Legge regionale 23 giugno 1975, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 23 06 1975

Bollettino ufficiale 25 6 1975 n. 8

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l’istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario "Ru Chavacourt", avente sede in comune di Verrayes.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse del Consorzio di miglioramento fondiario " Ru Chavacourt ", in comune di Verrayes, costituito con DPR 16 luglio 1973, fino alla concorrenza massima di lire duecentodiecimilioni, per la stipulazione di mutuo integrativo di lire centosessantaseimilionicinquecentomila, da contrarre dal Consorzio con l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, in conformità dell’articolo 35 - quarto e quinto commi - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la ricostruzione di un canale irriguo al servizio del comprensorio del Consorzio stesso.

La garanzia fideiussoria è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall’Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all’impegno, da parte del Consorzio, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale;

- all’impegno, da parte del Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell’agricoltura e foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, secondo le norme di legge che regolano l’esercizio del credito agrario, dell’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del DM 21 dicembre 1968;

- all’impegno, da parte dell’Istituto mutuante, di trasmettere all’Amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l’importo e le date di ogni erogazione di somme al Consorzio.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle di Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio in corso, con l’assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.