Legge regionale 30 luglio 1991, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 30 07 1991

Bollettino ufficiale 6 8 1991 n. 35

Concessione di contributi annui al Circolo ricreativo ente Regione (CRER) per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali.

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l’esercizio 1991, contributi ordinari al Circolo ricreativo ente Regione ( CRER) per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative ed assistenziali, per una spesa di lire 70.000.000.

2. Per gli esercizi 1992 e 1993 la spesa autorizzata è, rispettivamente, di lire 100.000.000 e di lire 120.000.000.

Art. 2

1. I contributi sono liquidati annualmente dalla Giunta regionale nella misura massima di L. 20.000 per ogni dipendente regionale e insegnante in servizio presso l'Amministrazione regionale e nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Valle d’Aosta alla data del 1o gennaio di ogni anno, previa presentazione da parte del Consiglio direttivo del CRER del conto consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio preventivo e del programma di attività per l’anno in corso.

Art. 3

1. Oltre ai contributi di cui agli articoli 1 e 2, possono essere liquidati al CRER contributi straordinari in relazione all’organizzazione di specifiche attività o manifestazioni.

Art. 4

1. La Giunta regionale, a richiesta del consiglio direttivo del CRER e con l’approvazione dell’interessato, può distaccare un dipendente regionale ogni mille dipendenti di ruolo tra regionali ed insegnanti, presso l’ufficio del Circolo stesso.

2. Al dipendente distaccato sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita.

Art. 5

1. È abrogata, in particolare, la legge regionale 20 maggio 1987, n. 38.

Art. 6

1. Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, valutate in lire 70 milioni per il 1991 e in complessive lire 220 milioni per il 1992 e il 1993, graveranno sul capitolo 22300 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1991, che presenta la disponibilità di lire 45 milioni e sui corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.

2. Alla copertura del maggiore onere di lire 25 milioni per l’anno 1991 si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’accertamento iscritto all’allegato n. 8 del bilancio di previsione 1991 (Servizi ed uffici della Regione - Piante organiche - A. 0.6.). In detto stanziamento risulta quindi la minor somma di lire 1.105 milioni.

3. Alla copertura degli oneri per gli anni 1992- 1993 si provvede mediante utilizzo per lire 220 milioni delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67000 del bilancio pluriennale 1991 - 1993.

4. A decorrere dal 1994 gli oneri necessari saranno determinati con leggi di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).

Art. 7

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 67000 " Fondo globale per finanziamento di spese correnti " lire 25.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 22300 " Contributi al Circolo ricreativo ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali ".

LR 30 luglio 1991, n. 29 lire 25.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.