Legge regionale 10 maggio 1993, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 10 05 1993

Bollettino ufficiale 18 5 1993 n. 22

Autorizzazione di maggiore spesa per l’anno 1993 per l’applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 59 "Interventi per lo sviluppo dell’attività di autotrasporto merci in conto terzi".

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1993, la maggior spesa di lire 1000 milioni per l’applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 59 recante " interventi per lo sviluppo dell’attività di autotrasporto merci in conto terzi ".

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. La spesa prevista dall’articolo 1 graverà sul capitolo 48260 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante la riduzione di lire 1000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull’intervento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’esercizio 1993, relativo agli interventi per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi produttivi (Area sviluppo economico - Servizi per lo sviluppo dei settori produttivi - D 1.1.1.).

Art. 3

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 1.000.000.000

b) in aumento

programma regionale 2.2.2.14.

codificazione 2.1.2.4.3.3.09.18.05

cap. 48260 " Contributi in conto capitale alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi

Legge regionale 8 agosto 1989, n. 59

Legge regionale 10 maggio 1993, n. 29 "

L. 1.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.