Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti.

(B.U. del 29 aprile 2022, n. 22)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Art. 1

(Disposizioni in materia di tutela dei giochi tradizionali valdostani. Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani), le parole: "e "tsan"" sono sostituite dalle seguenti: ","tsan" e, fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente, "morra"".

2. Al primo comma dell'articolo 2 della l.r. 53/1981, le parole: "e "tsan"" sono sostituite dalle seguenti: ","tsan" e "morra"".

Art. 2

(Disposizioni in materia di classificazione delle aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Al comma 3 dell'articolo 3bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), le parole: ", ivi compresa la cessazione dell'attività," sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3bis della l.r. 33/1984, è aggiunto il seguente:

"3bis. La cessazione dell'esercizio dell'attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, è inserito il seguente:

"5bis. La violazione di quanto disposto dall'articolo 3bis, comma 3bis, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".

4. Al comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 5bis".

Art. 3

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività commerciale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è aggiunto il seguente:

"3bis. La cessazione dell'esercizio dell'attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 12/1999, è aggiunto il seguente:

"4bis. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nell'autorizzazione, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.".

3. Dopo il comma 4bis dell'articolo 5 della l.r. 12/1999, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"4ter. La cessazione dell'esercizio dell'attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio.".

4. Il comma 1 dell'articolo 11ter della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui agli articoli 4, comma 1, o 5, commi 1 e 2, senza, rispettivamente, aver presentato la SCIA o aver ottenuto l'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.".

5. Il comma 2 dell'articolo 11ter della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui agli articoli 4, comma 1, o 5, commi 1 e 2, in violazione di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 3, o 5, comma 4bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 11ter della l.r. 12/1999, come sostituito dal comma 5, è inserito il seguente:

"2bis. La violazione di quanto disposto dagli articoli 4, comma 3bis, e 5, comma 4ter, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".

Art. 4

(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), le parole: "e di tsan" sono sostituite dalle seguenti: ", di tsan e di morra".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 3/2004, le parole: "e di tsan" sono sostituite dalle seguenti: ", di tsan e di morra".

Art. 5

(Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), dopo le parole: "su area pubblica" sono aggiunte le seguenti: "e privata, in forma temporanea".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2006, dopo le parole: "ivi organizzati" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto, per i bed & breakfast - Chambre et petit déjeuner, dall'articolo 16bis, comma 2ter, lettera a), della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)".

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 1/2006, è aggiunto il seguente:

"7bis. La cessazione dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico.".

4. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7bis, 14, commi 3 e 5, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 e il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2006;

b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 e l'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015).

Art. 6

(Disposizioni in materia di mutui a favore delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 19, e 24 aprile 2019, n. 5)

1. Dopo il comma 3bis dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto il seguente:

"3ter. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020 devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione anche parziale, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso.".

2. Dopo il comma 3ter dell'articolo 12 della l.r. 19/2001, è aggiunto il seguente:

"3quater. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020, relativi alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione anche parziale, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso.".

3. Dopo il comma 3quater dell'articolo 12 della l.r. 19/2001, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3quinquies. I contratti dei mutui concessi dal 1° maggio 2019 al 30 giugno 2020, relativi alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), devono essere sottoscritti, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro la data del 30 giugno 2023, pena la revoca del mutuo concesso. Tale scadenza è differita al 30 giugno 2024 se la concessione del mutuo relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), è contestuale alla concessione di un mutuo relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).".

4. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è sostituito dal seguente:

"6. Con riferimento ai mutui concessi, a valere sulla l.r. 19/2001, in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto, lo stesso deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione, anche parziale, entro il 31 gennaio 2023.".

5. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 5/2019 è sostituito dal seguente:

"7. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i termini per l'erogazione a saldo dei mutui concessi a valere sulla l.r. 19/2001 in data antecedente al 15 aprile 2017 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato stipulato il relativo contratto ovvero sia stato stipulato il relativo contratto con erogazione solo parziale.".

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

b) il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 7

(Disposizioni in materia di società partecipate. Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, nel rispetto della normativa statale di riferimento in materia di esercizio del controllo analogo congiunto, INVA S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui un Presidente, alla cui nomina provvede l'assemblea dei soci.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 81/1987, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. La Giunta regionale designa due membri, tra cui il Presidente del Consiglio di amministrazione, anche in rappresentanza dei soci enti pubblici dipendenti o interamente partecipati dalla Regione. Il Comune di Aosta e l'Azienda USL Valle d'Aosta designano un membro ciascuno. Gli enti locali e le loro forme associative designano un membro anche per conto degli enti da essi dipendenti o interamente partecipati.".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di INVA S.p.A., di cui all'articolo 5 della l.r. 81/1987, in scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei soci provvede ad adeguare lo statuto di INVA S.p.A. alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1bis dell'articolo 5 della l.r. 81/1987, come sostituito e introdotto rispettivamente dai commi 1 e 2 del presente articolo. Fino alla nomina del nuovo organo, resta in carica il Consiglio di amministrazione nominato ai sensi della normativa previgente.

