Legge regionale 10 novembre 1967, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 10 11 1967

Bollettino ufficiale 28 11 1967 n. 11

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELLE SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE DELLA CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA.

Art. 1

Č approvata la concessione di un contributo regionale di quindicimilioni alla Societą " Centrale Laitiere d’Aoste ", con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del Latte di Aosta e dell’annesso caseificio.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di lire quindicimilioni di cui al precedente articolo si provvede mediante la seguente variazione agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967:

Variazione in aumento alla parte ENTRATA

Lo stanziamento del capitolo 49 (compartecipazione sui proventi delle tasse sulle automobili) č aumentato dell’importo di lire 15.000.000.

Variazione in aumento alla parte SPESA

Lo stanziamento del capitolo 196 (Contributi ad Enti, Consorzi ed istituzioni varie che svolgono attivitą interessanti l’agricoltura) č aumentato dell’importo di lire 15.000.000.

Art. 3

Il versamento del contributo di cui all’articolo 1 della presente legge sarą disposto con deliberazione della Giunta Regionale e con imputazione della relativa spesa al capitolo 196 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1967.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.