Legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 - Testo storico

Legge regionale 9 settembre 1999, n. 29

Bollettino Ufficiale regionale 21 09 1999 n. 42

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

INDICE

Art. 1 - Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12

Art. 2 - Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 12/1996

Art. 3 - Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 12/1996

Art. 4 - Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 12/1996

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 12/1996

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 12/1996

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 12/1996

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 12/1996

Art. 9 - Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1996

Art. 10 - Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 12/1996

Art. 11 - Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 12/1996

Art. 12 - Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 12/1996

Art. 13 - Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 12/1996

Art. 14 - Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 12/1996

Art. 15 - Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 12/1996

Art. 16 - Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 12/1996

Art. 17 - Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 12/1996

Art. 18 - Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 12/1996

Art. 19 - Modificazioni all'articolo 21 della l.r. 12/1996

Art. 20 - Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 12/1996

Art. 21 - Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 12/1996

Art. 22 - Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 12/1996

Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 12/1996

Art. 24 - Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 12/1996

Art. 25 - Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 12/1996

Art. 26 - Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 12/1996

Art. 27 - Modificazioni all'articolo 32 della l.r. 12/1996

Art. 28 - Modificazioni all'articolo 33 della l.r. 12/1996

Art. 29 - Modificazioni all'articolo 34 della l.r. 12/1996

Art. 30 - Modificazioni all'articolo 37 della l.r. 12/1996

Art. 31 - Modificazioni all'articolo 38 della l.r. 12/1996

Art. 32 - Modificazioni all'articolo 39 della l.r. 12/1996

Art. 33 - Modificazioni all'articolo 40 della l.r. 12/1996

Art. 34 - Modificazioni all'articolo 41 della l.r. 12/1996

Art. 35 - Modificazioni all'articolo 42 della l.r. 12/1996

Art. 36 - Modificazioni all'articolo 43 della l.r. 12/1996

Art. 37 - Modificazioni all'articolo 44 della l.r. 12/1996

Art. 38 - Modificazioni all'articolo 45 della l.r. 12/1996

Art. 39 - Modificazioni all'articolo 46 della l.r. 12/1996

Art. 40 - Modificazioni all'articolo 47 della l.r. 12/1996

Art. 41 - Abrogazione dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5

Art. 42 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 2 della legge

regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), la parola "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole "fonte privata," sono inserite le parole "o in parte pubblica,".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 12/1996)

  1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:
  2. "b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 500.000 ECU, IVA esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una gestione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nella disponibilità dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;".

  3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:

"c) I consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'art. 15, commi 4, 5 e 6, con il limite di 50.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante cottimo fiduciario, nonché gli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbano interdersi inoperanti i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.".

3. All'articolo 3, comma 4, quinto periodo, della l.r. 12/1996, le parole "per l'affidamento" sono sostituite dalle parole "con riferimento all'importo" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificata, da ultimo, dalla legge 18 novembre 1998, n. 415".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 12/1996)

  1. Il comma 1 dell'articolo 4, della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:
  2. "1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.".

    2. All'articolo 4, comma 2, della l.r. 12/1996, le parole "devono corrispondere" sono sostituite dalla parola "corrispondono" e le parole "agli art. 9, 12, 13 e 14," sono sostituite dalle parole: "agli artt. 6, comma 4, 12, 13 e 14.".

    3. All'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)," sono sostituite dalle parole "l. 109/1994".

    4. All'articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1996, sono aggiunte, in fine, le parole "nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto di nomina.".

    5. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:

    "c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia;".

    6. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 12/1996, è sostituita dalla seguente:

    "d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità tecnica, precedentemente attestata dal progettista, e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'art. 14, comma 4;".

    7. All'articolo 4, comma 7, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "ricorrere al" sono sostituite dalle parole "richiedere, con proposta motivata, il".

    8. Il comma 8 dell'articolo 4, della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:

    "8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora alcune funzioni, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente può nominare, in base alla vigente normativa regionale, uno o più soggetti ai quali affidare le predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di mantenersi informato sullo svolgimento delle funzioni predette. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), con apposito regolamento, stabiliscono i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fermo restando l'onere, in capo al coordinatore del ciclo, di vigilare sullo svolgimento dell'intero ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.".