Art. 8

(Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A.). Modificazione alla legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2021, n. 26 (Disposizioni in materia di operazioni societarie di Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A. (C.V.A. S.p.A.)), le parole: "450 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DEL LAVORO

Art. 9

(Disposizioni in materia di piste da sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. Dopo il comma 7bis dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è aggiunto il seguente:

"7ter. Nel caso di riclassificazione di una pista esistente per modifica del tracciato o di altre caratteristiche morfologiche, resta valida, ai fini dell'esercizio della pista, la classificazione precedente, sino a quando siano mantenute le caratteristiche originarie.".

Art. 10

(Disposizioni in materia di politiche del lavoro.

Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), le parole: "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera e)".

2. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 7/2003, le parole "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)".

Art. 11

(Disposizioni in materia di concessione di impianti a fune. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è aggiunta la seguente:

"fbis) della documentazione attestante la segnalazione alle autorità e agli enti civili e militari competenti in materia di controllo della sicurezza della navigazione aerea dell'impianto che realizza la linea, se costituisce ostacolo alla navigazione aerea.".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli impianti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), contestualmente alla domanda di concessione, è presentata alla struttura regionale competente in materia di VIA la relativa istanza e la documentazione prevista, ai fini dell'espressione sulla compatibilità ambientale del progetto, da rilasciarsi, secondo le procedure previste dalla normativa di settore, nell'ambito di un procedimento integrato finalizzato all'emissione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale, laddove previsto.".

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della l.r. 20/2008 sono abrogati.

4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente:

"c) promuovere l'adozione di provvedimenti e di pareri da parte delle strutture regionali competenti in materia di interferenza e compatibilità con gli ambiti inedificabili di cui agli articoli da 33 a 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), tutela paesaggistica, pianificazione territoriale, tutela archeologica, forestazione, tutela idrogeologica, nonché di provvedimenti e di pareri di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente;".

5. Al comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 20/2008, le parole: ", previa segnalazione alle autorità competenti in materia di navigazione aerea" sono soppresse.

Art. 12

(Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative. Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 14/2011 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni in materia di energia. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è aggiunta la seguente:

"cbis) siano venuti meno i presupposti per l'erogazione valutati da Finaosta S.p.A.".

2. Il comma 7 dell'articolo 51 della l.r. 13/2015 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, è inserito il seguente:

"2bis. Nei casi di impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, la concessione o la subconcessione per l'utilizzo delle acque pubbliche, qualora non siano ancora state acquisite da parte del richiedente, sono acquisite nell'ambito della conferenza dei servizi. In tal caso, i termini per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 51 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione necessaria.".

4. Al comma 5 dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni".

5. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 52 della l.r. 13/2015 è sostituito dal seguente: "Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree o dell'immobile su cui sono ubicati l'impianto e le opere connesse.".

6. Dopo l'articolo 61 della l.r. 13/2015, è inserito il seguente:

"Art. 61bis

(Vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 52 compete ai Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 75 della l.r. 11/1998, al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti di cui al titolo VIII della l.r. 11/1998, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Gli eventuali procedimenti di cui all'articolo 84 della l.r. 11/1998 ricadono nella competenza del Comune per quanto attiene agli interventi riconducibili al novero delle modifiche non sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011 e in quella della Regione nei restanti casi.

3. Ove le irregolarità riscontrate concernano impianti realizzati in aree soggette a regimi di tutela ambientale, i provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati previo parere delle autorità competenti alla gestione dei vincoli.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono immediatamente trasmessi agli enti competenti al rilascio del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto, per gli adempimenti di propria competenza, ivi inclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, comma 9.

5. I provvedimenti di cui al comma 2 sono immediatamente trasmessi al gestore dei servizi energetici da parte degli enti competenti al rilascio del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto.".

Art. 14

(Disposizioni in materia di investimenti. Modificazione alla l.r. 15/2021)

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 15/2021, le parole: "entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda".

