, L. 179.000.

Per la qualifica di giardiniere, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 56.000; //

1- 9- 1946, L. 120.000; //

1- 4- 1947, L. 120.000; //

1- 6- 1947, L. 156.000.

Per la qualifica di medico direttore dispensario antitubercolare e sezione medico - micrografica dei laboratori, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 186.000; //

1- 9- 1946, L. 341.000; //

1- 4- 1947, L. 341.000; //

1- 6- 1947, L. 444.000.

Per la qualifica di assistente sanitaria visitatrice, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 95.000; //

1- 9- 1946, L. 186.000; //

1- 4- 1947, L. 186.000; //

1- 6- 1947, L. 242.000.

Per la qualifica di preparatore (Sezione medica) 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Per la qualifica di direttore sezione chimica, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 186.000; //

1- 9- 1946, L. 341.000; //

1- 4- 1947, L. 341.000; //

1- 6- 1947, L. 444.000.

Per la qualifica di preparatore (Sezione chimica) 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Per la qualifica di inserviente, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 66.000; //

1- 9- 1946, L. 137.000; //

1- 4- 1947, L. 137.000; //

1- 6- 1947, L. 179.000.

Per la qualifica di vigile sanitario, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 88.500; //

1- 9- 1946, L. 175.000; //

1- 4- 1947, L. 175.000; //

1- 6- 1947, L. 228.000.

Quarta divisione: Agricoltura e foreste.

Per la qualifica di segretario capo divisione, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Per la qualifica di esperto o segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 141.000; //

1- 9- 1946, L. 264.000; //

1- 4- 1947, L. 264.000; //

1- 6- 1947, L. 344.000.

Per la qualifica di esperto caseario, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Zootecnia.

Per la qualifica di veterinario regionale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 201.000; //

1- 9- 1946, L. 366.000; //

1- 4- 1947, L. 366.000; //

1- 6- 1947, L. 476.000.

Servizio forestale.

Per la qualifica di direttore (esperto), 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Per la qualifica di comandante guardie forestali, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Per la qualifica di applicato, 3 posti di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Per la qualifica di sottufficiale (n. 5 sott. dal 1- 1- 1946 al 31- 5- 1947), gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000.

Per la qualifica di maresciallo maggiore (posto istituito dal 1- 6-1947), 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 6- 1947, L. 263.000.

Per la qualifica di maresciallo capo (posto istituito dall’1- 6- 1947), 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 6- 1947, L. 249.000.

Per la qualifica di maresciallo ordinario (posto istituito dall’1- 6- 1947), 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 6- 1947, L. 231.000.

Per la qualifica di brigadiere (posto istituito dall’1- 6- 1947), 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 6- 1947, L. 220.000.

Per la qualifica di vice brigadiere (posto istituito dall’1- 6-1947), 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale

d’organico a decorrere dal: //

1- 6- 1947, L. 215.000.

Per la qualifica di guardia scelta, (posto istituito dall’1- 6-1947), 5 posti di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 6- 1947, L. 195.000.

Per la qualifica di guardia, 40 posti di ruolo, gruppo S, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 67.500; //

1- 9- 1946, L. 139.000; //

1- 4- 1947, L. 139.000; //

1- 6- 1947, L. 181.000.

Quinta divisione: Industria e commercio.

Per la qualifica di capo divisione esperto o segretario, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Industria.

Per la qualifica di applicato, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Commercio.

Per la qualifica di segretario o esperto prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 141.000; //

1- 9- 1946, L. 264.000; //

1- 4- 1947, L. 264.000; //

1- 6- 1947, L. 344.000.

Per la qualifica di segretario o esperto seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Per la qualifica di applicato, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Sesta divisione: Lavori pubblici.

Per la qualifica di ingegnere, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 186.000; //

1- 9- 1946, L. 341.000; //

1- 4- 1947, L. 341.000; //

1- 6- 1947, L. 444.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 141.000; //

1- 9- 1946, L. 264.000; //

1- 4- 1947, L. 264.000; //

1- 6- 1947, L. 344.000.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Per la qualifica di assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: // 1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Ufficio acque.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Per la qualifica di assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Agenti stradali.

Per la qualifica di capo cantoniere, 5 posti di ruolo, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 81.500; //

1- 9- 1946, L. 163.000; //

1- 4- 1947, L. 163.000; //

1- 6- 1947, L. 212.000.

Per la qualifica di cantoniere, 25 posti di ruolo, grado sesto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 67.500; //

1- 9- 1946, L. 139.000; //

1- 4- 1947, L. 139.000; //

1- 6- 1947, L. 181.000.