    Art. 4

    (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 12/1996)

    1. Il comma 3 dell'articolo 5, della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:

    "3. L'ente prescelto di cui al comma 1 deve essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 4 e delle capacità tecnico-organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La convenzione di cui al comma 2 deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura dell'organo delegato.".

    Art. 5

    (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 12/1996)

    1. L'articolo 6 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

    "Art. 6

    (Programmazione dei lavori pubblici)

    1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma regionale di previsione e del piano regionale operativo di cui agli artt. 7 e 8.

  3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

3. L'individuazione, negli atti programmatori generali e di settore dell'Amministrazione regionale, o nel programma di governo, di un bisogno di cui al comma 2, ovvero di un insieme o di un singolo lavoro pubblico, costituisce presupposto per l'avvio della relativa progettazione.

4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei suddetti studi fa capo alle strutture tecniche dei singoli assessorati competenti. Qualora le strutture tecniche risultino inadeguate possono essere supportate da risorse specialistiche esterne scelte ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

5. L'affidamento della progettazione preliminare costituisce presupposto per l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7.".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 12/1996)

1. L'articolo 7 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Programma regionale di previsione)

1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, individua i lavori pubblici da inserire nel programma regionale di previsione dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale, agli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, agli interventi suscettibili di autofinanziamento.

2. Il programma regionale di previsione è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale ed è soggetto a verifica annuale.

3. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti nel programma regionale di previsione, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

4. Il programma regionale di previsione si compone:

a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con riferimento all'allegato A e secondo le tipologie di interventi di manutenzione, di adeguamento strutturale, funzionale e normativo di opere esistenti, nonché di nuova realizzazione, tenuto conto delle priorità di cui al comma 1;

b) delle schede relative ad ogni singolo lavoro pubblico inserito, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale.

5. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi:

a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all'art. 6, comma 3 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale;

b) il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18;

c) l'indicazione del periodo di tempo di utilizzo dell'opera pubblica trascorso il quale l'ente destinatario finale è tenuto ad eseguire la verifica di cui all'art. 10, comma 1.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 12/1996)

1. L'articolo 8 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Piano regionale operativo)

1. Ad intervenuta approvazione del programma regionale di previsione, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone l'avvio delle successive fasi di progettazione dei lavori ricompresi nel medesimo.

2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Peraltro, qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, recepite in una congrua motivazione, restano salve le speciali procedure di variante previste dall'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), come modificati, da ultimo, dalla l. 415/1998, e agli artt. 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il piano regionale operativo con efficacia annuale, sulla base del programma regionale di previsione approvato, previa verifica, da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, della fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ivi ricompresi.

4. Il piano operativo può essere integrato o modificato nel corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.

5. Il piano regionale operativo si compone:

a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale, inseriti secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), aggiornate con l'indicazione dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una percentuale convenzionale pari al cinque per cento, nonché dall'indicazione dei titoli abilitativi acquisiti di cui al comma 7 e delle rappresentazioni riepilogative che evidenzino i dati economici desumibili dalle progettazioni definitive;

b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel piano regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato e da attuare attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35 ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36;

c) dell'elenco dei lavori pubblici inclusi raggruppati secondo le tipologie di cui all'art. 7, comma 4, lett. a).

6. I lavori pubblici non ricompresi nel piano regionale operativo di cui al comma 2 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, con esclusione dei lavori di cui all'art. 38.

7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, promuove la formulazione delle occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro pubblico, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così come modificato, da ultimo, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Il dirigente della struttura che promuove o gestisce l'esecuzione dell'opera pubblica promuove altresì la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della vigente normativa regionale, per accelerare l'acquisizione degli assensi di cui al comma 7, primo periodo, dandone comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di servizi, cui partecipano anche enti privati, si esprime sulla progettazione preliminare o definitiva e si conclude con un verbale di intesa sottoscritto dai rappresentanti degli enti, delle amministrazioni e delle strutture regionali interessati. Qualora un'amministrazione sia assente deve far pervenire le eventuali opposizioni entro i successivi venti giorni dalla data della riunione; in caso contrario si ritiene la stessa consenziente.

9. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel piano operativo regionale a condizione che la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro programmato sia stata eseguita la progettazione preliminare.

10. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano regionale operativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 12/1996)

1. L'articolo 9 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Programmazione dei lavori

pubblici degli enti locali)

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di intervento che deve essere coerente con le indicazioni della relazione previsionale e programmatica.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"1bis. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.".

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 11 della l.r. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"1ter. Il soggetto che promuove la progettazione, in presenza di particolari tipologie, caratteristiche ed entità dei lavori da progettare, riscontrabili essenzialmente nelle opere di costo inferiore a 300.000 ECU ovvero nelle opere urgenti conseguenti a calamità naturali o nelle opere eseguite direttamente dall'Amministrazione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro, definisce, in forma semplificata, contenuti, criteri e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.".

3. All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "le certificazioni" sono sostituite dalle parole "l'esito positivo degli accertamenti" e la parola "costituiscono" è sostituita dalla parola "costituisce".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 12/1996 è aggiunto il seguente:

"4bis. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, oppure riguardi la progettazione di opere di particolare prestigio, che richieda risultati apprezzabili dal punto di vista architettonico, i soggetti che promuovono la progettazione valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee, ovvero, motivatamente, di ricorrere ad altre procedure, comunque improntate a principi di trasparenza, adottabili anche nel caso in cui necessitino requisiti specifici.".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole da "nel piano regionale" a "all'art. 7" sono sostituite dalle parole "negli atti programmatori di cui all'art. 6, comma 3".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 13, comma 1, della l.r. 12/1996, la parola "programma" è sostituita dalla parola "piano".

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche;".

3. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"4. La fase relativa alla progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8, ove non già acquisiti nella progettazione preliminare.".

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 14, comma 3, lettera a), primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "i documenti di gara contenenti le planimetrie e le sezioni" sono sostituite dalle parole "le planimetrie, le sezioni".

2. All'articolo 14, comma 3, lettera b), della l.r. 12/1996, sono premesse le parole "l'elenco dei prezzi unitari ed elementari e delle opere compiute ovvero".

3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);".

4. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "provvede alla certificazione di" sono sostituite dalle parole "accerta la".

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 15, comma 1, della l.r. 12/1996, la parola "certificata" è sostituita dalla parola "accertata".

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 12/1996 le parole "dell'esecuzione" sono sostituite dalle parole "della procedura di affidamento".

3. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'art. 326, comma 3, della l. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 329 della l. 2248/1865, all. F. I contratti stipulabili interamente a misura sono esclusivamente quelli relativi agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmata e periodica.".

4. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, si può procedere anche in economia, con il sistema dell'amministrazione, delle convenzioni o del cottimo fiduciario. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, non sia possibile assicurare il compimento del lavoro nel termine prefissato dal contratto, ai sensi dell'art. 341 della l. 2248/1865, all. F, ovvero qualora il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tale caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.".

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare la funzione di direzione dei lavori, per carenza delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per l'Amministrazione regionale, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dagli artt. 19, 20 e 21. Detta priorità non opera quando il costo stimato del servizio di direzione lavori, sommato al costo del servizio di progettazione, al netto delle maggiorazioni per incarico parziale, supera il limite di 200.000 ECU.".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 17 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 17, comma 1, della l.r. 12/1996, dopo la parola "collaudo" sono inserite le parole "finale amministrativo".

2. All'articolo 17, comma 5, terzo periodo, della l.r. 12/1996, la parola "800.000" è sostituita dalle parole "un milione di" e le parole "all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva" sono soppresse.

3. All'articolo 17, comma 6, della l.r. 12/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Si applica, in ogni caso, il comma 10 dell'art. 28 della l. 109/1994".

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"7bis. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.".

5. All'articolo 17, comma 17, della l.r. 12/1996, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sei".

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 18 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 18, comma 4, della l.r. 12/1996, la parola "affidano" è sostituita dalle parole "possono affidare".