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE E PATRIMONIO

Art. 15

(Disposizioni in materia di alienazione di beni immobili. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68)

1. L'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Procedure)

1. Il Comune interessato all'acquisizione di un bene immobile di proprietà regionale, ubicato nel proprio territorio, deve presentare domanda presso la struttura regionale competente in materia di patrimonio, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-illustrativa con allegata planimetria catastale che individui con esattezza il bene oggetto di cessione;

b) deliberazione del competente organo comunale concernente l'autorizzazione a presentare la richiesta di acquisto;

c) dichiarazione concernente la destinazione finale del bene, completa di relazione riguardante la relativa fattibilità;

d) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri che il Comune deve sostenere, accompagnato da attestazione di disponibilità;

e) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri di gestione delle attività previste nell'immobile richiesto.

2. Le domande sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio che acquisisce, anche mediante indizione di apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i pareri dei dirigenti delle strutture regionali competenti in relazione alla natura, tipologia e destinazione del bene richiesto.

3. È consentita la consultazione del Comune interessato o di altri soggetti, nonché l'acquisizione di documenti, dati e informazioni presso gli uffici regionali e comunali.

4. L'accoglimento della richiesta di acquisizione è deliberato dalla Giunta regionale.".

Art. 16

(Disposizioni in materia di beni regionali. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente: "La concessione è assentita con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia, salvo quanto stabilito al comma 4. L'atto di concessione deve indicare:".

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 12/1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso, la concessione è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia."

3. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 12/1997, le parole: "La Giunta regionale delibera la revoca della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "La revoca della concessione è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia".

Art. 17

(Disposizioni in materia di IRAP.

Modificazioni alle leggi regionali 11 dicembre 2015, n. 19, e 22 dicembre 2021, n. 37)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), sono abrogati.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è inserito il seguente:

"1bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, il regime di esenzione dal pagamento dell'IRAP di cui al comma 1 è esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.".

Art. 18

(Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione. Modificazione alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 32)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 32 (Disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o erogati dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 19

(Disposizioni in materia di elezioni comunali. Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4)

1. Il comma 2bis dell'articolo 14bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), è sostituito dal seguente:

"2bis. Per le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di incandidabilità.".

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente del Tribunale, entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, fra le persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine, il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 4/1995, è aggiunto il seguente:

"3bis. La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, gli uffici di scrutinio e l'ufficio centrale può essere presentata, entro il giovedì precedente le elezioni, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune.".

Art. 20

(Disposizioni in materia di segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46)

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei soggetti già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Art. 21

(Disposizioni in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 19bis della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: "e dall'articolo 1, comma 828, della l. 178/2020" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'articolo 1, comma 828, della l. 178/2020 e dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)", e le parole: "dagli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dagli anni 2022, 2023 e 2024".

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 22

(Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. (1)

2. Al comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "per la copertura del posto vacante", sono inserite le seguenti: ", mediante inserimento dello stesso nel piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d),".

Art. 23

(Disposizioni in materia di finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è inserito il seguente:

"1bis. A decorrere dall'anno 2022, il trasferimento agli enti locali di cui al comma 1 è correlato alle spese sostenute sia per i dipendenti in servizio presso le istituzioni scolastiche sia per i servizi esternalizzati necessari per lo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte dai suddetti dipendenti. L'ammontare del trasferimento è pari alla spesa annuale effettivamente sostenuta dagli enti locali e non può, comunque, essere superiore al costo corrispondente al numero dei dipendenti trasferiti dalla Regione agli enti locali dal 1° gennaio 2010 ai sensi delle leggi regionali 54/1998 e 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali). Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono definite le modalità per la determinazione del trasferimento.".

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE, TERRITORIO E FOSSILI

Art. 24

(Disposizioni in materia di demanio idrico. Modificazione alla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4)

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"1. Compete al Presidente della Regione provvedere con decreto:

a) su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del demanio idrico:

1) alla reiezione delle domande di concessione o di subconcessione per l'utilizzazione, per qualsiasi scopo, delle acque pubbliche di cui dispone la Regione, nonché alla reiezione delle domande di varianti di cui all'articolo 2;

2) al rilascio delle concessioni e subconcessioni relative alle acque di cui dispone la Regione o per appartenenza al suo demanio o per concessione legislativa;

b) in esecuzione di conformi delibere della Giunta regionale, alla declaratoria di decadenza delle concessioni e subconcessioni assentite dalla Regione, secondo la procedura di cui all'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).".