Turismo.

Per la qualifica di capo servizio direttore - esperto, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 149.500; //

1- 9- 1946, L. 279.000; //

1- 4- 1947, L. 279.000; //

1- 6- 1947, L. 363.000.

Per la qualifica di segretario interprete, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Per la qualifica di applicato, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Settima divisione: Ragioneria e finanze.

Per la qualifica di ragioniere capo divisione, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere

dal: // 1- 1- 1946, L. 141.000; //

1- 9- 1946, L. 264.000; //

1- 4- 1947, L. 264.000; //

1- 6- 1947, L. 344.000.

Per la qualifica di ragioniere di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Per la qualifica di economo, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Per la qualifica di applicato, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 96.000; //

1- 9- 1946, L. 188.000; //

1- 4- 1947, L. 188.000; //

1- 6- 1947, L. 245.000.

Ottava divisione: Istruzione pubblica.

Per la qualifica di segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 141.000; //

1- 9- 1946, L. 264.000; //

1- 4- 1947, L. 264.000; //

1- 6- 1947, L. 344.000.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 126.000; //

1- 9- 1946, L. 239.000; //

1- 4- 1947, L. 239.000; //

1- 6- 1947, L. 311.000.

Posti d’organico successivamente istituiti.

Per la qualifica di ispettore ai comuni (posto istituito al 20- 2- 1947), 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 9- 1946, L. 390.000; //

1- 4- 1947, L. 390.000; //

1- 6- 1947, L. 507.000.

Tabella dei posti di ruolo attribuiti ad personam.

Segreteria.

Per la qualifica di vice segretario generale, 1 posto, gruppo A, grado secondo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 216.000; //

1- 9- 1946, L. 392.000; //

1- 4- 1947, L. 392.000; //

1- 6- 1947, L. 510.000.

Divisione: Vigilanza comuni ed enti morali.

Per la qualifica di ispettore ai comuni (posto istituito dal 20- 2- 1947), 1 posto, gruppo A, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 9- 1946, L. 390.000; //

1- 4- 1947, L. 390.000; //

1- 6- 1947, L. 507.000.

Divisione: Lavori pubblici.

Per la qualifica di vice ingegnere capo, 1 posto, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Per la qualifica di dattilografa - applicata, 1 posto, gruppo C, grado quinto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 51.000; //

1- 9- 1946, L. 111.000; //

1- 4- 1947, L. 137.000; //

1- 6- 1947, L. 179.000.

Divisione: Ragioneria e finanze.

Per la qualifica di vice ragioniere capo, 1 posto, gruppo B, grado terzo, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 163.500; //

1- 9- 1946, L. 302.000; //

1- 4- 1947, L. 302.000; //

1- 6- 1947, L. 393.000.

Divisione: Industria e commercio.

Per la qualifica di primo ragioniere, 1 posto, gruppo B, grado quarto, stipendio iniziale d’organico a decorrere dal: //

1- 1- 1946, L. 141.000; //

1- 9- 1946, L. 264.000; //

1- 4- 1947, L. 264.000; //

1- 6- 1947, L. 344.000.

PIANTA ORGANICA - TABELLA ALLEGATO B)

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI, DEL PERSONALE E DEGLI EMOLUMENTI ANNUI DI ORGANICO ATTRIBUITI AL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER IL PERIODO DAL primo LUGLIO 1948 AL 31 DICEMBRE 1955.

Presidenza del Consiglio.

Ufficio presidenza.

Per la qualifica di Segretario particolare (incaricato), 1 posto non di ruolo.

Per la qualifica di stenodattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Segreteria della presidenza.

Per la qualifica di primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 530.000; //

1- 7- 1951, L. 790.000; //

1- 1- 1952, L. 838.000; //

1- 7- 1955, L. 1.488.000.

Per la qualifica di impiegato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di stenodattilografa di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Presidenza della Giunta.

Ufficio presidenza.

Per la qualifica di segretario della presidenza, 1 posto non di ruolo.

Per la qualifica di applicato archivista di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Segreteria generale.

Per la qualifica di segretario generale, 1 posto di ruolo,

gruppo A, grado primo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 692.000; //

1- 7- 1951, L. 1.070.000; //

1- 1- 1952, L. 1.150.500; //

1- 7- 1955, L. 1.956.000.

