Legge regionale 30 luglio 1976, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 30 07 1976

Bollettino ufficiale 20 9 1976 n. 10

Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario "Ru d’Arlaz", in comune di Montjovet.

Art. 1

L’ammontare della garanzia fideiussoria della Regione a favore dell’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta nell’interesse del Consorzio di miglioramento fondiario " Ru d’Arlaz ", in comune di Montjovet, già autorizzata con legge regionale 23 gennaio 1976, n. 8, fino alla concorrenza massima di L. 340 milioni per l’accensione di un mutuo integrativo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell’articolo 35 - quarto e quinto comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la ricostruzione del canale irriguo omonimo, è elevato a lire 420 milioni.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura dei maggiori eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, per l’esercizio finanziario 1976, con l’assegnazione all’apposito capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.

Art. 3

Per la concessione della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 1 restano valide le norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.