Legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. del 13 febbraio 2020, n. 7)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E TRASPORTI

Art. 1 - Disposizioni in materia di piste di sci. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1992, n. 9, 4 settembre 2001, n. 32, e 19 maggio 2005, n. 9

Art. 2 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

Art. 3 - Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autobus da noleggio. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 17

Art. 4 - Disposizioni in materia di turismo. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 5 - Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 6 - Disposizioni in materia di difesa delle api. Modificazione alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 56

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE EDUCATIVE

Art. 7 - Disposizioni in materia di Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8

Art. 8 - Disposizioni in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Art. 9 - Disposizione in materia di refezioni scolastiche. Modificazione alla legge regionale 19 luglio 1995, n. 25

Art. 10 - Disposizioni in materia di autonomia scolastica. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19

Art. 11 - Disposizioni in materia di offerta formativa. Modificazioni alla legge regionale 29 luglio 2002, n. 16

Art. 12 - Disposizioni in materia di politiche educative. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 13 - Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte della Regione e degli enti locali per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

Art. 14 - Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte degli enti locali per l'affidamento di servizi e forniture

Art. 15 - Incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento di funzioni tecniche

Art. 16 - Disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità ai sensi degli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del d.lgs. 50/2016

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 17 - Disposizioni in materia di sanità. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 18 - Disposizioni in materia di elezioni comunali. Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

Art. 19 - Disposizioni in materia di pratiche edilizie. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

Art. 20 - Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16

Art. 21 - Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

Art. 22 - Disposizione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Art. 23 - Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Clausola di invarianza finanziaria

Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E TRASPORTI

Art. 1

(Disposizioni in materia di piste di sci. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1992, n. 9, 4 settembre 2001, n. 32, e 19 maggio 2005, n. 9)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le parole: "in copia cartacea e" sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 9/1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 9/1992, è inserito il seguente:

"3bis. L'accertamento delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 spetta anche al personale dei gestori delle piste o dei soggetti dagli stessi all'uopo incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), al quale è stata attribuita singolarmente, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.".

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), le parole: "entro il 30 settembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio di ciascuna stagione invernale".

5. L'articolo 4 della l.r. 32/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modalità di liquidazione)

1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno, subordinatamente alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.".

6. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9/2005, le parole: "entro il 31 ottobre di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio di ciascuna stagione invernale".

7. Limitatamente alla stagione invernale 2019/2020, in deroga a quanto previsto dai commi 4 e 6, il termine di cui agli articoli 3, comma 3, della l.r. 32/2001, e 3, comma 2, della l.r. 9/2005, è fissato al 31 marzo 2020.

Art. 2

(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "I corsi di formazione possono essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente.";

b) al terzo periodo del comma 1, le parole: "non oggetto di finanziamento pubblico" sono soppresse;

c) la lettera d) del comma 2 è abrogata.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2003 è abrogata.

Art. 3

(Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autobus da noleggio. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 17)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 17 (Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è abrogato.

Art. 4

(Disposizioni in materia di turismo. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "attuando a tale scopo tutte le iniziative", sono inserite le seguenti: ", anche commerciali,";

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) assicura, fino al 31 maggio 2020, per il tramite degli Offices du tourisme, la rilevazione e la trasmissione all'assessorato competente dei dati statistici relativi al movimento turistico, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali, operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestività dei dati forniti dagli operatori. A decorrere dal 1° giugno 2020, la trasmissione dei predetti dati è assicurata dagli operatori della ricettività turistica per il solo tramite della piattaforma on line resa disponibile dalla Regione;".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2009, è inserita la seguente:

"cbis) assistenza nella prenotazione e nella vendita, anche per conto terzi, di servizi turistici, quali visite ed escursioni guidate, ingressi a laboratori, manifestazioni, eventi, spettacoli e attrattori turistici, ivi compresi i castelli, e altri servizi utili al turista, nonché vendita, anche per conto terzi, di gadget e articoli promozionali.".

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 5

(Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), dopo le parole: "è trasferita", sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera cbis),".

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 26/2006, è inserita la seguente:

"cbis) interventi connessi ai servizi di cui all'articolo 28 del d.P.R. 285/1992;".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14bis della l.r. 26/2006, è inserito il seguente:

"3bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera cbis), la Giunta regionale può approvare, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, convenzioni con i concessionari per prevedere, in relazione alla pluralità o alla specificità degli interventi, modalità procedimentali semplificate e modificazioni al tariffario di cui all'allegato A.".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 6

(Disposizioni in materia di difesa delle api. Modificazione alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 56)

1. L'articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 (Provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Art. 22

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), durante il periodo della fioritura delle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, dall'apertura dei fiori alla caduta dei petali, è vietato, in tutto il territorio regionale, l'impiego di qualsiasi prodotto fitosanitario tossico per le api.

2. Nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente e sanità, sentite l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), la Fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale, individua le linee guida e le istruzioni operative per limitare i danni al patrimonio apistico, sia in termini di moria delle colonie di api sia in relazione agli eventuali residui riscontrabili nei prodotti dell'alveare, connessi all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari ivi compresi, al di fuori del periodo di cui al comma 1, quelli tossici.".

2. Nelle more dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 56/1982, come sostituito dal comma 1, le linee guida e le istruzioni operative di cui al medesimo articolo 22, comma 2, della l.r. 56/1982, per limitare i danni al patrimonio apistico connessi all'impiego di trattamenti fitosanitari sono individuate dalla struttura regionale competente in materia di servizi fitosanitari, sentite le strutture regionali competenti in materia di ambiente e sanità, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), la Fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE EDUCATIVE

Art. 7

(Disposizioni in materia di Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"1. La Regione eroga in favore della Fondazione un contributo annuo a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima in misura non superiore al 90 per cento dell'ammontare della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio precedente e, comunque, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.".

Art. 8

(Disposizioni in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. (01)

2. (01)

3. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 68/1993 è abrogato.

Art. 9

(Disposizione in materia di refezioni scolastiche. Modificazione alla legge regionale 19 luglio 1995, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 25 (Fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione), dopo le parole: "presso le refezioni scolastiche", sono inserite le seguenti: ", gestite direttamente o indirettamente dai Comuni,".

Art. 10

(Disposizioni in materia di autonomia scolastica. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è aggiunto il seguente:

"7bis. Il dirigente scolastico è responsabile della trasparenza per la propria istituzione scolastica.".

Art. 11

(Disposizioni in materia di offerta formativa. Modificazioni alla legge regionale 29 luglio 2002, n. 16)

1. Nel titolo della legge regionale 29 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni per agevolare il finanziamento del Collegio femminile "Istituto San Giuseppe" di Aosta), la parola: "femminile" è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 16/2002, la parola: "femminile" è soppressa.

Art. 12

(Disposizioni in materia di politiche educative. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18)

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), le parole: "pari a annui euro 280.000, ripartiti" sono sostituite dalle seguenti: "determinato annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente competente e ripartito".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 13

(Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte della Regione e degli enti locali per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. (1)

2. (2)

3. (3)

4. (4)

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 13/2014, è inserito il seguente:

"6bis. Le modalità di obbligatorio avvalimento della SUA VdA, anche in relazione alle soglie di importo dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria oggetto di affidamento, sono definite, quanto alle strutture regionali, dal programma triennale dei lavori pubblici.".

Art. 14

(5)

Art. 15

(Incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento di funzioni tecniche)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta regionale sono, inoltre, disciplinati i criteri e le modalità di utilizzo e di ripartizione, in relazione alle funzioni tecniche svolte a far data dal 19 aprile 2016, del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016.".

Art. 16

(6)

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 17

(Disposizioni in materia di sanità. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. L'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Indirizzi e obiettivi)

1. L'assegnazione del finanziamento all'azienda USL avviene, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con la deliberazione della Giunta regionale che, in conformità alle risorse disponibili, approva gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.

2. Il direttore generale dell'azienda USL è tenuto ad adottare il piano attuativo locale di cui all'articolo 8 entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, in conformità alle risorse disponibili e agli indirizzi e agli obiettivi fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.

3. Il piano attuativo locale è trasmesso dall'azienda USL alla struttura regionale competente in materia di sanità e salute e al Consiglio permanente degli enti locali, entro cinque giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la Giunta regionale delibera sulla congruità e conformità del piano agli indirizzi e agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, anche sulla base del parere rilasciato dal Consiglio permanente degli enti locali ai sensi del comma 4, che l'azienda USL deve fornire entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente in materia di sanità e salute.

4. Il Consiglio permanente degli enti locali, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del piano attuativo locale, esprime il proprio parere alla struttura regionale competente in materia di sanità e salute e al direttore generale dell'azienda USL. Decorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni, la Giunta regionale può procedere all'esercizio del controllo di cui all'articolo 44.

5. Il mancato rispetto da parte del direttore generale dei termini di cui ai commi 2 e 3 può determinare l'applicazione delle disposizioni relative alla risoluzione del contratto.".

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 5/2000, le parole: "dall'accordo di programma" sono sostituite dalle seguenti: "dalla deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1".

