Legge regionale 30 giugno 1986, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 30 06 1986

Bollettino ufficiale 21 07 1986 n. 9, 1° S.S. al n. 17 del 14 07 1986

Ulteriore finanziamento, per l'anno 1986, della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71: "Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate", č autorizzata, limitatamente all'anno 1986, la spesa di lire 5.000.000.000.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sui capitoli 42560 e 22832 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio di previsione per l'anno 1986.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 5.000.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 42560 Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio -assistenziali (legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71) L. 1.800.000.000

Cap. 22832 Contributi agli enti locali per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio - assistenziali (legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71 e legge regionale 7 maggio 1985, n. 29) L. 3.200.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.