Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29 - Testo vigente
Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29
Proroga, per l'anno 2011, degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle societą cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare. Contributi per la realizzazione di interventi in materia sociale e per il sostegno economico delle famiglie. Autorizzazione di spesa per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
(B.U. del 20 dicembre 2011, n. 52)
(Proroga degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle societą cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare)
1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria (2011/C 6/05) e del relativo quadro di riferimento statale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalitą di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2011, n. 13, e autorizzato, per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, con decisione SA 32036 (N2010) della Commissione europea, del 20 dicembre 2010, la concessione degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle societą cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare, di cui al capo II della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi), č prorogata fino al 31 dicembre 2011.
2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 č determinato in euro 1.060.000 per l'anno 2011.
3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unitą previsionali di base 1.10.3.10. (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) e 1.10.3.20. (Interventi finalizzati alla promozione di investimenti nel settore agricolo e agroalimentare).
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante l'utilizzo della risorsa iscritta nello stesso bilancio nell'UPB 1.15.1.10. (Oneri per interessi).
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le variazioni necessarie.
(Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per la ristrutturazione di un immobile da destinare a struttura socio-sanitaria. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)
1. (1)
2. Per la ristrutturazione dello stabile di cui all'articolo 27 della l.r. 9/2008, come modificato dal comma 1, la Regione č autorizzata ad erogare, nell'anno 2011, un contributo straordinario al Comune di Brusson pari ad un massimo di euro 3.300.000, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unitą previsionale di base 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali) e al suo finanziamento si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 nell'ambito della medesima UPB 1.4.2.20.
4. L'allegato A alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), gią modificato dalla legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013), č ulteriormente modificato nelle misure indicate nell'allegato A alla presente legge.
5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Concessione di contributi annuali a fondo perduto finalizzati a sostenere finanziariamente le famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalitą di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), č rideterminata, per l'anno 2011, in euro 19.000.000.
2. Il maggiore onere di cui al comma 1, di importo pari a euro 1.300.000, č finanziato con le disponibilitą presenti sul fondo di gestione speciale FINAOSTA S.p.A., di cui alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societą finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n.16).
(Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni agli articoli 6 e 30 della l.r. 40/2010)
1. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), gią stimata per l'anno 2011 in euro 1.500.000 dal comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 40/2010, č incrementata di euro 500.000.
2. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, gią determinata in euro 28.716.095 per l'anno 2011 dal comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 40/2010, č incrementata di euro 1.000.000 (Area omogenea 1.8.1 - Fondo regionale per le politiche sociali).
3. Al finanziamento del maggior onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'UPB 1.8.2.10 (Provvidenze a ciechi, sordomuti, invalidi civili, ex combattenti).
(Indennitą di disagio per il servizio prestato dai vigili del fuoco al Traforo del Monte Bianco)
1. Per il pagamento al personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dell'indennitą di disagio per il servizio al Traforo del Monte Bianco prestato nel periodo 2002/2006, in applicazione dell'articolo 20 del contratto decentrato di lavoro sottoscritto in data 29 aprile 2004, č autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 870.000.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unitą previsionale di base 1.02.1.10. (Trattamento economico del personale regionale).
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A
INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(articolo 2)
U.P.B 1.4.2.20 "Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali" |
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Leggi di settore |
Oggetto |
Importi in diminuzione anno 2011 |
l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 - art. 17 (l.r. 15 dicembre 2003, n. 21 - art. 17) |
Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili. |
3.300.000,00 |
U.P.B 1.4.2.20 "Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali" |
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Legge di settore |
Oggetto |
Importi in aumento anno 2011 |
l.r. 12 dicembre 2011, n. 29 - art. 2 (l.r. 15 aprile 2008, n. 9 - art. 27) |
Trasferimento straordinario al Comune di Brusson per l'acquisto di parte di un immobile e per la ristrutturazione dello stesso, da destinare alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria. |
3.300.000,00 |
· (1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 27 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.