3. Al comma 7 dell'articolo 41 della l.r. 5/2000, le parole: "dell'accordo di programma" sono sostituite dalle seguenti: "della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1,".

4. Il comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando il rispetto dei termini previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi dall'azienda USL alla struttura regionale competente in materia di sanità e salute entro cinque giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la Giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli atti. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, che l'azienda USL deve fornire entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente.".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 5/2000, come sostituito dal comma 4, è inserito il seguente:

"3bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'effettuazione dei controlli sugli atti di cui al comma 1, lettere a) e b).".

6. Dopo l'articolo 46 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

"Art. 46bis

(Criteri e modalità di applicazione del decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70)

1. In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale può definire i criteri e le modalità di applicazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 1 del d.m. 70/2015, al fine di renderli compatibili, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Regione, con le peculiarità demografiche e territoriali regionali.

2. In particolare, i fattori di specificità regionali di cui al comma 1 sono costituiti:

a) dalla struttura demografica della popolazione e dalla sua distribuzione sul territorio;

b) dall'accessibilità e dalle difficoltà viarie proprie di un territorio montano;

c) dalla complessità organizzativa del Sistema Sanitario Regionale correlata all'erogazione dei servizi in un territorio prevalentemente montano;

d) dall'incremento stagionale della popolazione assistibile in un territorio a vocazione turistica;

e) dalla difficoltà di rendere attrattivo per i professionisti il Sistema Sanitario Regionale.

3. La struttura regionale competente in materia di sanità ospedaliera monitora, con cadenza annuale, gli effetti dell'applicazione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1, relazionando alla Giunta regionale in merito ad eventuali rilievi e osservazioni.".

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 18

(Disposizioni in materia di elezioni comunali. Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4)

1. Al comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), le parole: "lett. a), b), e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lett. a), b), c) e d)".

2. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995, le parole: "lett. d)" sono sostituite dalle seguenti: "lett. e)".

3. Al comma 3 dell'articolo 72bis della l.r. 4/1995, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7".

Art. 19

(Disposizioni in materia di pratiche edilizie. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è inserito il seguente:

"1bis. Le istanze di permesso di costruire e le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere corredate, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4bis della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:

"2bis. Alle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 1bis e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 33.".

Art. 20

(Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazione alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è aggiunto il seguente:

"2bis. Nel caso di concessione di contributi a soggetti esercenti attività economica, trovano applicazione le cause di decadenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del d.l. 87/2018, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti in caso di decadenza, sono disciplinati nei provvedimenti diretti alla concessione dei benefici. In caso di decadenza dal beneficio, la struttura regionale competente in materia di efficientamento energetico e gli altri organi addetti all'accertamento delle violazioni amministrative accertano e contestano, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la violazione prevista dall'articolo 5, comma 1, del d.l. 87/2018. L'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai predetti soggetti. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.".

Art. 21

(Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è inserito il seguente:

"12bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il divieto di cui al comma 12 non si applica alle discariche per rifiuti inerti autorizzate a ricevere rifiuti inerti previa caratterizzazione.".

2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 31/2007, è inserito il seguente: (7)

"Art. 16bis

(Gestione dei rifiuti nel territorio della Regione)

1. Fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa.

[2. Al fine di contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, la Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni essendo, in particolare, vietato il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti, ad eccezione dei rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005), nelle discariche in corso di realizzazione e non ancora in esercizio alla data del 1°gennaio 2020. Le autorizzazioni e le eventuali proroghe concesse per la realizzazione dei lavori di cui al precedente periodo e per il conseguente esercizio delle discariche si intendono revocate dal 15 febbraio 2020.

3. Per le finalità di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo del pieno rispetto dei criteri di ammissibilità in discarica definiti dalla normativa eurounitaria e statale vigente, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni è consentito esclusivamente nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1°gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti.]".

Art. 22

(Disposizione in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. I servizi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), sono esercitati obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione tra due o più Unités des Communes valdôtaines, entro il 31 dicembre 2020. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e previo parere della Commissione consiliare competente, individua i criteri per favorire tale forma di gestione associata.