Per la qualifica di vice segretario generale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado secondo, stipendio base annuo lordo con decorrenza: //

1- 7- 1948, L. 611.000; //

1- 7- 1951, L. 889.000; //

1- 1- 1952, L. 945.000; //

1- 7- 1955, L. 1.637.000.

Presidenza della Giunta.

Affari generali e personale.

Affari generali.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quinto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 367.000; //

1- 7- 1951, L. 507.000; //

1- 1- 1952, L. 533.500; //

1- 7- 1955, L. 972.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

7- 1955, L. 576.000.

Ufficio personale.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Segreteria della Giunta regionale.

Per la qualifica di primo segretario, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Ufficio legale - legislazione - contenzioso - contratti. Per la qualifica di primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quinto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 367.000; //

1- 7- 1951, L. 507.000; //

1- 1- 1952, L. 533.500; //

1- 7- 1955, L. 972.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Ispezione di vigilanza e tutela enti locali e morali.

Per la qualifica di segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 530.000; //

1- 7- 1951, L. 790.000; //

1- 1- 1952, L. 838.000; //

1- 7- 1955, L. 1.488.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di dattilografa - applicata di prima classe, 1 posto non di ruolo, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Ufficio elettorale.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Archivio generale.

Per la qualifica di archivista capo, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 3 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di applicato di biblioteca, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Copia.

Per la qualifica di stenodattilografa di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe - telefonista, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 143.000; //

1- 7- 1951, L. 153.000; //

1- 1- 1952, L. 156.500; //

1- 7- 1955, L. 398.400.

Servizio di custodia e automezzi.

Per la qualifica di usciere capo, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo

a), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 185.000; //

1- 7- 1951, L. 200.000; //

1- 1- 1952, L. 206.600; //

1- 7- 1955, L. 462.000.

Per la qualifica di usciere, 5 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo

c), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 159.000; //

1- 7- 1951, L. 169.000; //

1- 1- 1952, L. 173.600; //

1- 7- 1955, L. 414.000.

Per la qualifica di inserviente, 7 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo

d), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 140.000; //

1- 7- 1951, L. 149.000; //

1- 1- 1952, L. 152.400; //

1- 7- 1955, L. 390.000.

Per la qualifica di autista meccanico capo garage, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo

a), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 185.000; //

1- 7- 1951, L. 200.000; //

1- 1- 1952, L. 206.600; //

1- 7- 1955, L. 462.000.

Per la qualifica di autista meccanico, 4 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo

b), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 180.000; //

1- 7- 1951, L. 192.000; //

1- 1- 1952, L. 198.200; //

1- 7- 1955, L. 444.000.

Per la qualifica di operaio aiuto officina, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo

c), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 159.000; //

1- 7- 1951, L. 169.000; //

1- 1- 1952, L. 173.600; //

1- 7- 1955, L. 414.000.

Assessorato dell’agricoltura e foreste.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 143.000; //

1- 7- 1951, L. 153.000; //

1- 1- 1952, L. 156.500; //

1- 7- 1955, L. 398.400.

Servizi agrari - zootecnici e caseari.

Per la qualifica di ispettore agrario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di perito agrario, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di esperto caseario, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di controllore zootecnico e caseario, 2 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 185.000; //

1- 7- 1951, L. 200.000; //

1- 1- 1952, L. 206.600; //

1- 7- 1955, L. 462.000.

Per la qualifica di registratore zootecnico e caseario, 4 posti di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Servizi forestali.

Per la qualifica di ispettore forestale capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di vice ispettore forestale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quinto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 367.000; //

1- 7- 1951, L. 507.000; //

1- 1- 1952, L. 533.500; //

1- 7- 1955, L. 972.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di disegnatore, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Servizio sorveglianza forestale.

Per la qualifica di maresciallo maggiore, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di maresciallo capo, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo /nono c, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 225.000; //

1- 7- 1951, L. 253.000; //

1- 1- 1952, L. 263.000; //

1- 7- 1955, L. 532.000.

Per la qualifica di maresciallo ordinario, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono / ottavo c, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 205.000; //

1- 7- 1951, L. 220.000; //

1- 1- 1952, L. 227.500; //

1- 7- 1955, L. 489.000.

Per la qualifica di brigadiere, 4 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo / a, oppure nono / c salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 187.000; //

1- 7- 1951, L. 201.000; //

1- 1- 1952, L. 207.200; //

1- 7- 1955, L. 463.000.

Per la qualifica di vice brigadiere, 5 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo / b, oppure c salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 176.000; //

1- 7- 1951, L. 188.000; //

1- 1- 1952, L. 193.400; //

1- 7- 1955, L. 439.000.