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 12/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi di cui all'allegato 1A della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, denominati servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì i servizi inerenti agli studi di impatto ambientale relativi ai lavori pubblici".

2. All'articolo 19, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "comma 4" sono sostituite dalle parole "comma 4ter.".

3. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, nonché per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni e alla mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.".

4. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente:

"4. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché i relativi piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, sono redatti:

a) dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori;

b) dagli organismi tecnici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici per legge possono avvalersi;

c) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dalle società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibiltà, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

e) dalle società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lett. c), d) ed e), con l'obbligo, nel solo caso di affidamenti dei servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che tale raggruppamento sia già formato nel momento dell'offerta.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"4bis. Per l'attività di progettazione svolta dai soggetti di cui al comma 4, lett. a) e b), le amministrazioni provvedono alla regolamentazione degli incentivi di cui all'art. 18 della l. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla l. 415/1998, nonché alla definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.".

6. Dopo il comma 4bis dell'articolo 19 della l.r. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"4ter. La redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lett. c), d), e) ed f), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche, nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, oppure in caso di lavori di particolare complessità, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle cause di impedimento di cui sopra è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'affidamento dell'incarico e, per le altre amministrazioni, dal proprio legale rappresentante. Le società di cui al comma 4, lett. e), singole o raggruppate ai sensi del comma 4, lett. f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.".

7. All'articolo 19, comma 5, della l.r. 12/1996, le parole: "del Consiglio, del 18 giugno 1992" sono soppresse.

8. Il comma 11 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"11. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una commissione composta da dodici membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 2, e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali, al fine di proporre il contenuto dei bandi-tipo di cui all'art. 20, comma 6, nonché del capitolato d'oneri tipo di cui all'art. 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). La Commissione provvede altresì ad esprimere, preliminarmente alle definitive deliberazioni della Giunta regionale, parere sulle proposte formulate dagli ordini professionali.".

9. Il comma 12 dell'articolo 19 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"12. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21.".

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 20, comma 1, della l.r. 12/1996, le parole "per l'espletamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato I A della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995," sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 19, comma 1bis.".

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 21 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano, nell'avviso di cui al comma 2, ovvero nel bando o in un atto regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, individuano gli eventuali ulteriori elementi preferenziali, oltre a quelli riscontrabili nella valutazione dei curricula, nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000 ECU, adottano, inoltre, criteri di rotazione.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 12/1996, è aggiunto il seguente:

"3bis. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura non richiedenti specifica esperienza professionale e di importo inferiore a 40.000 ECU, al fine anche di agevolare l'accesso alla professione ai tecnici neo-abilitati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 19, comma 4, lett. c) e d) di loro fiducia, previa pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 21, comma 2.".

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 23 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 23, comma 3, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "tenendo in considerazione i criteri" sono sostituite dalle parole "nonché i criteri, i requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'albo di preselezione e le modalità di applicazione delle relative sanzioni".

2. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso al sistema di qualificazione di cui al comma 1 è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al subappalto, di lavori di importo superiore a 75.000.000 e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. Per gli appalti di cui al comma 1, l'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il subappalto è inferiore a sei. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.".

3. Il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere sospese o cancellate dall'albo di cui al comma 4 in relazione alla perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero alla mancanza di requisiti per l'accesso al livello di qualificazione vigente. La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato rispettivamente del dirigente della struttura centrale di coordinamento e della Giunta regionale. Il provvedimento di sospensione è irrorato per un periodo non inferiore a novanta giorni e comunque ha efficacia fino a quando non siano rimosse le cause che l'hanno determinato. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La sospensione dall'albo regionale di preselezione è disposta, in via cautelativa, in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per l'adozione dell'atto di cancellazione. Contro gli atti di sospensione e cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'atto. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. E' fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo.".

4. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996, è sostituito dal seguente: "Le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione devono presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della pubblica amministrazione, pena la sospensione dall'albo".

