Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 05 05 1983

Bollettino ufficiale 16 6 1983 n. 13

Disciplina della formazione professionale in Valle d’Aosta.

Titolo I

SISTEMA DI ORIENTAMENTO E

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1

Finalità

La Regione Valle d’Aosta per le competenze che le derivano dallo Statuto, dalla legge 16 maggio 1978, n. 196 e dal DPR 22 febbraio 1982, n. 182, disciplina le attività di orientamento e formazione professionale quali settori di intervento di un sistema formativo unitario.

Le attività di orientamento, promosse e attuate dalla Regione, sono finalizzate ad una scelta autonoma e consapevole dei giovani per il loro primo inserimento nell’attività formativa, nonché all’inserimento degli adulti ed alla mobilità, all’interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo di rendere effettivo l’esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la cultura professionale dei lavoratori.

La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire l’occupazione, la produzione, l’evoluzione della organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Titolo II

CRITERI, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE

DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Capo I

CRITERI, DESTINATARI, TIPOLOGIA

DEGLI INTERVENTI

Art. 2

Criteri informatori

Il sistema formativo regionale è:

programmato, in quanto riconduce tutte le attività formative ad un unico momento programmatorio;

organico, in quanto coordina le molteplici esigenze di formazione e le correla in un quadro omogeneo di obiettivi formativi;

flessibile, in quanto organizzato in cicli formativi rispondenti alle esigenze differenziate degli utenti, alla dinamica del mondo del lavoro ed alla evoluzione tecnologica;

pluralistico, in quanto valorizza come servizio pubblico le proposte formative e le possibilità gestionali, purché rispondenti alla programmazione regionale, presenti nel territorio.

Art. 3

Destinatari

Gli interventi formativi sono destinati a tutti i cittadini che abbiano assolto l’obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l’intero arco della vita di lavoro, in un quadro di educazione permanente.

Gli interventi formativi sono altresì destinati a soggetti portatori di handicaps, al fine di agevolarne l’integrazione sociale e l’inserimento professionale nel mondo produttivo.

È impedita a norma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l’accesso ai diversi tipi di corso e i contenuti dei corsi stessi.

Art. 4

Tipologia degli interventi

In relazione ai fini di cui all’articolo 1, la Regione attua un sistema di formazione atto ad assicurare le conoscenze teoriche-tecnologiche e le abilità pratico-operative relative ai vari ruoli professionali nei settori produttivi di beni e di servizi, pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato, di attività professionali libere.

Il sistema formativo regionale è rivolto all’orientamento, alla qualificazione, alla specializzazione, all’aggiornamento, al perfezionamento, alla riqualificazione dei lavoratori ed ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative e rientranti nelle finalità della presente legge. In particolare la Regione promuove interventi volti:

a) alla qualificazione, per l’inserimento nelle attività lavorative dei giovani usciti dalla scuola dell’obbligo o in possesso di una preparazione superiore;

b) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione per i lavoratori occupati, disoccupati o in CIG ad ogni livello tecnico professionale;

c) all’orientamento - preformazione per soggetti portatori di handicaps al fine di agevolarne l’inserimento nelle iniziative di formazione professionale.

Art. 5

Struttura ciclica e modulare degli interventi Le iniziative di formazione professionale sono realizzate attraverso corsi professionali.

I corsi consistono in un insieme organico di attività pratico-teoriche e possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

Constano di uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore.

Il ciclo è un periodo di formazione, a struttura modulare, rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico - pratiche di base ed è finalizzato al conseguimento di un prefissato obiettivo formativo.

Non è ammessa la percorrenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Art. 6

Personale sanitario e socio - assistenziale

Alla formazione professionale del personale del servizio socio - sanitario regionale si provvede mediante apposita legge e secondo le indicazioni del piano socio - sanitario regionale

Capo II

PROGRAMMAZIONE

Art. 7

Criteri di programmazione

La Regione adotta per le attività di orientamento e formazione professionale il metodo della programmazione che costituisce il momento attuativo del piano regionale di sviluppo.

La programmazione è ispirata al principio della flessibilità e non ripetitività dei corsi di formazione professionale e si articola in piani triennali e programmi annuali.

