Legge regionale 29 maggio 1989, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 29 05 1989

Bollettino ufficiale 6 6 1989 n. 25

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Disposizioni concernenti il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali.

Art. 1

(Riserva di legge)

1. In armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante " legge quadro sul pubblico impiego", e in particolare con quanto stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 26, e in attesa della legge di riforma della dirigenza pubblica, resta disciplinato dalla legge regionale il trattamento economico e normativo del personale regionale assimilato di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 (norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Recepimento dell’accordo contrattuale per il triennio 1985/1987).

Art. 2

(Trattamento economico del personale

non inquadrato nei livelli funzionali)

1. Con decorrenza dal primo gennaio 1988, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali č attribuito rispettivamente il trattamento economico previsto per le qualifiche di Dirigente superiore e di Primo dirigente dell’amministrazione civile dello Stato, dal decreto legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito in legge 11 luglio 1986, n. 341, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

2. A decorrere dalla stessa data, al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vice dirigenziali del Corpo Forestale Valdostano, l’indennitą mensile di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 74, concernente norme sul Corpo Forestale Valdostano, compete in misura uguale a quella delle corrispondenti qualifiche del personale statale.

3. Nel caso di ulteriori modificazioni del trattamento economico dei Dirigenti dell’Amministrazione civile dello Stato, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale, entro tre mesi, la proposta di adeguamento, nel rispetto della competenza legislativa della Regione in materia di ordinamento del personale.

Art. 3

(Funzioni di vicedirigente)

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regionale, sono aggiunti i seguenti commi: " Ai vice dirigenti spettano inoltre le attribuzioni previste dalle lettere a) ed e), fino all’importo di 50 milioni di lire, e dalle lettere b) e c) del successivo articolo 19.

Si applicano altresģ ai vice dirigenti le disposizioni di cui ai successivi articoli 18, 21 e 22".

Art. 4

(Norma transitoria)

1. In attesa che la Regione Provveda, nell’ambito del rinnovo del contratto per il personale regionale per il triennio 1988/1990, all’istituzione di qualifiche direttive e ad una nuova disciplina dell’accesso alle qualifiche dirigenziali, non possono essere creati nuovi posti nč banditi concorsi per l’inquadramento nei ruolo vicedirigenziali.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 3.842 milioni per l’anno 1989, ed in annue Lire 1.921 milioni a decorrere dall’anno 1990 graverą sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, come indicato al successivo articolo 6.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione per Lire 3.842 milioni dello stanziamento previsto al capitolo 50000 " fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) a valere sull’accantonamento iscritto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso concernente " rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttivitą ".

Su detto intervento risulta, quindi, disponibili la minor somma di Lire 6.158.000.000;

- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per Lire 3.842 milioni delle disponibilitą gią iscritte al programma 1.2. personale regionale del bilancio pluriennale 1989/1991;

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" L. 3.842.000.000

in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi e altri assegni fissi" L. 1.338.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi" L. 402.000.000

Cap. 20950 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione" L. 184.000.000

Cap. 20951 " Contributi diversi a carico dell’Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione" L. 22.000.000

Cap. 21200 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale" L. 1.338.000.000

Cap. 21201 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli, stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale" L. 402.000.000

Cap. 21355 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - stipendi e altri assegni fissi". L. 55.000.000

Cap. 21356 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi ed altri assegni fissi" L. 17.000.000

Cap. 21360 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent" L. 10.000.000

Cap. 21361 " Contributi diversi a carico dell’Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servii di controllo regionale sulla gestione appaltata della casa da Gioco di Saint-Vincent" L. 2.000.000

Cap. 21380 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent" L. 55.000.000

Cap. 21381 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli, stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent" L. 17.000.000

Totale in aumento L. 3.842.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.