Legge regionale 8 maggio 1979, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 08 05 1979

Bollettino ufficiale 14 5 1979 n. 5

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39.

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

(Ordinamento alla professione)

"Alla disciplina e all'organizzazione delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta sovraintende l'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti in conformità alle norme della presente legge".

Art. 2

L'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Nella Regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di guida alpina e di portatore alpino, di cui all'articolo 123 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli artt. 234 e 237 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, è subordinato ad autorizzazione a norma della presente legge.

L'apertura di corsi e scuole di alpinismo, anche solo stagionali e, in genere, l'esercizio della professione in Valle d'Aosta, anche solo stagionale, con reclutamento in loco dei clienti o invitando questi ultimi a recarsi nella Regione, costituisce esercizio stabile della professione ai fini delle disposizioni della presente legge.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa, per i cittadini residenti in Valle d'Aosta, dal comune di residenza del richiedente.

Per i cittadini residenti in altre Regioni o all'estero l'autorizzazione di cui al primo comma è concessa dal comune nel quale essi intendono svolgere la loro attività.

I consigli comunali della Valle d'Aosta determinano procedure e competenze degli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di cui ai commi terzo e quarto".

Art. 3

Dopo l'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 2 bis - esercizio saltuario della professione. L'esercizio saltuario della professione da parte di guide o portatori alpini, provenienti con i loro clienti da altre Regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 2, ma è subordinato all'osservanza delle norme di cui al successivo articolo 5, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di leggi dello Stato italiano, di altre Regioni o province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza".

Art. 4

L'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 - condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli artt. 11, primo comma e 23, secondo comma del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza di corsi e dal superamento degli esami tecnico pratici organizzati dalla Regione a norma del successivo articolo 9 - secondo comma - lettera a), ovvero, per coloro che provengono da altre Regioni, dai corrispondenti certificati rilasciati dal Club Alpino Italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge;

d) idoneità psico - fisica, risultante da apposito certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore a tre mesi;

e) buona conoscenza della zona in cui il richiedente aspira ad esercitare la professione, risultante dalla frequenza ai corsi e dal superamento degli esami di cui alla lettera c) o, per coloro che provengono da altre Regioni, dall'esito favorevole di apposito esame sostenuto di fronte ad una commissione nominata e presieduta dall'Assessore regionale al turismo e composta da due guide, designate una dall'Unione valdostana guide di alta montagna, di cui al successivo articolo 8, e una dall'Associazione Guide Alpine Italiane;

f) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o della licenza elementare per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957;

g) età minima di diciotto anni per i portatori, di venticinque anni per le guide; età massima di sessanta anni".

Art. 5

L'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 - procedura per l'autorizzazione.

Le domande per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 devono essere inoltrate al Comune competente a norma della presente legge.

Il silenzio dell'Amministrazione comunale, protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma precedente".

Art. 6

Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Articolo 4 bis - revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è revocata in ogni tempo, con provvedimento del comune che l'aveva concessa, allorchè l'interessato abbia perduto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d), del precedente articolo 3".

"Articolo 4 ter - tessera personale.

Le guide e i portatori esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta devono munirsi di una tessera personale, ove sono trascritti gli estremi dell'autorizzazione. La tessera è rilasciata dal comune concedente, su modelli predisposti a cura dell'Assessorato regionale del turismo, ed è soggetta a vidimazione biennale da parte del comune stesso.

In sede di vidimazione si accerta la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a), b) e d).

Per le guide e i portatori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età è prescritto ogni anno l'accertamento della idoneità psico - fisica di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), con conseguente vidimazione annuale della tessera personale".

Art. 7

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente: "Le società locali riconosciute a norma del successivo articolo 10 o, dove queste non vi siano, l'Unione valdostana guide di alta montagna di cui al successivo articolo 8, stabiliscono, per le rispettive zone, quali salite debbono considerarsi di primo ordine e quali di secondo ordine".

Art. 8

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Lo statuto e i regolamenti dell'Unione e le successive modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale".

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale

11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Lo stesso diritto è riconosciuto altresì alle guide e ai portatori, residenti in Valle d'Aosta, che abbiano cessato dall'esercizio della professione dopo almeno venti anni di servizio, svolto per almeno dieci anni nella Regione, nonché alle guide e ai portatori che si trovino nelle condizioni di cui al successivo articolo 14".

