Legge regionale 11 novembre 1970, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 11 11 1970

Bollettino ufficiale 14 11 1970 n. 10

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO PRIMO LUGLIO 1964 - 31 DICEMBRE 1964.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

TABELLA RISTRUTTURATA

SITUAZIONE DI CASSA.

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1963- 1964: L. 3.416.178.577.

Riscossioni nell’esercizio secondo semestre 1964: L. 4.525.095.024.

Totale delle riscossioni: L. 8.941.273.601.

Pagamenti nell’esercizio secondo semestre 1964: L. 6.047.182.448.

Fondo di cassa al 31 dicembre 1964: L. 2.894.091.153.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Fondo di cassa al 31 dicembre 1964: L. 2.894.091.153.

Residui attivi al 31 dicembre 1964: L. 4.004.257.723.

Totale dell’attivo al 31 dicembre 1964: L. 6.898.348.876.

Residui passivi al 31 dicembre 1964: L. 7.081.859.955.

Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1964: L. 183.511.079.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Passivo netto di inventario al 30 giugno 1964: L. 2.115.022.208.

Variazioni attive nell’esercizio secondo semestre 1964: //

In aumento dell’attivo: L. 2.229.562.418; //

In diminuzione del passivo: L. 1.715.382.912.

Totale delle variazioni attive: L. 3.944.945.330.

Totale dell’attivo: L. 1.829.923.122.

Variazioni passive nell’esercizio secondo semestre 1964:

in diminuzione dell’attivo: L. 1.997.084.602; //

in aumento del passivo: L. 1.853.679.164.

Totale delle variazioni passive: L. 3.850.763.766.

Passivo netto d’inventario al 31 dicembre 1964: L. 2.020.840.644.

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

- per entrate di competenza accertate L. 6.237.921.250

delle quali:

- riscosse per entrate di competenza L. 4.492.207.304

- rimaste da riscuotere L. 1.745.713.946

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nello esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed accertate in L. 6.304.704.675

delle quali:

- pagate L. 4.451.025.511

- rimaste da pagare L. 1.853.679.164

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA: RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964

- ENTRATE L. 6.237.921.250

- SPESE L. 6.304.704.675

- Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio secondo semestre 1964 L. 66.783.425

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 4.004.257.723 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 3.422.431.497

- Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1963- 1964 e precedenti L. 131.000.000

Differenza L. 3.291.431.497

- Residui attivi riscossi in conto esercizio 19631964 e precedenti L. 1.032.887.720

- Residui attivi esercizio 1963- 1964 e precedenti rimasti da riscuotere al 31- 12- 1964 L. 2.258.543.777

- Residui attivi accertati in conto esercizio secondo semestre 1964 (articolo 2) L. 1.745.713.946

Totale residui attivi al 31- 12- 1964 L. 4.004.257.723

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964 sono riassunti ed approvati in complessive Lire 7.081.859.955 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 6.833.667.878

- Residui passivi pagati in conto esercizio 19631964 e precedenti L. 1.596.156.937

Differenza L. 5.237.510.941

- Residui passivi esercizio 1963- 1964 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 9.330.150

- Residui passivi esercizio 1963- 1964 e precedenti rimasti da pagare al 31- 12- 1964 L. 5.228.180.791

- Residui passivi accertati in conto esercizio secondo semestre 1964 (articolo 3) L. 1.853.679.164

- Totale residui passivi al 31- 12- 1964 L. 7.081.859.955

Art. 7

(SITUAZIONE FINANZIARIA)

È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 183.511.079 il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario secondo semestre 1964, risultante come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

VARIAZIONI MIGLIORATIVE.

Avanzo degli esercizi precedenti: L. 4.942.196.

Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6): L. 9.330.150.

Totale delle variazioni migliorative: L. 14.272.346.

VARIAZIONI PEGGIORATIVE.

Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4): L. 66.783.425.

Peggioramento della gestione dei residui attivi (articolo 5): L. 131.000.000.

Totale variazioni peggiorative: L. 197.783.425.

Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio primo luglio 1964 - 31 dicembre 1964: L. 183.511.079.

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1964 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

TABELLA RISTRUTTURATA

ATTIVO.

Beni immobili: L. 2.288.715.813.

Beni mobili: L. 811.510.416.

Crediti diversi: L. 8.470.092.293.

Totale dell’attivo: L. 11.570.318.522.

PASSIVO.

Mutui passivi: L. 5.863.039.836.

Debiti diversi: L. 7.728.119.330.

Totale del passivo: L. 13.591.159.166.

Passivo netto d’inventario al 31 dicembre 1964: L. 2.020.840.644.

Art. 9

À sensi dell’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1964 n. 13, è convalidato il prelievo della somma di lire diecimilioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte, sul capitolo 49 del bilancio, a nuove e maggiori spese come da provvedimento della Giunta Regionale n. 2127 in data 31- 12- 1964.

Art. 10

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.