Legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 - Testo storico

Legge regionale 8 settembre 1999, n. 28

Bollettino Ufficiale regionale 10 09 1999 n. 40

Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

Art. 1

(Finalità e princìpi)

1. La presente legge detta norme per il contenimento della spesa a carico del bilancio del Consiglio regionale, in materia di previdenza dei consiglieri regionali, e costituisce l'Istituto dell'assegno vitalizio, di seguito denominato Istituto, in analogia a quanto previsto per i membri della Camera dei Deputati.

2. Ai consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta spetta, oltre al trattamento indennitario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come modificato dalla presente legge, la corresponsione di un assegno vitalizio secondo criteri stabiliti dalla presente legge e da apposito regolamento di applicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'Istituto, avente una propria forma giuridica autonoma e un proprio bilancio, separato da quello del Consiglio regionale, è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è gestito secondo princìpi assicurativi ed è finanziato dalla trattenuta obbligatoria a carico dei consiglieri regionali, di cui all'articolo 3 della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge, e dal contributo versato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b).

4. L'Istituto provvede all'erogazione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge, a tutti i consiglieri regionali.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 33/1995)

1. L'articolo 1 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Trattamento indennitario dei consiglieri

regionali e assegno vitalizio)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) diaria;

c) indennità di missione;

d) indennità per fine mandato.

2. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta la corresponsione di un assegno vitalizio, disciplinato negli articoli 13 e seguenti della presente legge."

Art. 3

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 3

della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattenuta obbligatoria, quantificata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non inferiore al venti per cento, a titolo di contributo per la corresponsione della indennità di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 1, comma 2."

Art. 4

(Individuazione dei beneficiari dell'assegno

vitalizio e criteri di opzione)

1. A tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge si applica il regime della capitalizzazione, come disciplinato dalla presente legge.

2. Ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, è data facoltà di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il calcolo per la conversione dal regime della prestazione definita, come disciplinato dagli articoli 13 e seguenti della l.r. 33/1995, a quello della capitalizzazione è effettuato sulla base del capitale richiesto dalla Associazione Nazionale delle Compagnie di Assicurazione (ANIA) per l'acquisizione di un assegno vitalizio corrispondente a quello maturato al momento dell'opzione, con una diminuzione pari al quindici per cento.

3. In alternativa a quanto previsto al comma 2, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il regime della capitalizzazione anche solo per gli anni di mandato successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Conseguimento del diritto)

1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni per tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai consiglieri regionali di cui al comma 1 è data la facoltà di richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, purché non prima dei dieci anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di età.

3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta, altresì, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso, però, è possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di età. Inoltre, per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo.

4. Il limite minimo di età rimane fissato a sessant'anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 33/1995, per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per quelli di precedenti legislature che entrino nuovamente in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, per quanto riguarda l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, si applica quanto stabilito al comma 3.

Art. 6

(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio risulta dalla conversione del capitale individuale maturato alla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale è costituito:

a) dalla trattenuta obbligatoria, prevista dall'articolo 3 della l.r. 33/1995;

b) dai contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale;

c) dal rendimento eventualmente conseguito dall'Istituto.

2. Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, spettante al consigliere al momento della cessazione del mandato, adeguata all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati, determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

3. Per gli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di età, e che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda, di cui all'articolo 2 della l.r. 33/1995, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguata agli indici ISTAT.

Art. 7

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. Nel regime della capitalizzazione, come definito all'articolo 6, comma 1, l'ammontare della rendita è determinato dalla conversione del capitale accantonato con il tasso di conversione utilizzato dalla Associazione Nazionale delle Compagnie di Assicurazione (ANIA), valido in quel momento, per l'erogazione di un assegno vitalizio, in base ai seguenti criteri:

a) età;

b) sesso;

c) tipologia della prestazione.

2. Nel regime della capitalizzazione, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione è obbligatoriamente liquidata in forma di capitale.