5. Il comma 8 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"8. La struttura centrale di coordinamento trasmette periodicamente agli enti previdenziali e assicurativi l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione affinché siano comunicate le eventuali irregolarità contributive a carico delle stesse. I procedimenti amministrativi riguardanti l'accertamento dei requisiti e l'osservanza dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale di preselezione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di antimafia e di prevenzione nonché dei principi desumibili dalla normativa comunitaria.".

6. Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 23 della l.r. 12/1996 è soppresso.

Art. 21

(Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 12/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"1bis. Nella procedura aperta e nella procedura ristretta, per l'affidamento degli appalti di cui al comma 1, si procede, quanto alle forme di pubblicità degli avvisi di gara, in conformità all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata), come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, e, quanto ai termini, ai sensi della vigente normativa nazionale. Nella procedura aperta, relativa agli appalti di cui al comma 4, il bando di gara è pubblicato, con l'osservanza dei termini fissati dalla normativa nazionale vigente, negli appositi albi presso la stazione appaltante e il Comune sede dell'intervento, e, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), anche per estratto presso l'Amministrazione regionale.".

2. All'articolo 24, comma 2, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3" sono sostituite dalle parole "dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori".

3. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3" sono sostituite dalle parole "dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori".

4. All'articolo 24, comma 4, della l.r. 12/1996, dopo la parola "affidati" sono inserite le parole ", sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23," e, in fine, sono soppresse le parole ", sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23.".

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'identificazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, l'offerta è formulata:

a) per i contratti da stipulare a misura mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della l. 14/1973, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo mediante l'indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara;

c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lett. a), per la parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lett. b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di gara.".

2. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"7. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della dir. 93/37/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al settantacinque per cento di quello posto a base d'asta.".

3. Il comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, e superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del comma 7. Quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazione aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono comunque chiedere le giustificazioni di cui al comma 7.".

4. Il comma 9 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"9. Nelle gare per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 23, comma 1, ad intervenuta operatività dell'albo regionale di preselezione, nonché dell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e, in ogni caso, quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazioni aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono stabilire, nel bando di gara, quale procedura adottare, tra quelle previste nei commi 7 e 8. Nel caso in cui il bando preveda la procedura di valutazione dell'anomalia delle offerte, sulla base della normativa comunitaria, la verifica è effettuata confrontando l'offerta espressa in termini di offerta prezzi, per le opere a misura, con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e valutando le giustificazioni, prodotte dall'offerente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione, relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analoga verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala.".

5. Il comma 11 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"11. Nelle procedure aperta e ristretta, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lett. a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono nel verbale di gara all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell'art. 5 della l.r. 45/1995, o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.".

6. Il comma 12 dell'articolo 25 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"12. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'amministrazione circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.".

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 12/1996)

1. L'articolo 26 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Procedura ristretta)

1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare. In tal caso il numero massimo e il numero minimo non possono essere inferiori, rispettivamente, a trentuno e a sei. In carenza di domande di partecipazione il numero minimo può essere raggiunto attraverso la diramazione diretta di invito a soggetti aventi i requisiti. Qualora il numero dei candidati sia superiore al massimo prefissato, prima di avviare l'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati.

2. Per l'affidamento dei lavori pubblici, rientranti nell'ambito di operatività dell'albo regionale di preselezione, ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il soggetto appaltante, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), provvede alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso gli appositi albi della stazione appaltante, del Comune sede dell'intervento e presso l'Assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche, di apposito bando. I soggetti appaltanti, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), provvedono alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso i propri albi pretori e, per estratto, presso l'albo pretorio dell'Amministrazione regionale, di apposito bando. Le lettere di invito, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono inviate a tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano inoltrato domanda, corredata dalle prescritte dichiarazioni, nei termini previsti dal bando di gara.

3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di invio della lettera stessa. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, attesti la sussistenza di una situazione di urgenza.