Per la qualifica di guardia scelta, 6 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo / c, oppure b salario base annuo lordo con decorrenza

dal: //

1- 7- 1948, L. 171.000; //

1- 7- 1951, L. 184.000; //

1- 1- 1952, L. 189.000; //

1- 7- 1955, L. 431.000.

Per la qualifica di guardia, 35 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo / c, salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 159.000; //

1- 7- 1951, L. 169.000; //

1- 1- 1952, L. 173.600; //

1- 7- 1955, L. 414.000.

Assessorato delle finanze.

Per la qualifica di ragioniere capo, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado terzo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 530.000; //

1- 7- 1951, L. 790.000; //

1- 1- 1952, L. 838.000; //

1- 7- 1955, L. 1.488.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Gestione bilancio regionale.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo; gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 3 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Servizio controllo contabile Comuni ed enti morali.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Ufficio contabilità erariali.

Per la qualifica di ragioniere di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1951, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Ufficio stipendi al personale.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 4 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Economato, demanio e patrimonio.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe - economo, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di ragioniere di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000. Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1

posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Servizio amministrativo antincendi.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 143.000; //

1- 7- 1951, L. 153.000; //

1- 1- 1952, L. 156.500; //

1- 7- 1955, L. 398.400.

Assessorato all’industria e commercio.

Servizi camerali.

Per la qualifica di segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Archivio.

Per la qualifica di applicato di seconda classe - archivista, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono; stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Ufficio registro ditte.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Ufficio regionale statistica e censimento.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, 480.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Ufficio autoveicoli.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1951, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Ufficio lavoro e artigianato.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Servizi zona franca.

Per la qualifica di primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di ispettore ai servizi zona franca, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quinto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 367.000; //

1- 7- 1951, L. 507.000; //

1- 1- 1952, L. 533.500; //

1- 7- 1955, L. 972.000.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Assessorato dei lavori pubblici.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di ingegnere capo, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 530.000; //

1- 7- 1951, L. 790.000; //

1- 1- 1952, L. 838.000; //

1- 7- 1955, L. 1.488.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di dattilografo di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Ufficio lavori, studi e progetti.

Per la qualifica di vice ingegnere capo, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di assistente tecnico, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di operaio specializzato, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a, salario base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 185.000; //

1- 7- 1951, L. 200.000; //

1- 1- 1952, L. 206.600; //

1- 7- 1955, L. 462.000.

Ufficio viabilità.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 2 posti di ruolo,

gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di capo cantoniere, 4 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a, salario base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 185.000; //

1- 7- 1951, L. 200.000; //

1- 1- 1952, L. 206.600; //

1- 7- 1955, L. 462.000.

Per la qualifica di cantoniere, 28 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c, salario base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 159.000; //

1- 7- 1951, L. 169.000; //

1- 1- 1952, L. 173.600; //

1- 7- 1955, L. 414.000.

Ufficio acque e miniere.

Per la qualifica di ingegnere, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Assessorato della pubblica istruzione.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di dirigente di uffici della sovraintendenza agli studi, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 530.000; //

1- 7- 1951, L. 790.000; //

1- 1- 1952, L. 838.000; //

1- 7- 1955, L. 1.488.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Servizi amministrativi.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato archivista di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 143.000; //

1- 7- 1951, L. 153.000; //

1- 1- 1952, L. 156.500; //

1- 7- 1955, L. 398.400.

Biblioteca regionale e archivio storico della Valle.

Per la qualifica di applicato di biblioteca, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 143.000; //

1- 7- 1951, L. 153.000; //

1- 1- 1952, L. 156.500; //

1- 7- 1955, L. 398.400.

Assessorato della sanità e assistenza sociale.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di ragioniere di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado VII, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 143.000; //

1- 7- 1951, L. 153.000; //

1- 1- 1952, L. 156.500; //

1- 7- 1955, L. 398.400.

Sanità ed igiene.

Per la qualifica di medico regionale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 530.000; //

1- 7- 1951, L. 790.000; //

1- 1- 1952, L. 838.000; //

1- 7- 1955, L. 1.488.000.

Per la qualifica di veterinario regionale, 1 posto di ruolo,

gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di assistente sanitaria visitatrice, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.500; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Assessorato della sanità e assistenza sociale. Laboratori di igiene e profilassi.

Sezione medico

micrografica.

Per la qualifica di direttore capo sezione, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di preparatore batteriologo, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di inserviente di laboratorio, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo d), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 140.000; //

1- 7- 1951, L. 149.000; //

1- 1- 1952, L. 152.400; //

1- 7- 1955, L. 390.000.