Art. 8

(Casi di decesso del consigliere regionale e

di inabilità permanente al lavoro)

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge o dai figli, ovvero, in loro mancanza, da altri eredi se già viventi a carico del consigliere. In mancanza di tali soggetti la posizione rimane acquisita all'Istituto dell'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui il consigliere regionale deceda nel corso dell'esercizio del primo mandato, i soggetti di cui al comma 1 hanno comunque diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale.

3. Nel caso in cui il consigliere regionale divenga totalmente e permanentemente inabile al lavoro nel corso dell'esercizio del primo mandato, ha comunque diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 15 della l.r. 33/1995.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano soltanto ai consiglieri regionali che optano per il regime della capitalizzazione. Invece, per i consiglieri regionali che rimangono nel regime della prestazione definita, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme della l.r. 33/1995.

Art. 9

(Casi di restituzione e di riscatto)

  1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, come modificato dalla presente legge, incrementate del rendimento conseguito dall'Istituto, mentre le quote versate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale.
  2. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è consentito, entro dodici mesi dalla cessazione del mandato o dall'entrata in vigore della presente legge, se si tratta di consiglieri regionali di precedenti legislature, il riscatto dell'ammontare della prestazione in capitale, corrispondente al totale accantonato o convertito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, se motivato dal finanziamento di altra forma previdenziale.
  3. La facoltà di restituzione, di cui al comma 1, e quella di riscatto, di cui al comma 2, sono subordinate alle effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto.

Art. 10

(Rinvio alla legge regionale

19 agosto 1998, n. 48

)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) si applicano anche all'assegno vitalizio, come disciplinato dalla presente legge.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ai sensi della l.r. 33/1995 e del "Regolamento della Cassa di Previdenza per i Consiglieri della Regione autonoma Valle d'Aosta", approvato dall'Assemblea dei Consiglieri il 28 luglio 1972 e modificato il 14 dicembre 1976, ma che ancora non lo percepiscono.

2. Agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della l.r. 33/1995, che non hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, è data facoltà di avvalersi di quanto previsto all'articolo 17, comma 1, della l.r. 33/1995.

3. Gli ex consiglieri regionali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2 devono presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Modalità di finanziamento dell'Istituto)

1. La Regione riconosce all'Istituto un credito pari ai diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 1999, per un ammontare complessivo valutato in lire 115 miliardi (Euro 59.392.543,40).

2. La Regione trasferisce all'Istituto le somme di cui al comma 1 sulla base di un piano di rientro che riconosca, sulle quote di credito non ancora rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria pari all'indice ISTAT.

3. Il piano di rientro prevede il trasferimento di lire 1200 milioni (Euro 619.748,28) per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni (Euro 1.549.370,70) per l'anno 2001 ed il versamento di quote annuali a copertura del debito residuo, da estinguere entro l'anno 2010.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura dell'onere di lire 1200 milioni per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni per l'anno 2001, che grava sul capitolo 20010 di nuova istituzione sul bilancio pluriennale della Regione 1999-2001 con la denominazione "Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai Consiglieri regionali alla data del 31/12/1999" si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 del medesimo bilancio, a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 1 del bilancio stesso:

a) quanto all'anno 2000, per lire 1200 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali);

b) quanto all'anno 2001, per lire 2000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali) e per lire 1000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.2.3. (Promozione e creazione di servizi di assistenza tecnico-economica di marketing a favore delle piccole/medie imprese nei settori del commercio e del turismo).

2. A decorrere dall'anno 2002, l'onere annuo a carico della Regione è determinato con legge di bilancio.

Art. 14

(Variazioni di bilancio)

  1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 2000 lire 1.200.000.000

anno 2001 lire 3.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 1.1.1.

codificazione 1.1.1.6.2.1.1.1.

cap. 20010 (di nuova istituzione)

"Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai Consiglieri regionali alla data del 31/12/1999"

anno 2000 lire 1.200.000.000

anno 2001 lire 3.000.000.000.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di applicazione previsto all'articolo 1, comma 2, e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 2000.