Legge regionale 15 luglio 1982, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 15 07 1982

Bollettino ufficiale 15 9 1982 n. 11

Inquadramento in un ruolo regionale in soprannumero del personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali istituite ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7.

Art. 1

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l’inquadramento del personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali istituite ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7.

Detto personale è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento con la qualifica corrispondente alla graduatoria in cui è iscritto e con anzianità avente decorrenza dal primo marzo 1982.

Il ruolo speciale ad esaurimento comprende i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2

Al personale iscritto nelle graduatorie uniche regionali ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7, ed inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente articolo 1, è attribuito il trattamento economico previsto per il caso di avanzamento ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Art. 3

Ai giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7, ed inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui al precedente articolo 1, sono attribuiti gli stipendi previsti, per le rispettive qualifiche di inquadramento dalla tabella allegato A) alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

È riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici, l’anzianità maturata per tutto il periodo di servizio prestato presso l’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 10 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento può essere trasferito, sentiti l’interessato e le organizzazioni sindacali all’interno dell’Amministrazione regionale, in posti vacanti dei ruoli ordinari del personale regionale relativi alla qualifica di appartenenza o relativi ad altra qualifica, ai sensi dell’articolo 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificato con legge regionale 3 aprile 1979, n. 15.

Art. 5

È abrogato l’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 7.

Art. 6

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue L. 284.000.000 graverà sul capitolo 20900 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’ente) del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte:

per l’esercizio 1982 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento del cap. 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali " (spese correnti) (allegato n. 8 - spese per il funzionamento istituzionale: ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell’amministrazione regionale) del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1982. Per gli esercizi 1983/84 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 1.2.

Personale regionale del bilancio pluriennale 1982/84.

A decorrere dal 1983 gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni (spese correnti) " L. 284.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi vari a carico dell’ente " L. 284.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 28. ELENCO DEI POSTI DEL RUOLO REGIONALE IN SOPRANNUMERO DEL PERSONALE ISCRITTO NELLE GRADUATORIE UNICHE REGIONALI ISTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1981, N. 7.

ATTO ALLEGATO

Qualifiche regionali, Livelli e N. posti: // Segretario: livello quinto, posti 14; // Geometra: livello quinto, posti 8; //

Perito agrario: livello quinto, posti 1; // Coadiutore: livello quarto, posti 6; //

Operaio qualificato: livello terzo, posti 2; // Operaio: livello terzo, posti 3.