Art. 8

Procedure

La giunta regionale, nell’ambito delle linee del piano di sviluppo regionale di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 12, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio di Formazione e Orientamento Professionale di cui al successivo articolo 27, tenuto conto dei pareri espressi dalla Consulta regionale per la formazione professionale di cui all’articolo 11 della presente legge, presenta una proposta di piano triennale per la formazione professionale.

Tale proposta è presentata entro il 31 marzo al Consiglio regionale che, previo parere della Commissione consiliare competente, la approva entro 60 giorni dalla data di presentazione.

La Giunta regionale, sulla base del piano triennale, presenta una proposta di programma annuale che deve essere approvata dal Consiglio regionale entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 9

Piano triennale

Il piano triennale della formazione professionale specifica:

a) le linee di intervento e le priorità per i vari settori, ivi compresi i progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo;

b) la previsione globale di spesa e la sua ripartizione per esercizi finanziari e per settori di intervento;

c) i tempi, i criteri e i finanziamenti degli interventi rivolti all’adeguamento delle strutture regionali di formazione, nonché alla installazione di nuove sedi;

d) gli interventi rivolti a sostenere ed a migliorare sotto il profilo contenutistico, tecnico e metodologico - didattico il sistema formativo regionale, compresi i corsi di formazione e aggiornamento per i docenti e per gli operatori della formazione professionale e relativa previsione di spesa;

e) le modalità degli interventi di orientamento di cui all’articolo 26 della presente legge e relativa previsione di spesa;

f) le ricerche e gli studi per iniziative di osservazione permanente sul mercato del lavoro di cui all’articolo 30 della presente legge e relativa previsione di spesa;

g) il censimento delle strutture scolastiche pubbliche presenti nella Regione, con particolare riferimento alla localizzazione, alla tipologia degli indirizzi didattici, alla capacità recettiva di allievi e alla dotazione di strumentazione e laboratori didattici, ai fini di una eventuale loro utilizzazione per la formazione professionale;

h) il volume e la tipologia delle iniziative formative da riservare alla gestione regionale o alla gestione convenzionata;

i) le previsioni di massima del numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare nei diversi settori di intervento.

Il piano deve prevedere il massimo utilizzo delle strutture regionali di formazione professionale.

Art. 10

Programma annuale

Il programma annuale, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabiliti dal piano triennale, specifica:

a) l’impegno di spesa riferibile all’esercizio finanziario nell’ambito della previsione globale di finanziamento triennale, con l’indicazione dei costi delle attività programmate;

b) i settori di intervento, il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell’anno, in ciascuno di essi;

c) il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la loro localizzazione, il numero degli allievi per ogni corso;

d) i progetti speciali da proporre per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo;

e) le unità di personale docente e non docente;

f) gli interventi da realizzarsi mediante gestione regionale o gestione convenzionata;

g) l’ammodernamento o l’ampliamento delle sedi e delle attrezzature dei Centri di Formazione Professionale a gestione regionale;

h) le tipologie degli interventi, la produzione di sussidi e materiali multimediali eventualmente da affidare ad Istituti specializzati, le attività seminariali ed i convegni da realizzare relativamente al settore dell’Orientamento;

i) gli oggetti degli studi e delle ricerche da attivare ed eventualmente affidare ad Istituti specializzati, nonché le modalità ed i termini di convenzionamento, in relazione all’attività dell’Ufficio per l’osservazione sul mercato del lavoro, di cui al successivo articolo 30.

Art. 11

Consulta regionale per la formazione professionale

È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la Formazione professionale con compiti di consultazione e proposta.

Tale Consulta è composta da:

- il Presidente della Giunta regionale o suo delegato - Presidente;

- gli Assessori regionali o loro delegati;

- due Consiglieri regionali di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;

- il Sovraintendente agli Studi della Valle di Aosta;

- il responsabile del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale;

- tre rappresentanti degli enti territoriali designati dall’Associazione Sindaci;

- il Direttore dell’Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

- tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti;

- tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo;

- i Presidenti dei Distretti scolastici della Regione; - un esperto designato dal Presidente della Giunta;

- il responsabile dell’Ufficio Studi e Programmazione Regionale;

- un esperto dell’ISFOL.

Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della presente legge è previsto un termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal momento della richiesta del parere stesso, trascorso il quale l’atto si considera valido a tutti gli effetti, anche in asssenza del parere.

Ai compiti di segreteria della Consulta provvede l’Ufficio per gli interventi formativi di cui all’articolo 28 della presente legge.

Capo III

GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 12

Strutture e attività di formazione professionale

Il sistema di formazione professionale può essere realizzato in strutture e attività a gestione regionale e in strutture e attività a gestione convenzionata.

Le strutture di formazione professionale vengono denominate Centri di formazione professionale.

I Centri di formazione professionale sono unità logistiche con carattere di stabilità e continuità, impegnate in attività formative mono o plurisettoriali, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario idonei ad assicurare la progettazione, l’organizzazione e lo svolgimento degli interventi formativi previsti dal piano triennale e dal programma annuale.

Le attività di cui al primo comma sono unità didattiche progettate in presenza di fabbisogni specifici, senza carattere ricorrente, realizzate in ambienti idonei.

Art. 13

Centri e attività di formazione professionale a gestione regionale

I Centri di formazione professionale a gestione regionale fanno capo funzionalmente e organizzativamente al Servizio di Formazione e Orientamento Professionale ed hanno autonomia didattica e amministrativa nell’ambito delle direttive emanate dal succitato Servizio.

Spetta alla Giunta regionale, sentita la Consulta:

a) la individuazione delle sedi da destinare a Centri di formazione professionale a gestione regionale indicando, per ciascuna di esse, la finalizzazione di massima per grossi settori di intervento;

b) la istituzione, la riconversione e l’eventuale soppressione dei Centri in coerenza con le indicazioni contenute nel piano triennale.

La Regione può, inoltre, gestire attività formative specifiche e a carattere non ricorrente, anche in sedi occasionali pubbliche, private o aziendali.

Art. 14

Centri e attività di formazione professionale a gestione convenzionata

Per l’attuazione degli interventi formativi prvisti nel piano triennale e nel programma annuale, la Regione può stipulare una convenzione con:

a) Centri di formazione professionale degli Enti locali;

b) Centri di formazione professionale di enti che siano emanazione: delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori; di associazioni con finalità formative e sociali; di imprese e loro consorzi; del movimento cooperativo. Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma precedente, lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività tramite appositi comitati che verranno costituiti ad hoc dalla Giunta regionale;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun Centro di attività;

7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli Enti locali di cui alla lettera a) devono possedere i requisiti indicati ai numeri 4, 6, 7 del comma precedente.

Per la realizzazione di attività formative specifiche ed a carattere non ricorrente, la Regione può altresì stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma, lettere a) e b), nonché con imprese o loro consorzi purché dispongano di ambienti, capacità organizzative e attrezzature idonee ed accettino il controllo della Regione.

Art. 15

Criteri e oggetto delle convenzioni

La Giunta regionale stipula le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi previsti dall’articolo 14.

Le convenzioni si ispirano ai seguenti principi:

ai soggetti convenzionati sono assicurati

- omogeneità di trattamento e parità di condizioni; - rispetto della proposta formativa;

- responsabilità della gestione, sottoposta alla vigilanza della Regione.

Le convenzioni, predisposte dal Servizio di Formazione e Orientamento Professionale, stabiliscono:

1) la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;

2) i Centri di formazione professionale o le sedi in cui si svolgono gli interventi;

3) il numero delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente, ausiliario) necessario;

4) l’obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione professionale degli enti di cui all’articolo 14, primo comma, lettera b), il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

5) l’entità del finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione di eventuali somme non utilizzate;

6) l’obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;

7) l’obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezioni;

8) l’obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;

9) l’obbligo di applicare le norme in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti e in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei finanziamenti.

Capo IV

CONTROLLO SOCIALE E DIRITTI

DEGLI ALLIEVI

Art. 16

Funzioni del Comitato di controllo sociale

Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale è assicurato da un apposito Comitato.

Tale Comitato:

a) formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;

b) esprime pareri sull’attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;

c) esprime una valutazione sull’organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti finanziari.