4. Qualora il numero delle imprese iscritte all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, aventi singolarmente i requisiti di iscrizione richiesti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura ristretta. In questi casi, qualora il numero di domande di partecipazione ammissibili di concorrenti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono alla pubblicazione di apposito bando al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale di preselezione. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere ricompreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, ferma restando la validità delle domande pervenute in esito al primo bando.".

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 27 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, con particolare riferimento al caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 5.".

2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori all'importo di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. 109/1994, così come modificata, da ultimo, dalla l. 415/1998, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).".

3. Il comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"4. L'affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai subappaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L'eventuale verifica di anomalia è effettuata utilizzando il criterio di cui all'art. 25, comma 9.".

4. Il comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4.".

Art. 25

(Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 28, comma 1, lettera d), della l.r. 12/1996, dopo le parole "abbiano conferito" sono aggiunte le parole ", o si impegnino a conferire,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"1bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.".

3. All'articolo 28, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "singoli consorzi" sono sostituite dalle parole "singoli partecipanti ai consorzi".

4. All'articolo 28, comma 9, lettera c), della l.r. 12/1996, dopo la parola "combinata" sono aggiunte le parole "o mista".

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"9bis. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, ovvero all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, sono i seguenti:

a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. a), la somma delle classifiche di iscrizione delle imprese associate nella o nelle categorie prevalenti deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta e ciascuna impresa deve possedere una classifica di iscrizione pari al venti per cento dell'importo a base d'asta;

b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. b), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti, per la mandataria, e nelle categorie scorporabili richieste, per le mandanti, deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta. L'impresa mandataria non può assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili salvo che possieda un'iscrizione nella categoria prevalente pari o superiore all'importo a base d'asta, ovvero nelle categorie specializzate scorporabili per i singoli importi, nonché i requisiti tecnico-finanziari richiesti per l'impresa singola. Ciascuna opera scorporabile deve essere assunta per intero da un'unica impresa mandante;

c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. c), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti delle imprese associate in senso orizzontale deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta, dedotto dell'ammontare complessivo delle opere scorporabili, la cui esecuzione è assunta da imprese mandanti, associate in senso verticale, in possesso di adeguate iscrizioni nelle relative categorie. L'impresa mandataria e le mandanti associate in senso orizzontale non possono assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili, salvo che la somma delle iscrizioni possedute dalle stesse nella categoria prevalente sia pari o superiore all'importo a base d'asta oppure, nelle categorie specializzate scorporabili, le medesime posseggano iscrizioni adeguate per i singoli importi.".

6. Dopo il comma 9bis dell'articolo 28 della l.r. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"9ter. I requisiti tecnico-finanziari, previsti dalla normativa nazionale vigente per l'impresa singola, sempre che frazionabili, devono essere posseduti dalle imprese associate nel modo seguente:

a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. a), nella misura variabile tra il quaranta per cento e il sessanta per cento dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del dieci per cento ed il massimo del venti per cento di quanto richiesto cumulativamente;

b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. b), nella stessa misura prevista per l'impresa singola dall'impresa capogruppo nella categoria prevalente. Per le opere scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. c), devono sussistere le condizioni di cui alla lett. a), per le imprese associate in senso orizzontale, e le condizioni di cui alla lett. b), per le imprese mandanti che assumono le opere scorporabili.".

7. All'articolo 28, comma 10, della l.r. 12/1996, è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "L'amministrazione indica nel bando di gara le opere scorporabili, tra le tipologie non appartenenti alla categoria prevalente ed eseguibili in forma sostanzialmente autonoma, con particolare riferimento a quelle di importo non inferiore alla classifica uno dell'Albo nazionale dei costruttori ovvero al venti per cento dell'importo a base d'asta.".

8. All'articolo 28, comma 11, secondo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "con le stesse modalità di cui al comma 12" sono soppresse.

9. I commi 12, 13 e 14 dell'articolo 28 della l.r. 12/1996 sono abrogati.

10. Il comma 15 dell'articolo 28 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"15. Qualora nell'oggetto dell'appalto, o della concessione, rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea di forma verticale oppure combinata o mista, di cui al comma 9, lett. b) e c), salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola. In questi casi non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, delle imprese mandanti associate in senso verticale.".