Il 5° comma dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente: "La revisione dei conti dell'Unione è affidata ad apposito organo collegiale di cui lo statuto dell'Unione stessa disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo. Nel caso di accertate gravi deficenze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Unione, gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo".

Art. 9

Il 7° comma dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente: "Gli statuti delle società locali riconosciute a norma del presente articolo indicheranno i comuni compresi nella rispettiva zona e saranno approvati dall'Unione valdostana guide di alta montagna e dall'Assessore regionale al turismo, che ne accerteranno l'armonia con i principi della presente legge e con lo statuto ed i regolamenti dell'Unione stessa".

L'8° comma dell'articolo 10 della predetta legge regionale è abrogato.

Art. 10

L'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

(Soccorso alpino valdostano)

"Per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di soccorso alpino nella Valle d'Aosta è costituito il " Soccorso Alpino Valdostano ", ente a base associativa, fornito di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale al turismo.

Esso opera da solo o d'intesa col Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Club Alpino Italiano o con altri organismi.

Sono, di diritto, soci effettivi dell'ente " Soccorso Alpino Valdostano " tutte le guide e i portatori in attività di servizio che sono soci dell'Unione valdostana guide alta montagna; sono ammessi inoltre come soci aggiunti i maestri di sci o altri volontari la cui richiesta di iscrizione sia accolta dagli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano a norma di statuto.

Partecipano all'assemblea del Soccorso Alpino Valdostano con voto deliberativo i soci effettivi; i soci aggiunti possono partecipare senza diritto di voto.

Lo statuto del Soccorso Alpino Valdostano e i regolamenti che disciplinano il servizio di soccorso sono deliberati dall'assemblea a maggioranza dei soci effettivi, e sono approvati dalla Giunta regionale.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha un bilancio proprio, alimentato dai compensi per le prestazioni di soccorso, dai contributi erogati dalla Regione a norma del successivo articolo 18 e da ogni altra eventuale entrata.

La revisione dei conti del Soccorso Alpino Valdostano è affidato ad apposito organo collegiale di cui lo statuto del Soccorso Alpino Valdostano medesimo disciplina composizione e funzionamento; di detto organo fa parte di diritto un componente designato dall'Assessore regionale al turismo.

Nel caso di accertate gravi deficenze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, gli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano, nominati e funzionanti a norma di statuto, possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale al turismo.

Con il medesimo decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario straordinario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi direttivi.

Le tariffe per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso e le indennità spettanti a coloro che prendono parte alle operazioni di soccorso sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale al turismo, su proposta del Soccorso Alpino Valdostano".

Art. 11

Il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Presso l'Unione Valdostana guide di alta montagna è costituito un fondo di previdenza, alimentato dai contributi degli iscritti, da quelli erogati dalla Regione a norma della lettera d) del successivo articolo 18, nonché da altre eventuali entrate. Il fondo è amministrato dall'Unione in base ad apposito regolamento da essa deliberato e approvato dalla Giunta regionale".

Art. 12

All'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli assegni ordinari e speciali di invalidità non sono cumulabili con l'assegno di anzianità di cui al precedente articolo 13.

I titolari di assegno ordinario di invalidità, al compimento del 60° anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, semprechè in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 13.

I titolari di assegno speciale di invalidità, al compimento del 60° anno di età, hanno diritto a percepire, in sostituzione di detto assegno, l'assegno di anzianità, anche se non siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 13".

Art. 13

Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'anzianità di esercizio della professione, sono computati in ogni caso i periodi di inattività conseguenti ad infortunio avvenuto o a malattia contratta in servizio o per causa di servizio, nonché i periodi di interruzione della professione dovuti al servizio militare prestato in tempo di guerra o prestato comunque in adempimento di obblighi di legge".

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Gli assegni di anzianità e gli assegni ordinari e speciali di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'ufficio competente o, nel caso in cui l'invalidità risulti in sede di accertamento periodico dell'idoneità psico - fisica all'esercizio della professione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale accertamento ha avuto luogo.

Decorrono peraltro dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli assegni di anzianità e reversibilità a favore delle guide o dei portatori o dei loro familiari che vi abbiano diritto ai sensi rispettivamente dell'articolo 13, 6° comma e dell'articolo 15, 7° comma".

Dopo il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Salvo il caso delle guide e dei portatori iscritti all'Unione ai sensi del successivo articolo 21, sono computati come periodi di anzianità di servizio utili ai fini del conseguimento degli assegni di cui agli artt. 13, 14 e 15 esclusivamente i periodi per i quali la guida o il portatore ha adempiuto agli obblighi di contribuzione al fondo di cui all'articolo 12".