Art. 17

Composizione del Comitato di controllo sociale

Il Comitato di controllo sociale, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) i Direttori dei Centri di Formazione professionale;

b) il responsabile del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale o un suo delegato;

c) tre membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano regionale;

d) tre membri designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo.

Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si raggiungano almeno i due terzi della composizione prevista.

Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il Presidente.

Art. 18

Provvidenze e diritti degli allievi

La Regione contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con appositi provvedimenti.

Tutti gli utenti dei corsi di formazione professionale di cui alla presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto stabilite da disposizioni regionali, la frequenza di corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici.

Per quanto riguarda la facoltà di differire il servizio militare di leva, l’utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto statali, le agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale, le agevolazioni previste dall’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si fa rinvio alla normativa statale.

Gli allievi hanno il diritto di riunione in assemblea nei locali del Centro, fuori dell’orario scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale addetto, e in orario scolastico, per non più di due ore al mese.

Capo V

Organizzazione didattica

Art. 19

Indirizzi di programmazione didattica

La Regione stabilisce gli indirizzi di programmazione didattica per gli interventi formativi di cui all’articolo 4 della presente legge, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee.

Gli indirizzi di programmazione didattica devono:

a) conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l’adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro;

b) favorire la crescita della personalità degli allievi attraverso l’acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale;

c) rispettare l’unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali;

d) tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell’esperienza professionale degli allievi;

e) essere adattati alle esigenze locali.

Gli indirizzi di programmazione didattica definiscono:

a) gli obiettivi, il grado di preparazione e le capacità operative da raggiungere ai vari livelli di formazione mediante gli interventi di cui all’articolo 4 della presente legge; le materie di insegnamento e gli eventuali periodi di tirocinio pratico; la durata dei corsi e dei cicli in cui si articolano;

b) i requisiti di ammissione;

c) le attrezzature necessarie;

d) i contenuti e le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento.

La Giunta regionale approva gli indirizzi di programmazione didattica predisposti dal Servizio di Formazione e Orientamento Professionale che si avvale di un Comitato tecnico - scientifico, organismo consultivo designato dalla Giunta regionale, composto da esperti per profilo professionale, da esperti sul piano formativo, della programmazione didattica e della evoluzione della organizzazione del lavoro e delle figure professionali e da equipes di docenti incaricati della conduzione di corsi. Gli esperti potranno essere reperiti nel mondo della scuola, tra tecnici della imprese, delle aziende e delle associazioni di categoria, o presso centri e istituti operanti nel campo della formazione professionale, anche esterni alla Regione.

Art. 20

Raccordi con il sistema scolastico

La formazione professionale non è un canale formativo alternativo alla scuola secondaria superiore.

La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 30 della legge 16 maggio 1978, n. 196, coordina le iniziative dei competenti organi regionali, tenuto conto anche dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera a, della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55, al fine di assicurare il necessario raccordo tra lo sviluppo e la distribuzione territoriale di nuove istituzioni scolastiche e le strutture di formazione professionale previste dalla presente legge.

La Regione, per le competenze che le derivano dall’articolo 2, lettera r, dello Statuto speciale, definisce attraverso i suoi organi scolastici e sentito l’IRRSAE di cui alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, le modalità di accesso alle diverse classi delle istituzioni scolastiche previste dalla citata lettera r, per gli allievi di formazione professionale che abbiano conseguito un attestato di qualifica.

La Regione, al fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni scolastiche, adotta provvedimenti intesi a consentire l’utilizzazione reciproca delle relative strutture, delle attrezzature e del personale, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l’età dell’obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate dalla competente autorità scolastica, cui spetta il conferimento del titolo.

Art. 21

Raccordi con il sistema produttivo

La regione e gli enti di cui all’articolo 14 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative professionale periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale.

La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attività.

Nelle convenzioni con le piccole e medie imprese la Regione può stipulare accordi per favorire le imprese ad usufruire, presso i centri qualificati nei diversi settori, di servizi di consulenza nel campo del marketing, delle tecnologie ad alto livello, della conduzione amministrativa.

Art. 22

Attestato di qualifica e certificato di frequenza

Al termine dei corsi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei a seguito di una prova d’esame la Regione rilascia un attestato in base al quale gli Uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale.

