Legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 23 05 1973

Bollettino ufficiale 13 6 1973 n. 8

PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA.

TITOLO I

Organi consultivi e periferici

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha la potestà legislativa primaria in base all’articolo 2 - lettera l) - dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, sono espletate dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato la materia della caccia con proprie leggi, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al Prefetto e al Ministero dell’Agricoltura e Foreste, sono attribuite rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale e alla Amministrazione Regionale che le esercita a mezzo dell’Assessore Regionale all’Agricoltura.

Art. 2

Per l’organizzazione, la direzione e l’amministrazione venatoria della Regione Autonoma Valle d’Aosta sono istituiti i seguenti organi:

a) Comitato Regionale per la Caccia;

b) Sezioni Comunali Cacciatori Valle d’Aosta.

Art. 3

I componenti del Comitato Regionale per la Caccia, che ha sede nel capoluogo della Regione, sono:

a) un rappresentante dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste, con funzioni di Presidente;

b) l’Ispettore regionale forestale, od altro funzionario tecnico da lui delegato;

c) l’Ispettore regionale agrario, od altro funzionario tecnico da lui delegato;

d) un professore di Scienze Naturali (possibilmente zoologo);

e) un rappresentante dell’Ufficio Regionale per il Turismo, designato dall’Assessore competente;

f) un rappresentante degli agricoltori, scelto dall’Assessore Regionale dell’Agricoltura fra i designati dalle Associazioni locali degli agricoltori;

g) un rappresentante dell’ENPA, designato dalla locale organizzazione;

h) un rappresentante della Pro - Natura, designato dalla locale organizzazione;

i) otto rappresentanti dei cacciatori designati direttamente dai cacciatori appartenenti alle otto circoscrizioni di cui al seguente articolo, nella misura di un rappresentante per ognuna di esse;

l) un rappresentante dei riservisti designato dai concessionari di riserve.

Gli otto rappresentanti dei cacciatori eleggono nel proprio seno il Vicepresidente del Comitato.

Art. 4

Per la elezione dei rappresentanti dei cacciatori di cui al comma i) del precedente articolo 3 sono istituiti nella Regione Valle d’Aosta le seguenti circoscrizioni:

1) Pont St-Martin, Valle di Gressoney, Perloz, Donnaz, Pont Bozet, Champorcher, Hone e Bard;

2) Verrès, Arnaz, Montjovet, Champdepraz, Issogne e Valle d’Ayas;

3) St-Vincent, Châtillon, Chambave, Pontey, St-Denis, Verrayes, Valtournanche, Torgnon, Chamois, Antey St-Andrè e La Magdaleine;

4) Fénis, St-Marcel, Pollein, Charvensod, Jovencan, Aymavilles e Cogne;

5) Valle del Gran San Bernardo, Quart, St-Christophe e Nus;

6) Aosta;

7) Sarre, St-Pierre, St-Nicolas, Avise, Introd, Valle di Rhêmes, Valsavaranche e Villeneuve;

8) La Salle, Morgex, Arvier, Pré St-Didier, Valgrisanche, La Thuile e Courmayeur.

Art. 5

Il Comitato Regionale per la Caccia è nominato dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, il quale può deliberarne lo scioglimento per gravi motivi, sentita la Giunta Regionale.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni, salvo il caso di scioglimento, e possono essere riconfermati.

I membri che senza giustificato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

In caso di assenza o vacanza di membri per dimissioni, morte od altre cause, la sostituzione viene effettuata su nuova designazione o nomina da parte degli Enti o circoscrizioni aventi diritto e con successivo decreto dell’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste.

Art. 6

Ai membri del Comitato può essere concesso per ciascuna riunione un gettone di presenza da deliberarsi dal Comitato, più il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento della carica.

Al Presidente del Comitato Caccia spetta un assegno mensile a titolo di rimborso spese di rappresentanza e di compenso per la reggenza dell’Ufficio di Presidenza. Tale assegno viene concesso con deliberazione del Comitato, approvata dall’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste.

Art. 7

Il Comitato Regionale dovrà riunirsi in seduta ordinaria almeno due volte all’anno (entro la prima settimana di aprile e settembre) con convocazione che deve pervenire almeno 48 ore prima dell’ora prevista. Le adunanze sono valide quando intervengano la metà più uno dei suoi membri; le sue decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.

