Legge regionale 10 settembre 1952, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 10 settembre 1952

Bollettino ufficiale 11 novembre 1952 n. 0

Proroga della Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta per il periodo dal 1 agosto 1952 al 1 agosto 1953.

Art. 1

La Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta, costituita con Decreto prefettizio in data 18 agosto 1942, n. 29.239, e ampliata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1949, n. 382, protocollo. n. 1569/ 6, è prorogata per il periodo dal 1 agosto 1952 al 1 agosto 1953.

Art. 2

La Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta comprende il territorio di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, con esclusione delle zone già concesse in riserva a Enti e a privati ed è regolata dalle norme stabilite dall'apposito statuto in vigore, approvato con Decreto prefettizio 18 agosto 1942, n. 29.239, nonché dalle norme del Decreto 18 maggio 1940, del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, recante disposizioni per il funzionamento delle riserve comunali nella zona delle Alpi.

Art. 3

Alla gestione della Riserva Intercomunale di Caccia provvede il Comitato regionale per la Caccia, avente sede in Aosta, al quale è fatto obbligo di provvedere alla costituzione di zone di ripopolamento nelle zone dove non sia possibile immettere selvaggina viva.

Al suddetto Comitato è pure fatto obbligo di provvedere ad immettere annualmente selvaggina delle diverse specie nelle varie zone della Riserva Intercomunale, ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.

Art. 4

Il Comitato regionale per la Caccia dovrà promuovere ed attuare efficaci iniziative per la lotta contro gli animali nocivi, ai fini della tutela della selvaggina.

Art. 5

La sorveglianza nella Riserva Intercomunale di Caccia deve essere esercitata, a cura del Comitato regionale per la Caccia, mediante l'opera dell'apposito Corpo di guardiacaccia dipendente dal Comitato stesso, nonché mediante l'opera di guardie e di guardiacaccia volontari.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.