Legge regionale 20 dicembre 1955, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 20 dicembre 1955

Bollettino ufficiale 31 dicembre 1955 n. 0

Norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

Art. 1

La Regione interviene ad integrare l’assistenza mutualistica sanitaria a favore dei coltivatori diretti della Valle d’Aosta, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

L’Amministrazione regionale, con apposito stanziamento sul proprio bilancio annuale, assume a suo carico, totalmente o parzialmente, il contributo pro capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell’intervento previsto dall’articolo 24 - ultimo comma -della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 3

Le quote integrative previste alla lettera d) dell’articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, per il maggior costo della assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nella forma facoltativa, fra cui l’assistenza farmaceutica, deliberate dalle Casse Mutue comunali ai sensi dell’articolo 4 della legge sopracitata, saranno assunte a carico della Regione nella misura stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio preventivo, in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ed al numero dei coltivatori obbligati all’assicurazione di malattia.

Art. 4

Per l’attuazione in Valle d’Aosta delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e delle disposizioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sarà approvato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta un regolamento regionale, che integri le disposizioni legislative secondo le necessità della popolazione assistita e dell’ordinamento autonomo della Regione.

Art. 5

In relazione all’intervento della Regione di cui agli articoli 2 e 3, e per la sua attuazione, faranno parte del Consiglio direttivo della Mutua regionale di cui all’articolo 6 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, quali membri di diritto, tre rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio regionale.

Art. 6

Per l’applicazione in Valle d’Aosta della legge 22 novembre 1954, n. 1136, le dizioni "Provincia" e "provinciale", previste dalla legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni "Regione" e "regionale".

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.