Sezione chimica

.

Per la qualifica di direttore capo sezione, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di preparatore chimico, 1 posto di ruolo,

gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di inserviente di laboratorio, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo d), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 140.000; //

1- 7- 1951, L. 149.000; //

1- 1- 1952, L. 152.400; //

1- 7- 1955, L. 390.000.

Servizi.

Per la qualifica di vigili sanitari autisti, 2 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 185.000; //

1- 7- 1951, L. 200.000; //

1- 1- 1952, L. 206.600; //

1- 7- 1955, L. 462.000.

Assistenza.

Per la qualifica di segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza

dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Servizi amministrativi - ONMI.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Assessorato della sanità e assistenza sociale. Istituto regionale di assistenza materna ed infantile.

Servizi sanitari.

Per la qualifica di direttore sanitario primario ostetrico, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di prima ostetrica, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di ostetrica, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di infermiera diplomata, 2 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo b), salario base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 180.000; //

1- 7- 1951, L. 192.000; //

1- 1- 1952, L. 198.200; //

1- 7- 1955, L. 444.000.

Per la qualifica di aiuto guardarobiera, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo d), salario base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 140.000; //

1- 7- 1951, L. 149.000; //

1- 1- 1952, L. 152.400; //

1- 7- 1955, L. 390.000.

Per la qualifica di aiuto cuoca, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo d), salario base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 140.000; //

1- 7- 1951, L. 149.000; //

1- 1- 1952, L. 152.400; //

1- 7- 1955, L. 390.000.

Servizi amministrativi. (1)

Per la qualifica di applicati di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di usciere custode, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c), salario base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 159.000; //

1- 7- 1951, L. 169.000; //

1- 1- 1952, L. 173.600; //

1- 7- 1955, L. 414.000.

Per la qualifica di giardiniere, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c), salario base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 159.000; //

1- 7- 1951, L. 169.000; //

1- 1- 1952, L. 173.600; //

1- 7- 1955, L. 414.000.

NOTE

(1) La direzione amministrativa dell’istituto è affidata al dirigente dell’assessorato.

Servizi subalterni.

Personale vario inserviente e di fatica assunto a giornata.

Personale religioso: trattamento convenzionato. Assessorato del turismo - antichità e belle arti.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Ufficio regionale per il turismo.

Per la qualifica di direttore, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di segretario interprete, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 280.000; //

1- 7- 1951, L. 361.000; //

1- 1- 1952, L. 378.000; //

1- 7- 1955, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 202.000; //

1- 7- 1951, L. 215.000; //

1- 1- 1952, L. 222.500; //

1- 7- 1955, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 164.000; //

1- 7- 1951, L. 175.000; //

1- 1- 1952, L. 180.000; //

1- 7- 1955, L. 432.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 143.000; //

1- 7- 1951, L. 153.000; //

1- 1- 1952, L. 156.500; //

1- 7- 1955, L. 398.400.

Antichità e belle arti.

Per la qualifica di sovraintendente, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 239.000; //

1- 7- 1951, L. 282.000; //

1- 1- 1952, L. 294.000; //

1- 7- 1955, L. 576.000.

Per la qualifica di custode castelli e musei, 5 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo e, salario base annuo lordo con decorrenza dal: // 1- 7- 1948, L. 118.000; //

1- 7- 1951, L. 126.000; //

1- 1- 1952, L. 128.000; //

1- 7- 1955, L. 366.000.

Tabella dei posti di ruolo attribuiti ad personam.

Segreteria generale.

Per la qualifica di vice segretario generale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado secondo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 611.000; //

1- 7- 1951, L. 889.000; //

1- 1- 1952, L. 945.000; //

1- 7- 1955, L. 1.637.000.

Ispezione - vigilanza e tutela enti locali e morali.

Per la qualifica di ispettore, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado secondo / terzo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 607.000; //

1- 7- 1951, L. 883.000; //

1- 1- 1952, L. 939.000; //

1- 7- 1955, L. 1.626.000.

Assessorato industria e commercio - servizi camerali.

Per la qualifica di primo ragioniere, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 323.000; //

1- 7- 1951, L. 437.000; //

1- 1- 1952, L. 459.000; //

1- 7- 1955, L. 816.000.

Assessorato ai lavori pubblici - ufficio assessorato.

Per la qualifica di dattilografa applicata (posto soppresso dal 30- 10- 1950), 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 164.000.

Assessorato alle finanze.

