Legge regionale 21 luglio 1980, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 21 07 1980

Bollettino ufficiale 12 9 1980 n. 8

Interventi per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva.

Art. 1

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi del servizio sanitario nazionale e nella prospettiva delle indicazioni concernenti l’assistenza alla maternità ed infanzia da emanarsi nel piano sanitario regionale di cui all’articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione, in attuazione della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 e nell’ambito dell’applicazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, predispone interventi educativi, sanitari e socio - assistenziali per la tutela della maternità e delle condizioni di salute nell’infanzia ed età evolutiva.

Art. 2

Gli interventi di cui alla presente legge, effettuati secondo un processo programmatorio diretto - nell’ambito dello sviluppo generale del territorio - al perseguimento unitario di obiettivi sanitari, assistenziali e socio-economici, sono rivolti in particolare:

a) alla realizzazione nella Regione di un efficace sistema di assistenza pediatrica diretto ad assicurare l’erogazione di prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione a livello di base, nell’ambito dei distretti sanitari di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, secondo le modalità ed i criteri di cui agli articoli 25 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) al riordino e riqualificazione dei servizi di assistenza materno-infantile attraverso l’integrazione ed il coordinamento delle attività di assistenza ostetrica e pediatrica nell’ambito della unità sanitaria locale, secondo modalità operative di tipo dipartimentale, evitando duplicazioni e fratture di interventi;

c) alla organizzazione di procedimenti conoscitivi idonei a consentire al cittadino una effettiva conoscenza del proprio stato di salute al fine di favorirne la partecipazione attiva alla gestione della stessa, mediante un processo di progressiva educazione sanitaria;

d) alla raccolta ed elaborazione di informazioni e conoscenze indispensabili per l’individuazione dei bisogni reali della popolazione e per la valutazione dei problemi collettivi specifici della Regione, sia ai fini epidemiologici e sociali che della programmazione socio-sanitaria regionale e della verifica dell’efficacia degli interventi in relazione alle risorse impiegate.

Art. 3

Ai fini della presente legge e dell’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 1977, n. 65, sono adottati nella Regione i programmi di tutela della maternità e delle condizioni di salute nell’infanzia e nell’età evolutiva predisposti secondo la " scheda di maternità ", la " scheda pediatrica " e la " cartella pediatrica e dell’età evolutiva ", predisposte ed approvate dalla Giunta regionale.

Tali programmi dovranno comunque essere coordinati con le indicazioni in materia di assistenza materno-infantile contenute nel piano sanitario regionale di cui all’articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nell’ambito dell’attuazione di tali programmi la Regione, ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, provvede altresì a favorire l’educazione sanitaria della popolazione ed il razionale uso delle risorse sanitarie e delle prestazioni di assistenza, mediante l’adozione di iniziative e di idonei strumenti di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori interessati agli interventi, di informazione, integrativi dei programmi suddetti e mirati, in particolare, sull’uso dei farmaci e delle sostanze tossiche, sulle situazioni, rischio nella gravidanza e nel periodo preconcezionale, sull’accrescimento e sviluppo psico-fisico del bambino.

Art. 4

Al termine del primo biennio dalla adozione dei programmi di cui al precedente articolo, la Regione, nel quadro del sistema informativo socio-sanitario, epidemiologico e statistico di cui all’articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, procede - ai sensi e per i fini di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 - alla verifica della metodologia di intervento seguita ed alla valutazione dei dati rilevati e dei risultati conseguiti, al fine di accertare la rispondenza fra i programmi, l’utilizzo delle risorse e le esigenze del territorio.

Art. 5

Nel quadro delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge e della ristrutturazione degli istituti di ricovero e cura della Regione, i reparti ospedalieri di assistenza materno-infantile e di pediatria saranno strutturati secondo modalità organizzative della degenza e dei trattamenti terapeutici che garantiscano il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell’età del bambino ricoverato.

A tal fine, fatte salve le esigenze terapeutiche e di igiene nell’interesse dei ricoverati e dei familiari, nei suddetti reparti dovrà essere assicurata la permanenza del neonato accanto alla madre e, comunque, la facoltà ai genitori o ai familiari di assistere in modo continuo i bambini durante il periodo di degenza e dell’attuazione dei trattamenti terapeutici.

L’unità sanitaria locale, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, sulla base delle indicazioni di cui al piano sanitario regionale, adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione, ai sensi dell’articolo 51, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con i fondi di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.