Art. 26

(Modificazioni all'articolo 31 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza. Nei casi in cui il committente non è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è redatto ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). La stima dei costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è oggetto di specifico compenso a corpo, fisso ed invariabile, non soggetto a ribasso d'asta.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"1bis. Le imprese appaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. 494/1996, proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza e coordinamento e all'eventuale piano generale di sicurezza, al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, alle scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, senza il diritto ad alcun compenso aggiuntivo, nonché per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi. In tale ultima ipotesi, valutata e confermata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, le imprese appaltatrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi. I titolari degli incarichi di progettazione dei piani per la sicurezza sono ritenuti responsabili dei maggiori oneri sostenuti dal committente.".

3. All'articolo 31, comma 2, lettera c), secondo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "sospende il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti" sono sostituite dalle parole "trattiene la quota parte dei corrispettivi dovuti, nella misura e con le modalità previste nel capitolato speciale".

4. All'articolo 31, comma 2, lettera d), primo periodo, della l.r. 12/1996, le parole "del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della consegna dei lavori." sono sostituite dalle parole "di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto".

5. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"e) l'obbligo di indicare sul cartello di cantiere il nominativo del direttore tecnico responsabile della vigilanza dei piani di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, e/o responsabile del rispetto del piano di cui all'art. 18, comma 8, della l. 55/1990;".

Art. 27

(Modificazioni all'articolo 32 della l.r. 12/1996)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"b) per cause impreviste e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è inserita la seguente:

"bbis) per la presenza di eventi, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;".

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento, per tutti gli altri lavori, delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dall'Amministrazione, per proprie sopravvenute esigenze, il limite di cui sopra non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;".

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.".

  1. Il comma 12 dell'articolo 32 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originali. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussita l'ipotesi di cui al comma 11.".

Art. 28

(Modificazioni all'articolo 33 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30, definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al subappalto, in una o più lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, può inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito.".

2. All'articolo 33, comma 2, lettera b), della l.r. 12/1996, le parole "entro i trenta giorni precedenti alla" sono sostituite dalle parole "almeno sessanta giorni prima della".

3. All'articolo 33, comma 2, lettera e), della l.r. 12/1996, dopo le parole "che l'affidatario del subappalto o del cottimo" sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma 4,".

4. All'articolo 33, comma 2, della l.r. 12/1996, la lettera g) è sostituta dalla seguente:

"g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo al coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, corredata dalla dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lett. c);".

5. All'articolo 33, comma 3, della l.r. 12/1996, le parole "provvedono all'esclusione" sono sostituite dalle parole "possono stabilire, nel bando di gara, l'esclusione".

6. Il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"4. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4, comma 3, accerta le condizioni di cui al comma 2 e provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, previa verifica dell'eventuale anormalità dei prezzi di subappalto ai sensi dell'art. 25, comma 9; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.".

Art. 29

(Modificazioni all'articolo 34 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della l.r. 12/1996, dopo le parole "entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva" sono inserite le parole "o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"1bis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.".

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"2bis. Le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) le cauzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte, per le imprese certificate, del cinquanta per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 4 dell'art. 25.".

4. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è abrogato.

5. All'articolo 34, comma 5, della l.r. 12/1996, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Il capitolato speciale d'appalto definisce entità e caratteristiche della polizza assicurativa in funzione del valore economico dell'opera nonché delle caratteristiche e dei rischi connessi alle modalità di esecuzione dei lavori.".

6. All'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della l.r. 12/1996, dopo le parole "di cui all'art. 32" sono aggiunte le seguenti parole: "comma 1, lett. c),".

7. Dopo il comma 8 dell'articolo 34 della l.r. 12/1996 è aggiunto il seguente:

"8bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua eventuale riattivazione nei casi di cui all'art. 11, comma 4, cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia superiore al quinquennio.".

Art. 30

(Modificazioni all'articolo 37 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, il soggetto promotore di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione dell'opera, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36.".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 37 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"10bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione la normativa contenuta negli artt. 37bis e seguenti della l. 109/1994, introdotti dalla l. 415/1998.".