Art. 25

(Disposizioni in materia di infrastrutture di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), è sostituito dal seguente: "L'attività di classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale prevede la verifica di coerenza e adeguatezza con la pianificazione regionale in ambito turistico-sportivo, demandata alla valutazione di una specifica commissione, da istituire con deliberazione della Giunta regionale, costituita da un dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, o suo delegato, e un dirigente dell'assessorato regionale competente in materia di turismo e sport, o suo delegato. La commissione, ai cui lavori partecipa, con funzioni consultive e a titolo gratuito, anche il Presidente del comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o suo delegato, valuta i seguenti elementi:".

Art. 26

(Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 10)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione), le parole: "al Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "all'assessore regionale competente".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 10/2008, le parole: "dal Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "dall'assessore regionale competente".

Art. 27

(Disposizioni in materia di interventi edilizi semplificati. Modificazioni alla l.r. 8/2020)

1. In considerazione della necessità di prevedere un adeguato periodo transitorio volto ad assicurare che gli interventi edilizi semplificati, realizzati durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 78 della l.r. 8/2020, possano essere rimossi o, nei casi ivi previsti, mantenuti anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, sono apportate, al richiamato articolo 78 della l.r. 8/2020, le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 4, le parole: "sino al 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino a duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) all'alinea del comma 6, le parole: "sino al 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino a duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

c) al comma 11bis, le parole: "oltre il 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "oltre duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. L'eventuale mantenimento, oltre i duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, degli allestimenti temporanei di cui ai commi 4, lettere a) e b), e 6, lettere a) e b), ove conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, è subordinato alla presentazione al SUEL, entro il medesimo termine, della richiesta di autorizzazione all'allestimento di dehors.";

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'eventuale mantenimento, oltre i duecentodieci giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'utilizzo del locale contiguo di cui ai commi 4, lettera c), e 6, lettera c), qualora costituisca mutamento di destinazione d'uso, è assentibile entro il medesimo termine, ove conforme alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, previa presentazione, al Comune o al SUEL, della richiesta di permesso di costruire ai sensi degli articoli 60 e 60bis della l.r. 11/1998.".

2. In adeguamento agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 78, comma 2, lettera d), della l.r. 8/2020, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 21/2022, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli interventi edilizi che abbiano ottenuto, ove previsto, i pareri e le autorizzazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), ferme restando le misure di semplificazione previste dalla normativa statale in materia edilizia.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 28

(Disposizioni in materia di pesca. Modificazione alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34)

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"4bis. La Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, su proposta dell'assessore regionale competente, sentito il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, approva il calendario ittico; tale calendario indica:

a) le specie pescabili e le relative modalità di prelievo;

b) i periodi, le giornate e gli orari di pesca;

c) le zone in cui è vietata la pesca e quelle in cui vige un regime particolare di pesca;

d) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività alieutica.".

Art. 29

(Disposizioni in materia di caccia. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), dopo le parole: "propriamente detti" sono inserite le seguenti: ", alle nutrie".

2. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 33ter della l.r. 64/1994, le parole: "di oblazione o" sono soppresse.

Art. 30

(Disposizioni in materia di indennizzo per danni al patrimonio zootecnico. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), è aggiunto il seguente:

"4bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi di cui al presente articolo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.".

CAPO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 31

(Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 62sexies della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), le parole: "Ai sensi dell'articolo 82, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 82, comma 7".

Art. 32

(Modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 30 (Disciplina per la realizzazione sul territorio regionale di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica), è sostituito dal seguente:

"2. Restano ferme le disposizioni statali nelle materie di competenza, ivi compresa quella relativa alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché, per tutto quanto non disposto dalla presente legge e per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni e le semplificazioni procedimentali previste dalla normativa statale e regionale di settore.".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 30/2021, le parole: "oltre al proponente" sono soppresse.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30/2021 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della l. 241/1990 qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, non interessino uno dei seguenti beni:

a) aree archeologiche tutelate ai sensi dell'articolo 142, lettera m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

b) edifici e manufatti tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983;

c) edifici pubblici con più di settanta anni per i quali non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale o sia stato riconosciuto l'interesse culturale ed edifici appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) sentieri e percorsi di valore storico individuati nei piani regolatori generali comunali e nel piano territoriale paesistico;

e) il demanio idrico regionale, nei casi in cui sia necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

f) altre aree o beni in ordine ai quali sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni o strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.".

4. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2021, le parole: ", oltre agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria," sono soppresse.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 34

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 17 luglio 2023, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 22 recitava:

"1. Al comma 5bis dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: "che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella predetta categoria" sono soppresse.".