L’attestato di cui sopra costituisce titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi.

Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza.

Il passaggio da un ciclo formativo all’altro di un medesimo corso avviene, alla fine del ciclo, tramite prove intermedie interne, espletate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dalla direzione del Centro.

Art. 23

Esami

Le prove finali per il conseguimento dell’attestato di qualifica rilasciato dalla Regione, si svolgono alla presenza di commissioni esaminatrici costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le singole commissioni sono così composte:

a) un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;

b) un esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d’Aosta;

c) un esperto designato dal Direttore dell’Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione;

d) un esperto designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;

f) i docenti del corso.

Ai membri delle commissioni di esame, eccezion fatta per i docenti del corso e per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale in misura non superiore ai compensi spettanti ai componenti le commissioni di esame nelle scuole statali. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l’esame, spetta inoltre il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

Titolo III

PERSONALE DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Art. 24

Personale dei Centri di formazione professionale

Presso i Centri di formazione professionale a gestione regionale presta servizio personale con funzione direttiva, docente, amministrativa ed ausiliaria.

Detto personale è assegnato ad uno o più Centri in relazione al volume di attività da svolgere.

Il Direttore del o dei Centri provvede, secondo le indicazioni del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale, alla gestione didattica e amministrativa, dirigendone e coordinandone le attività.

Le funzioni inerenti alla gestione contabile del o dei Centri sono esercitate dal segretario - economico che ne assume la responsabilità in solido con il Direttore.

La Giunta regionale provvede con propria delibera a determinare il contingente di personale da assegnare a ciascun Centro di formazione professionale.

Al personale direttivo, amministrativo e ausiliario dei Centri di formazione professionale si applica la normativa vigente in materia di personale regionale.

Per l’espletamento della funzione docente, al fine di assicurare al sistema formativo professionale la flessibilità necessaria al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, sarà preferibilmente utilizzato:

- personale in servizio presso la Regione;

- tecnici ed esperti con rapporto professionale.

L’utilizzazione di detto personale è limitata alla durata degli interventi formativi.

La definizione dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché dei criteri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali sarà fissata con successivo provvedimento legislativo.

Al personale operante nei Centri di formazione professionale di cui all’articolo 14, primo comma, lettera b, si applica il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 25

Formazione e aggiornamento degli operatori della formazione professionale

La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale e il continuo adeguamento delle attività formative all’evoluzione culturale, tecnologica e scientifica.

A tal fine la Regione, nell’ambito del piano triennale e del programma annuale, predispone organici interventi volti alla formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale operante nelle iniziative di formazione professionale, compreso quello impegnato nelle strutture convenzionate.

È fatto obbligo al suddetto personale di partecipare alle iniziative organizzate dalla Regione di cui al precedente comma.

Titolo IV

ORIENTAMENTO

Art. 26

Interventi per l’orientamento professionale

La Regione disciplina le attività di orientamento quale parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, nell'intento di creare le condizioni per il loro auto-orientamento. A tal fine concorda e realizza, d’intesa con le competenti autorità scolastiche regionali e con i Consigli scolastici distrettuali, una attività unitaria e continua di orientamento scolastico e professionale.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Regione:

a) attiva interventi di animazione ai problemi dei soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, dal lavoro al lavoro e dalla formazione al lavoro;

b) provvede alla diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;

c) provvede alla raccolta, elaborazione e diffusione degli elementi conoscitivi concernenti: l’ordinamento scolastico regionale e statale; l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e delle strutture di formazione professionale sul territorio regionale; la scolarità; le propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;

d) elabora sussidi per l’attività orientativa; promuove iniziative di studi e di sperimentazione didattica e ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente articolo.

Titolo V

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL

SERVIZIO DI FORMAZIONE E

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Art. 27

Istituzione e struttura del Servizio di Formazione e Orientamento Professionale

Per la realizzazione del sistema di Formazione e orientamento professionale previsto dalla presente legge, la Regione istituisce il Servizio di Formazione e Orientamento Professionale alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta regionale.

Il Servizio ha compiti di direzione, coordinamento, controllo e vigilanza dell’attività degli Uffici dipendenti e del sistema di formazione professionale a gestione regionale e a gestione convenzionata.