Per la qualifica di vice ragioniere capo, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado quarto, stipendio base annuo lordo con decorrenza dal: //

1- 7- 1948, L. 434.000; //

1- 7- 1951, L. 615.000; //

1- 1- 1952, L. 649.000; //

1- 7- 1955, L. 1.200.000.

PIANTA ORGANICA - TABELLA ALLEGATO C)

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI, DEI POSTI, DEL PERSONALE, DEGLI EMOLUMENTI PRINCIPALI DI ORGANICO INIZIALI ANNUI A DECORRERE DAL primo GENNAIO 1956.

Presidenza del Consiglio.

Ufficio presidenza.

Per la qualifica di segretario particolare (incaricato), 1 posto non di ruolo.

Per la qualifica di stenodattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Segreteria della Presidenza.

Per la qualifica di primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo L. 838.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.488.000.

Per la qualifica di impiegato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di stenodattilografa di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Presidenza della Giunta.

Ufficio Presidenza.

Per la qualifica di segretario della presidenza (incaricato),

1 posto non di ruolo.

Per la qualifica di segretario particolare addetto stampa (incaricato), 1 posto non di ruolo.

Per la qualifica di applicato archivista di prima classe, 1 posto

di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di stenodattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 432.000.

Segreteria generale.

Per la qualifica di segretario generale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado primo, stipendio base annuo lordo L. 1.150.500, stipendio

iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.956.000.

Per la qualifica di vice segretario generale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado secondo, stipendio base annuo lordo L. 945.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.637.000.

Presidenza della Giunta.

Affari generali e personale.

Affari generali.

Per la qualifica di primo segretario, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000. Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Ufficio personale.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000.

Per la qualifica di primo ragioniere, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000. Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio

iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di ragioniere di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio

iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di contabile, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000. Per la qualifica di applicato di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Segreteria della Giunta regionale

Per la qualifica di primo segretario, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000. Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio

iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Ufficio legale - legislazione - contenzioso - contratti.

Per la qualifica di primo segretario, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000. Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956,

L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Ispezione, vigilanza e tutela enti locali e morali.

Per la qualifica di segretario ispettore capo servizio, 1 posto

di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo L. 838.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.488.000.

Per la qualifica di primo segretario, 2 posti di ruolo, gruppo B,

grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000. Per la qualifica di primo ragioniere, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000. Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Ufficio elettorale.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo, L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Archivio generale e biblioteca.

Per la qualifica di archivista capo, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000. Per la qualifica di vice archivista capo, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956,

L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di applicati di seconda classe, 2 posti di ruolo,

gruppo C, grado nono stipendio base annuo lordo, L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di applicato di biblioteca, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Ufficio copia.

Per la qualifica di stenodattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di stenodattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di prima classe,

2 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 432.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima

classe - telefonista, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 432.000. Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo; stipendio base annuo lordo L. 156.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 398.400.

Servizi di custodia e automezzi.

Per la qualifica di usciere capo, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo L. 206.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 462.000.

Per la qualifica di usciere, 5 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c), salario base annuo lordo L. 173.600, salario iniziale

parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 414.000. Per la qualifica di inserviente, 7 posti di ruolo, gruppo S,

grado dodicesimo d), salario base annuo lordo L. 152.400, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 390.000. Per la qualifica di autista meccanico capo garage, 1 posto di

ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo L. 206.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 462.000.

Per la qualifica di autista meccanico, 4 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo b), salario base annuo lordo L. 198.200, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 444.000. Per la qualifica di operaio aiuto officina, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c), salario base annuo lordo L. 173.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 414.000.

Assessorato dell’agricoltura e foreste.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di dirigente di assessorato - ispettore agrario, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo L. 838.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.488.000.

Per la qualifica di primo segretario - capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000.

Per la qualifica di aiutante di segreteria, 1 posto di ruolo,

gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo netto dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 432.000.

Per la qualifica di dattilografe di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo L. 156.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 398.400.

Servizi agrari, zootecnici e caseari.

Per la qualifica di vice ispettore agrario, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di capo servizio zootecnico, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 972.000.

Per la qualifica di perito agrario, 2 posti di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000. Per la qualifica di controllore zootecnico e caseario, 2 posti di

ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo L. 206.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 462.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 432.000.

Per la qualifica di registratore zootecnico e caseario, 3 posti di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 432.000.

Servizi forestali.

Per la qualifica di ispettore forestale capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di vice ispettore forestale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 972.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di disegnatore, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio

iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Servizio sorveglianza forestale.

