Legge regionale 9 giugno 1981, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 09 06 1981

Bollettino ufficiale 14 7 1981 n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2: organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d’Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale.

Art. UNICO

Alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: Il secondo, terzo ed ultimo comma dell’articolo 15 sono così sostituiti:

" Al presidente dell’assemblea generale dell’associazione compete un’indennità di carica mensile lorda pari al 30 percento dell’indennità spettante ad un componente di comitato di gestione.

L’ammontare di tale indennità può essere modificato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, in rapporto alle funzioni esercitate dall’associazione dei comuni ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della presente legge.

Al presidente ed ai componenti di comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica mensile lorda pari a quella prevista dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell’associazione, nonché una diaria mensile lorda per spese inerenti all’espletamento delle funzioni ed alla partecipazione alle riunioni o commissioni del comitato di gestione.

Per i componenti il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale la diaria è così determinata a seconda del distretto sanitario di base di appartenenza di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 8:

- L. 60.000, per i componenti in rappresentanza del distretto numero cinque;

- L. 170.000, per i componenti in rappresentanza dei distretti numero: due, tre, quattro, sei, otto, nove;

- L. 220.000, per i componenti in rappresentanza dei distretti numero: uno, sette, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici.

La diaria, a partire dal mese di gennaio del 1982, viene annualmente adeguata, con provvedimento dell’assessore alla sanità ed assistenza sociale, nella misura dell’aumento dell’indice medio del costo della vita nell’anno precedente rilevato dall’istituto centrale di statistica.

Ai componenti dell’assemblea residenti ed effettivamente dimoranti ad una distanza superiore ai 5 chilometri da Aosta, per la partecipazione alle adunanze o commissioni d’assemblea sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia o, in caso di viaggio compiuto con proprio automezzo, è corrisposto un rimborso pari ad un quarto del prezzo della benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede di riunione.

In caso di cumulo delle funzioni di componente di comitato di gestione dell’associazione dei comuni con le funzioni di presidente dell’assemblea dell’associazione dei comuni, sindaco o assessore comunale, presidente o componente di assessore comunale, presidente o componente di direttivo di comunità montana, compete all’interessato, previa opzione scritta dello stesso trasmessa alle amministrazioni competenti, una sola delle indennità di carica fra quelle previste per le cariche cumulate.

Ai componenti dell’assemblea, di comitato di gestione, di comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale non competono altre indennità o altri compensi oltre a quelli previsti dal presente articolo.

L’indennità ed i compensi previsti dal presente articolo sono corrisposti a decorrere dal primo gennaio 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.