Il Servizio si articola in tre Uffici:

- Ufficio per gli interventi formativi

- Ufficio per le attività di orientamento

- Ufficio per l’osservazione sul mercato del lavoro.

Art. 28

Ufficio per gli interventi formativi

L’Ufficio per gli interventi formativi:

a) prepara la bozza di piano triennale di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, in collaborazione con l’Ufficio per l’osservazione sul mercato del lavoro;

b) predispone la proposta di programma annuale di cui all’articolo 10 della presente legge;

c) predispone gli schemi di convenzione di cui agli artt. 14 e 15 della presente legge e vigila sulla osservanza delle convenzioni stesse;

d) controlla l’esecuzione del programma di attività di formazione professionale e l’utilizzo dei finanziamenti pubblici;

e) amministra i finanziamenti pubblici sia nella fase della loro erogazione sia nella fase della rendicontazione da parte dei soggetti destinatari, rispondendone direttamente alla Giunta regionale;

f) cura i rapporti con il Ministero del Lavoro e con i competenti organi della Comunità Economica Europea;

g) predispone gli indirizzi di programmazione didattica di cui all’articolo 19, avvalendosi della collaborazione del Comitato tecnico - scientifico;

h) individua, in relazione alle esigenze della programmazione regionale, ambiti di studio, ricerca e documentazione sui problemi della formazione e del lavoro, nonché attività per la elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi, con l’eventuale contributo di Istituti specializzati.

Spetta all’Ufficio ogni altra competenza relativa alla organizzazione ed al funzionamento del sistema formativo professionale.

Art. 29

Ufficio per le attività di orientamento

L’Ufficio per le attività di orientamento ha competenze in merito a:

a) interventi di animazione relativi ai problemi della transizione;

b) diffusione di informazioni per l’orientamento;

c) promozione ed elaborazione di sussidi per la attività orientativa.

Art. 30

Ufficio per l’osservazione sul mercato del lavoro

All’Ufficio per l’osservazione sul mercato del lavoro spetta l’individuazione dei fabbisogni tipologici e quantitativi di formazione professionale.

In particolare:

a) collabora con l’Ufficio della Programmazione e con l’Ufficio Documentazione e Statistica della Regione nella predisposizione di programmi di rilevazione di dati e nella definizione delle metodologie di ricerca;

b) provvede ad elaborare ed unificare i dati relativi alle unità produttive esistenti nella Regione; alle forze di lavoro, all’andamento demografico, ai movimenti migratori di manodopera, alla domanda e offerta di lavoro, forniti dall’Ufficio della Programmazione e dallo Ufficio Documentazione e Statistica;

c) svolge analisi, studi e ricerche sulla dinamica tecnologica e organizzativa delle imprese e dei servizi sociali.

Ai fini di cui alle precedenti lettere a), b) e c) l’Ufficio può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione di tecnici ed esperti specializzati in materia e di funzionari regionali e avvalersi della competenza di Istituti e Centri di ricerca pubblici e privati.

Art. 31

Personale del Servizio

Nella pianta organica dei posti e del personale della Presidenza della Giunta regionale e Ufficio Stampa, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica di cui agli allegati A e C della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

- un posto di primo Segretario Capo Servizio (qualifica vice - dirigenziale - ruolo del personale amministrativo)

- sei posti di segretario (quinto livello - ruolo del personale amministrativo)

- un posto di ragioniere (quinto livello - ruolo del personale di ragioneria)

- un posto di ispettore per la formazione professionale (quinto livello - ruolo del personale amministrativo)

- quattro posti di coadiutore (quarto livello ruolo del personale amministrativo).

Per l’assunzione del personale si osservano le disposizioni in vigore per i dipendenti regionali.

Per il personale di cui al presente articolo la Regione attua iniziative ricorrenti di formazione e aggiornamento. La partecipazione alle suddette iniziative è obbligatoria.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

Modificazioni di norme concernenti l’elenco dei servizi dell’Amministrazione regionale

Nell’elenco dei servizi e degli Uffici della Presidenza della Giunta regionale e Ufficio Stampa, contenuto nell’allegato B) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 43, sono aggiunti i seguenti uffici:

Servizio di Formazione e Orientamento Professionale:

a) Ufficio per gli interventi formativi;

b) Ufficio per le attività di orientamento;

c) Ufficio per l’osservazione sul mercato del lavoro. L’articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, così come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, è modificato come segue: nel secondo comma, punto 21, dopo le parole " Ispettore dell’Ufficio Turismo " sono aggiunte le seguenti: " Ispettore per la formazione professionale ".