Art. 23

(Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico)

1. Al fine della conservazione e del miglioramento delle forme d'uso volte a consentire la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrologiche, a garanzia di elevati livelli di qualità ambientale, di un'adeguata protezione del terreno dal denudamento e dell'impermeabilizzazione del suolo, sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, gli interventi e le attività ricadenti nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), consistenti in:

a) movimentazioni di terra che comportano il cambiamento dell'assetto idrogeologico o la modificazione, anche solo temporanea, dell'originaria destinazione del territorio, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

b) trasformazioni delle aree boscate di cui all'articolo 33, commi 2 e 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che comportano l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o modificazione del profilo del suolo forestale, finalizzate a un'utilizzazione del predetto suolo diversa da quella forestale.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi e le attività di cui al comma 1, lettera a), ricadenti in aree comprese nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della l.r. 11/1998.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo agli interventi e alle attività di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi e le attività, diversi da quelli di cui al comma 2, non soggetti a regime autorizzatorio in ragione della modesta entità della modificazione o della trasformazione introdotte.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi e alle attività avviate successivamente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(01) Commi abrogati dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 24.

Nella formulazione originaria, i commi 1 e 2 dell'articolo 8 recitavano:

"1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con priorità per i residenti in un Comune diverso da quello sede del collegio o convitto".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 68/1993, le parole: "del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale".

(1) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 5 1 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Il comma 1 dell'articolo 13 era già stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, nel modo seguente:

"1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 13 recitava:

"1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2020 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).".

(2) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 5 1 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Il comma 2 dell'articolo 13 era già stato modificato dal comma 2 dell'articolo 20 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, nel modo seguente:

"2. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono, in ogni caso, tenuti ad avvalersi dell'elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA) ai fini della individuazione degli operatori economici da consultare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici al fine di individuare i soggetti da invitare nell'ambito di procedure negoziate di importo inferiore a 150.000 euro.".

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono, in ogni caso, tenuti ad avvalersi dell'elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA) ai fini della individuazione degli operatori economici da consultare ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere c) e cbis), del d.lgs. 50/2016. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici al fine di individuare i soggetti da invitare nell'ambito di procedure negoziate di importo inferiore a 150.000 euro.".

(3) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 5 1 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Il comma 3 dell'articolo 13 era già stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 20 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, nel modo seguente:

"3. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75.000 euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro.".

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 13 recitava:

"3. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettere a) e b), e 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro.".

(4) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 6 dell'articolo 5 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 13 recitava:

"4. Le modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori economici di cui al comma 2 e dei processi di selezione informatizzata di cui al comma 3 sono definite dalle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014.".

(5) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Il comma 1 dell'articolo 14 era già stato modificato dal comma 4 dell'articolo 20 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, nel modo seguente:

"1. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani, dall'articolo 12, comma 2, della l.r. 13/2014, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).".

Il comma 2 dell'articolo 14 era già stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 20 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, nel modo seguente:

"2. Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, le forme associative dei Comuni valdostani possono avvalersi, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, della società INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, previa sottoscrizione di una convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 14 recitava:

Art. 14

(Disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza da parte degli enti locali per l'affidamento di servizi e forniture)

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sospeso, fino al 31 dicembre 2020 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani, dall'articolo 12, comma 2, della l.r. 13/2014, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

2. Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2020 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, i Comuni valdostani possono continuare ad avvalersi della società INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, previa sottoscrizione di una convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.".

(6) Articolo abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Il comma 1 dell'articolo 16 era già stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 20 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, nel modo seguente:

"1. Al fine di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità di cui agli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti accreditate presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici si avvalgono del sistema informativo in uso presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici, interconnesso tramite cooperazione applicativa con la rete del Servizio Contratti Pubblici (SCP), costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per unificare e centralizzare la pubblicazione dei bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei relativi atti, nonché della programmazione triennale dei lavori pubblici e la programmazione biennale di servizi e forniture, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata, per quanto di competenza degli enti locali valdostani e delle loro forme associative, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".

I commi 2 e 3 erano già stati abrogati dal comma 7 dell'articolo 20 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, l'articolo 16 recitava:

Art. 16

(Disposizioni in materia di obblighi informativi e di pubblicità ai sensi degli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del d.lgs. 50/2016)

1. Al fine di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità di cui agli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del d.lgs. 50/2016, gli enti locali valdostani e le loro forme associative si avvalgono del sistema informativo in uso presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici, interconnesso tramite cooperazione applicativa con la rete del Servizio Contratti Pubblici (SCP), costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per unificare e centralizzare la pubblicazione dei bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei relativi atti, nonché della programmazione triennale dei lavori pubblici e la programmazione biennale di servizi e forniture.

2. Le modalità di assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al comma 1 sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

3. Le altre stazioni appaltanti accreditate presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici possono avvalersi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità, del sistema informativo di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni redatte sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.".

(7) La Corte costituzionale, con sentenza n. 76/2021 depositata il 21 aprile 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 2, della presente legge, nella parte in cui introduce l'articolo 16bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).