Legge regionale 31 agosto 1972, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204, SULLA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI.

Art. 1

La Regione provvede, secondo le modalitą di cui agli articoli seguenti, ad integrare l’assegno di natalitą previsto nel titolo III della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, concernente la tutela delle lavoratrici madri.

Art. 2

Alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attivitą commerciali di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954 n. 1136, 29 dicembre 1956 n. 1533 e 27 novembre 1960 n. 1397, residenti in Valle d’Aosta, č concesso, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno integrativo regionale, una volta tanto, nella misura di lire trentamila, con effetto a decorrere dal primo luglio 1972.

Art. 3

L’assegno integrativo di cui al precedente articolo č concesso in un’unica soluzione con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale alla Sanitą e Assistenza Sociale.

Art. 4

Per ottenere la concessione dell’assegno integrativo deve essere presentata all’Assessorato Regionale della Sanitą e Assistenza Sociale, a cura dell’interessata, apposita domanda, in carta libera, entro centoventi giorni successivi al parto o all’aborto, con allegata dichiarazione rilasciata dalle competenti Casse Mutue di Malattia da cui risulti che la richiedente ha inoltrato alle Casse Mutue stesse analoga domanda a’ sensi dell’articolo 24 della legge statale sopracitata e che č in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’assegno previsto dalla legge stessa.

Art. 5

Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, previste in annue lire cinquemilioni, saranno imputate all’apposito seguente capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione.

Per l’anno finanziario 1972 č approvata l’istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo 754 di spesa (" Spesa per la corresponsione di un assegno integrativo di natalitą alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attivitą commerciali "), capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di Lire 5.000.000, somma da prelevare dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento ").

Art. 6

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.