Art. 33

Norme transitorie

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria delibera, individua sul territorio regionale le sedi da destinare a Centri di Formazione Professionale, di cui al precedente articolo 13. Entro il medesimo termine la Giunta regionale promuove le designazioni necessarie per la costituzione della Consulta regionale per la formazione professionale, prevista dall’articolo 11.

Il primo piano triennale, per il periodo 1985-87, è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio per l’approvazione entro il 31 marzo 1984.

Per gli interventi di formazione professionale relativi all’anno 1984, sarà predisposto il solo programma annuale, da presentare al Consiglio regionale per l’approvazione entro il mese di settembre dell’anno 1983.

Fino a quando non siano insediati gli organi ed uffici previsti dalla presente legge, le attività di formazione professionale continuano ad essere svolte secondo le disposizioni e le procedure in vigore.

Con apposito regolamento, da adottarsi entro il termine di cui al precedente primo comma, saranno emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione della presente legge.

Art. 34

Abrogazione di norme

Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili.

Dall’entrata in vigore della presente legge ricadono nella normativa in essa prevista tutti gli interventi comunque inerenti alla formazione professionale, realizzati in qualsiasi settore dell’attività produttiva e dei servizi, gestiti direttamente o sovvenzionati dalla Regione, in applicazione di disposizioni regionali.

Art. 35

Norme finanziarie

Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge, valutati in complessive annue Lire 211.000.000, graveranno sui sottoindicati capitoli che si istituiscono nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi futuri:

Cap. 48800 - Spese per il personale regionale addetto al Servizio di Formazione e Orientamento Professionale. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente.

Cap. 48805 - Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.

Cap. 48810 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.

Cap. 48815 - Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.

Cap. 48820 - Spese per la corresponsione di premi di anzianità al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte:

- per l’anno 1983 mediante prelievo della somma di Lire 211.000.000 dal capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " (Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983.

- per gli anni 1984 - 85 mediante utilizzo per Lire 422.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 1.2 - Personale regionale del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

Per gli anni successivi la spesa necessaria sarà iscritta con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 211.000.000

Variazioni in aumento:

capitoli di nuova istituzione

settore 2.2.5. - Formazione professionale - Programma 2.2.5.01 Formazione professionale

Cap. 48800 - Spese per il personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente. L. 205.000.000

Cap. 48805 - Compensi per lavor straordinario al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale. L 3.000.000

Cap. 48810 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale. L. 1.000.000

Cap. 48810 - Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale L. 1.000.000

Cap. 48815 - Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al servizio di Formazione e Orientamento Professionale. L. 2.000.000

Totale in aumento L. 211.000.000

Art. 36

Norme finanziarie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 1984 e successivi, verranno iscritti i seguenti capitoli, cui faranno carico le ulteriori spese derivanti dalla presente legge:

1) Indennità e compensi ai membri delle commissioni d’esame.

2) Spese per studi, ricerche indagini e consulenze per gli interventi di programma.

3) Spese per sistemazione e manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale.

4) Spese per immobili destinati alle attività di formazione professionale

01 canoni di locazione

02 oneri condominiali

03 illuminazione

04 rifiuti solidi urbani ed acqua

05 riscaldamento

06 manutenzione ordinaria

5) Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale.

6) Spese per l’attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i Centri a gestione regionale.

7) Contributi per l’attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i Centri a gestione convenzionata.

Alla determinazione delle spese di cui al precedente comma si provvederà annualmente con le leggi di approvazione dei relativi bilanci per i capitoli di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 e per i capitoli di cui ai punti 6 e 7, con la legge finanziaria ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Eventuali contributi che saranno assegnati dallo Stato o dalla CEE per attività di formazione professionale saranno introitati a titolo di recupero sui pertinenti capitoli della parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 37

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.