Per la qualifica di maresciallo maggiore, 1 posto di ruolo,

gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di maresciallo, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di brigadiere, 4 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di vice brigadiere, 5 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo L. 206.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 462.000. Per la qualifica di guardia scelta, 6 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo b), salario base annuo lordo L. 198.200, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 444.000. Per la qualifica di guardia, 35 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c), salario base annuo lordo L. 173.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 414.000. Assessorato delle finanze.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di dirigente assessorato - ragioniere capo,

1 posto di ruolo, gruppo B, grado 3- 0, stipendio base annuo lordo L. 838.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.488.000.

Per la qualifica di vice ragioniere capo, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 480.000.

Ufficio gestione bilancio regionale.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di contabile, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000. Per la qualifica di applicato di prima classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Ufficio contabilità erariali.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di contabile, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo

L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Servizio economato, demanio e patrimonio.

Per la qualifica di ragioniere economo, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000.

Per la qualifica di ragioniere di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Ufficio statistica finanziaria e coordinamento tributario.

Per la qualifica di primo ragioniere, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956,

L. 972.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Servizio contabile antincendi.

Per la qualifica di ragioniere di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo L. 156.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 398.400.

Assessorato dell’industria e commercio.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di dirigente di assessorato, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo L. 838.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.488.000.

Servizi camerali.

Per la qualifica di segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1-

1956, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Archivio.

Per la qualifica di applicato di seconda classe - archivista, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Ufficio registro ditte.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Ufficio regionale statistica e censimento.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo

L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Ufficio autoveicoli.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Ufficio lavoro e artigianato.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di aiutante di segreteria, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo

dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Servizi zona franca.

Per la qualifica di primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di ispettore ai servizi zona franca, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di contabile, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000. Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo, L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto

di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Assessorato dei lavori pubblici.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di dirigente di assessorato - ingegnere capo,

1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo L. 838.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.488.000.

Per la qualifica di primo segretario, 1 posto di ruolo, gruppo B,

grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000. Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo, L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 432.000.

Ufficio lavori, studi e progetti.

Per la qualifica di vice ingegnere capo, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di assistente disegnatore, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di assistente tecnico, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di operaio specializzato, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo L. 206.600,

salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 462.000.

Ufficio viabilità.

Per la qualifica di geometra principale, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di geometra di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di assistente tecnico di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di capo cantoniere, 4 posti di ruolo, gruppo S,

grado dodicesimo a), salario base annuo lordo L. 206.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 462.000. Per la qualifica di cantoniere, 28 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c), salario base annuo lordo L. 173.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956,

L. 414.000.

Ufficio acque e miniere.

Per la qualifica di ingegnere, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000. Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956,

L. 816.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Assessorato della pubblica istruzione.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di dirigente uffici della sovrintendenza agli studi, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo L. 838.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo

lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.488.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di prima classe, 1 posto

di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di ispettore alle scuole, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Servizi amministrativi.

Per la qualifica di primo segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di primo segretario, 1 posto di ruolo, gruppo B,

grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000. Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di segretario di seconda classe, 1 posto di ruolo gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Archivio e copia.

Per la qualifica di applicato di prima classe - archivista, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 432.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo L. 156.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 398.400.

Biblioteca regionale e archivio storico regionale.

Per la qualifica di archivista paleografo, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di biblioteca, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo L. 156.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 398.400.

Assessorato della sanità e assistenza sociale.

Ufficio assessorato.

Qualifica di dirigente di assessorato (incaricato).

Per la qualifica di assistente sociale, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di ragioniere di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di dattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo L. 156.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 398.400.

Sanità ed igiene.

Per la qualifica di medico regionale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo L. 838.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.488.000. Per la qualifica di veterinario regionale, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di assistente sanitaria visitatrice, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di dattilografa applicata di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Assessorato della sanità e assistenza sociale.

Laboratorio di igiene e profilassi.

Sezione medico

micrografica.

Per la qualifica di direttore capo sezione, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956 L. 1.200.000.

Per la qualifica di preparatore batteriologo, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di inserviente di laboratorio, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo b), salario base annuo lordo L. 198.200, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956,

L. 444.000.

Sezione chimica

.

Per la qualifica di direttore capo sezione, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di preparatore chimico, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di inserviente di laboratorio, 1 posto di ruolo,

gruppo S, grado dodicesimo b), salario base annuo lordo L. 198.200, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 444.000.

Servizi.

Per la qualifica di vigile sanitario autista, 2 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo L. 206.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 462.000.

