Legge regionale 1° settembre 1997, n. 28 - Testo storico

Legge regionale 01 settembre 1997, n. 28

Bollettino Ufficiale regionale 08 09 1997 n. 41

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di progetti obiettivo previsti dal piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999, approvato con legge regionale 16 aprile 1997, n. 13, nonché per l'avvio e il funzionamento dei macrodistretti e per il miglioramento del Servizio sanitario regionale dal punto di vista della qualità del rapporto col pubblico.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per:

a) l'attuazione di progetti obiettivo previsti dal piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999, approvato con legge regionale 16 aprile 1997, n. 13;

b) l'avvio e il funzionamento dei macrodistretti;

c) il miglioramento del Servizio sanitario regionale dal punto di vista della qualità del rapporto col pubblico.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a complessive lire 2.500.000.000, graverà per lire 800.000.000 sul capitolo 59900 (Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per il finanziamento delle spese correnti); per lire 50.000.000 sul capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale); per lire 800.000.000 sul capitolo 59980 (Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive); per lire 850.000.000 sul capitolo di nuova istituzione "Spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 1 del bilancio per l'esercizio 1997 (Promozione sociale, istituzione e cultura - Tutela della salute - Attuazione del piano sanitario regionale - D.1.1).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 2.500.000.000;

b) in aumento:

cap. 59900 "Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per il finanziamento delle spese correnti"

lire 800.000.000

cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale"

lire 50.000.000

cap. 59980 "Trasferimenti all'Unità sanitaria locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive"

lire 800.000.000

programma regionale: 2.2.3.03

codificazione: 01.01.01.04.01.02.08.007

cap. 61045 (di nuova istituzione)

"Spese per la gestione di comunità riabilitative a favore di tossicodipendenti, alcooldipendenti, affetti da HIV e malati di AIDS"

lire 850.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.