Art. 14

La lettera b) dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"b) eroga contributo annuo all'ente " Soccorso Alpino Valdostano " a pareggio del bilancio relativo all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di soccorso alpino. A tale fine la Regione, sulla base del bilancio preventivo presentato dal Soccorso Alpino Valdostano, eroga all'inizio di ogni anno un contributo a titolo di anticipazione, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'approvazione del conto consuntivo".

La lettera d) del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituita dalla seguente:

"d) eroga un contributo annuo a favore del fondo di cui all'articolo 12, in misura non superiore all'80 percento della cifra totale da erogare sotto forma di assegni di anzianità, di assegni ordinari e speciali di invalidità permanente, di assegni di reversibilità, aumentata dei costi generali di gestione del fondo di previdenza, nonché dell'importo dei premi relativi alla polizza di assicurazione stipulata dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna al fine di far fronte ai rischi di invalidità temporanea, nei termini previsti dall'articolo 12, lettera d) e dall'articolo 17".

All'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"I contributi di cui al presente articolo sono concessi con delibera della Giunta regionale entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale".

Le modifiche di cui al precedente secondo comma trovano attuazione a decorrere dal primo gennaio 1978.

Art. 15

A partire dall'anno finanziario 1979 gli stanziamenti per le spese per i contributi di cui all'articolo 18, lettere a) e c), della predetta legge regionale n. 39 del 1975 sono unificati in un solo capitolo di spesa con la seguente denominazione:

"Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per guide e portatori alpini e per il funzionamento della stessa Unione Valdostana guide di alta montagna (articolo 18 lettere a) e c) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)".

La Regione è autorizzata ad erogare contributi anche per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento da svolgersi in esercizi successivi a quelli in corso, fermo restando che l'ammontare globale del contributo regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo rendiconto, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera a) dell'articolo 18, primo comma della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39.

Art. 16

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:

"I portatori iscritti all'Unione e alle società locali riconosciute a norma rispettivamente del primo e del quarto comma del presente articolo possono continuare a farne parte anche se non abbiano ottemperato e non ottemperino alle condizioni di cui al 6° comma dell'articolo 8".

All'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è aggiunto il seguente comma:

"Alle guide e ai portatori iscritti all'Unione ai sensi del precedente secondo comma, e che abbiano cessato dall'esercizio della professione a seguito di sopraggiunta invalidità permanente, è riconosciuto, in deroga al disposto di cui al primo comma dell'articolo 14, il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità permanente, anche se non abbiano esercitato la professione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa".

Art. 17

Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale al turismo provvede alla convocazione dell'Assemblea delle guide e dei portatori soci dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna in attività di servizio per l'approvazione dello statuto del Soccorso Alpino Valdostano.

Il Soccorso Alpino Valdostano s'intende legalmente costituito e subentra in tutti i diritti, attività e passività già pertinenti alla sezione "Soccorso Alpino Valdostano" dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, non appena siano costituiti i suoi organi direttivi a norma di statuto.

Fino a quando non siano costituiti gli organi direttivi del Soccorso Alpino Valdostano, al servizio soccorso alpino provvede la sezione "Soccorso Alpino Valdostano" dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, e si applica la disciplina prevista nel testo originario degli artt. 11 e 18 lettera b) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, nonché nello statuto e nei regolamenti dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.

Art. 18

Per l'attuazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è autorizzata la maggior spesa annua di lire 93.000.000 il cui onere graverà sui capitoli 9340, 9385 e 9400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Il finanziamento della maggior spesa di lire 93.000.000 è assicurato da una maggior entrata di pari importo accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978.

Per gli anni successivi si provvederà al finanziamento della maggiore spesa sopraindicata con legge di bilancio.

Art. 19

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

variazioni in aumento

Cap. 195 - Proventi della Casa da gioco di Saint - Vincent L. 93.000.000

PARTE SPESA

variazioni in aumento

Cap. 9340 - Contributo per il finanziamento dell'Unione valdostana guide di alta montagna (articolo 18, lettera c) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) L. 18.000.000

Cap. 9385 - Contributi per il funzionamento del soccorso alpino valdostano (articolo 18, lettera b), legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) L. 45.000.000

Cap. 9400 - Contributi per il fondo di previdenza dell'Unione valdostana guide di alta montagna (articolo 18, lettera d), legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) L. 30.000.000

Totale L. 93.000.000

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.