Assistenza e previdenza.

Per la qualifica di segretario capo servizio, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di segretario di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di aiutante di segreteria, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 432.000.

Servizi amministrativi ONMI.

Per la qualifica di ragioniere di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di aiutante di segreteria, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000,

stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 432.000.

Assessorato della sanità e assistenza sociale. Istituto regionale di assistenza materna ed infantile.

Servizi sanitari.

Per la qualifica di direttore sanitario primario ostetrico, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Per la qualifica di medico aiuto, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quinto, stipendio base annuo lordo L. 533.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 972.000.

Per la qualifica di prima ostetrica, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di ostetrica, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di infermiere diplomate, 2 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo a), salario base annuo lordo L. 206.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 462.000.

Per la qualifica di aiuto guardarobiera, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo d), salario base annuo lordo L. 152.400, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 390.000.

Per la qualifica di aiuto cuoca, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo d), salario base annuo lordo L. 152.400, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 390.000.

Servizi amministrativi.

Per la qualifica di aiutante di segreteria - economo, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di contabile, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di usciere custode, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c), salario base annuo lordo L. 173.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 414.000.

Per la qualifica di giardiniere, 1 posto di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo c), salario base annuo lordo L. 173.600, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 414.000.

Servizi vari.

Personale subalterno vario inserviente e di fatica retribuito

con paga giornaliera, quindicinale o mensile.

Personale religioso (trattamento convenzionato).

Assessorato del turismo, antichità, monumenti e belle arti.

Ufficio assessorato.

Per la qualifica di dirigente di assessorato - direttore ufficio turismo, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado terzo, stipendio base annuo lordo L. 838.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.488.000.

Per la qualifica di stenodattilografa di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Ufficio regionale del turismo.

Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di aiutante di segreteria, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado settimo, stipendio base annuo lordo L. 378.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 684.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 576.000.

Per la qualifica di applicato di seconda classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado nono, stipendio base annuo lordo L. 222.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 480.000.

Per la qualifica di dattilografa di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado decimo, stipendio base annuo lordo L. 180.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 432.000.

Per la qualifica di dattilografe di seconda classe, 2 posti di ruolo, gruppo C, grado undicesimo, stipendio base annuo lordo L. 156.500, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 398.400.

Antichità - monumenti e belle arti.

Per la qualifica di sovrintendente, 1 posto di ruolo, gruppo A, grado quarto, stipendio base annuo lordo L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 1.200.000. Per la qualifica di geometra di prima classe, 1 posto di ruolo,

gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Per la qualifica di applicato di prima classe, 1 posto di ruolo, gruppo C, grado ottavo, stipendio base annuo lordo L. 294.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956,

L. 576.000.

Per la qualifica di custode castelli e musei, 5 posti di ruolo, gruppo S, grado dodicesimo e), salario base annuo lordo L. 128.000, salario iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956,

L. 366.000.

Posti ad personam.

Per la qualifica di primo ragioniere, addetto all’ufficio registro ditte, 1 posto, gruppo B, grado sesto, stipendio base annuo lordo

al 1- 1- 1956, L. 459.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal 1- 1- 1956, L. 816.000.

Posto istituito ad personam con deliberazione consiliare N. 128

in data 8 novembre 1948, con effetti a decorrere dal 1 febbraio 1947 per la signorina Adam Romilda (articolo 224 del presente Regolamento).

Per la qualifica di ispettore dei Comuni, 1 posto, gruppo A,

grado secondo / terzo, stipendio base annuo lordo al 1- 1- 1956, L. 939.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.626.000.

Posto istituito ad personam per il segretario comunale dottor Leone Bois, con effetti a decorrere dal primo luglio 1948 (articolo 224 del presente Regolamento).

Per la qualifica di vice segretario generale, 1 posto, gruppo A, grado secondo, stipendio base annuo lordo al 1- 1- 1956, L. 945.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.637.000.

Posto ad personam istituito per l’ex funzionario provinciale Ferraris Enrico, con effetti a decorrere dal primo gennaio 1946 (articolo 224 del presente Regolamento).

Per la qualifica di vice ragioniere capo, 1 posto, gruppo B, grado quarto, stipendio base annuo lordo al 1- 1- 1956, L. 649.000, stipendio iniziale parzialmente conglobato annuo lordo dal

1- 1- 1956, L. 1.200.000.

Posto ad personam istituito per l’ex funzionario provinciale dottor Ragazzini Antonio, con effetti a decorrere dal primo gennaio 1946 (articolo 224 del presente Regolamento).