Art. 31

(Modificazioni all'articolo 38 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale approva il piano annuale dei lavori di cui al comma 1 predisposto dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. Il piano annuale dei lavori in economia e il piano degli interventi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta), anche se approvati con specifico provvedimento della Giunta regionale, costituiscono parte integrante del piano regionale operativo di cui all'art. 8.".

Art. 32

(Modificazioni all'articolo 39 della l.r. 12/1996)

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 12/1996 sono abrogate.

2. All'articolo 39, comma 3, lettera a), della l.r. 12/1996, le parole "della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 2, e" sono soppresse.

3. All'articolo 39, comma 3, lettera b), della l.r. 12/1996, la parola "programma" è sostituita dalla parola "piano".

4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso;".

5. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32, che esulano dalla competenza dei dirigenti;".

6. All'articolo 39, comma 3, lettera g), della l.r. 12/1996, le parole "e la tenuta" sono soppresse.

7. All'articolo 39, comma 3, la lettera l) della l.r. 12/1996 è abrogata.

8. All'articolo 39, comma 4, lettera a), della l.r. 12/1996, le parole "piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6," sono soppresse e le parole "programma regionale operativo" sono sostituite dalle parole "piano regionale operativo".

9. All'articolo 39, comma 4, lettera b), della l.r. 12/1996, le parole "nonché delle progettazioni di cui agli artt. 7 e 8" sono sostituite dalle parole "comma 4;".

Art. 33

(Modificazioni all'articolo 40 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 40, comma 1, della l.r. 12/1996, le parole "dei lavori pubblici" sono sostituite dalle parole "competente in materia di opere pubbliche".

2. All'articolo 40, comma 3, lettera a), della l.r. 12/1996, le parole "del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6," sono soppresse e le parole "programma regionale operativo" sono sostituite dalle parole "piano regionale operativo".

3. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"h) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori.".

4. I commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 40 della l.r. 12/1996 sono abrogati.

Art. 34

(Modificazioni all'articolo 41 della l.r. 12/1996)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è abrogata.

2. La lettera a) del comma 8 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"a) raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3;".

3. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 41 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"c) agli appalti, agli eventuali subappalti e concessioni ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.".

Art. 35

(Modificazioni all'articolo 42 della l.r. 12/1996)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 12/1996 è inserito il seguente:

"2bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla Giunta regionale dalla Consulta, di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali.".

Art. 36

(Modificazioni all'articolo 43 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 43, comma 4, della l.r. 12/1996, la parola "programma" è sostituita dalla parola "piano".

Art. 37

(Modificazioni all'articolo 44 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, la Regione promuove e sostiene la diffusione della qualità tra i soggetti affidatari di lavori pubblici i quali devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.".

2. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Il sistema di qualificazione di cui all'art. 23, comma 1, si uniforma a quanto previsto dall'art. 8 della l. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla l. 415/1998.".

3. I commi 3, 4, e 5 dell'articolo 44 della l.r. 12/1996 sono abrogati.

Art. 38

(Modificazioni all'articolo 45 della l.r. 12/1996)

1. Il comma 7 dell'articolo 45 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

"7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della funzione di direzione lavori, del coordinamento in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta, o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della l.r. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.".

Art. 39

(Modificazioni all'articolo 46 della l.r. 12/1996)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

"c) ai lavori pubblici già previsti in atti pianificatori approvati e le cui progettazioni esecutive sono state affidate prima della data di entrata in vigore della presente legge.".

2. All'articolo 46, comma 4, della l.r. 12/1996, le parole da "legge regionale" a "altre manifestazioni)" sono sostituite dalle parole "l.r. 47/1994".

Art. 40

(Modificazioni all'articolo 47 della l.r. 12/1996)

1. All'articolo 47, comma 2, primo periodo, della l.r. 12/1996, la parola "9" è soppressa.

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 47 della l.r. 12/1996 sono abrogati.

Art. 41

(Abrogazione dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1991, n. 9, è abrogato.

Art. 42

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.