Legge regionale 23 giugno 1975, n. 29 - Testo vigente

Legge regionale 23 giugno 1975, n. 29

Inquadramento in ruolo del personale docente non di ruolo delle scuole materne della Regione.

(B.U. 25 giugno 1975, n. 8, S.O.).

Art. 1.

Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne della Regione, con incarico a tempo indeterminato conferito a decorrere dall'anno scolastico 1973/ 1974 o dall'anno scolastico 1974/ 1975, sono nominate in ruolo a domanda previo accertamento delle condizioni indicate nel successivo articolo 2.

La decorrenza giuridica della nomina ha effetto dal 1° settembre 1974 per le insegnanti incaricate dall'anno scolastico 1973/ 1974 e dal 1° settembre 1975 per le insegnanti incaricate dall'anno scolastico 1974/ 1975. Gli effetti economici decorreranno in entrambi i casi dal 1 settembre 1975.

Art. 2.

Per essere nominate a ruolo le insegnanti di cui al precedente articolo debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver prestato servizio senza demerito;

- aver seguito, durante l'anno scolastico 1974/ 1975, per il periodo di un mese esercitazioni didattiche secondo le modalitą e nelle localitą stabilite dall'Assessore alla Pubblica Istruzione. Sono esonerate da tale obbligo le insegnanti in possesso del brevetto di "monitrice de colonie de vacance";

- aver partecipato ad uno "stage" di formazione, che si svolgerą nella seconda quindicina del mese di giugno 1975, organizzato dall'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, sentiti i Sindacati della scuola.

Le domande per l'ammissione in ruolo debbono essere presentate nei termini e con le modalitą che saranno stabiliti con ordinanza dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 1975, sentiti la Giunta Regionale, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione ed i Sindacati della scuola.

Con la stessa ordinanza l'Assessore fissa i criteri per l'assegnazione definitiva della sede.

Per la nomina in ruolo prevista dalla presente legge si deroga ai limiti di etą stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Sino a quando lo stato giuridico del personale insegnante delle scuole materne della Regione non sarą disciplinato con apposita legge regionale, al personale medesimo si applicano le norme in vigore per il corrispondente personale insegnante delle scuole materne statali.