Art. 8

Le funzioni di Segretario del Comitato Regionale per la Caccia sono assolte da persona assunta e retribuita dal Comitato stesso.

Art. 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, di cui due nominati dai Presidenti delle Sezioni Comunali o loro delegati, riuniti in Assemblea su convocazione del Presidente del Comitato, ed il terzo, che assume la presidenza del Collegio, designato dall’Assessore Regionale alle Finanze.

I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Ai Revisori dei conti è corrisposto un compenso forfettario commisurato alla entità delle prestazioni, stabilito dal Comitato.

I servizi di tesoreria e di cassa del Comitato sono affidati ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione deliberata dal Comitato e approvata dall’Assessore Regionale all’Agricoltura.

Art. 10

Compete al Comitato Regionale per la Caccia:

a) disimpegnare i compiti analoghi a quelli attribuiti dalle vigenti leggi statali ai Comitati provinciali per la caccia;

b) vigilare sull’applicazione delle disposizioni in materia venatoria;

c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, ai competenti uffici regionali le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e delle riserve di caccia in concessione ed i voti formulati in materia venatoria, e suggerire le proposte ritenute rispondenti agli interessi faunistici della Regione;

d) indicare annualmente ai competenti uffici regionali quali bandite, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e quali riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l’effettivo rendimento;

e) provvedere alla compilazione e pubblicazione annuale del manifesto o calendario venatorio;

f) predisporre un programma annuale, sentito il parere delle singole sezioni locali, atto a conseguire, nella Regione, il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche mediante opportune immissioni di riproduttori e provvedere alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo di apposite guardie in servizio permanente e volontario;

g) provvedere all’amministrazione ed alla gestione dei propri fondi;

h) controllare il funzionamento delle Sezioni Comunali Cacciatori della Regione sotto il profilo tecnico e amministrativo, avvalendosi all’uopo anche dei Revisori dei conti;

i) applicare le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari a carico dei contravventori;

l) deliberare il Regolamento del personale, la convenzione per i servizi di tesoreria e di cassa e l’aggiornamento del Regolamento della Riserva;

m) fissare, anno per anno, l’importo della tessera e dei permessi giornalieri ed annuali che danno diritto all’esercizio venatorio nella Regione.

Contro i provvedimenti del Comitato è previsto il diritto di impugnativa con ricorso al Presidente della Giunta Regionale, il quale decide.

Art. 11

Le Sezioni Comunali Cacciatori sono riconosciute dal Comitato Regionale Caccia, se si costituiscono con un numero minimo di 15 cacciatori residenti nel Comune.

Qualora il numero dei Cacciatori residenti in un Comune non raggiunga il numero di quindici, potranno costituirsi Sezioni con cacciatori di Comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario. La sede di tali Sezioni è stabilita dai cacciatori; in caso di disaccordo, la sede è fissata dal Comitato Regionale. In un Comune non può esistere più di una Sezione Cacciatori.

Art. 12

Presso ogni Sezione Comunale Cacciatori è costituito un Consiglio Direttivo, composto di nove membri eletti a scrutinio segreto, nell’Assemblea generale dei soci della Sezione.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti il Consiglio Direttivo eleggono nel loro seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario della Sezione.

Per gravi fatti di ordine amministrativo, morale, disciplinare, o giudiziario o per gravi violazioni alle norme statutarie o per inattività, il Comitato Regionale per la Caccia può disporre lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni Comunali Cacciatori, provvedendo alla nomina di un Commissario straordinario, sentito il parere dell’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste.

Il Commissario dovrà provvedere ad indire, entro tre mesi, nuove elezioni regionali.

Art. 13

Ai componenti il Consiglio sezionale non è dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese vive di trasferta.

Art. 14

Compete alle Sezioni Comunali Cacciatori:

a) effettuare il tesseramento dei soci delle Sezioni;

b) dare pratica attuazione ai programmi annuali di cui al comma f) del precedente articolo 10 nel territorio di propria competenza;

c) amministrare i fondi della Sezione;

d) proporre al Comitato Caccia i provvedimenti necessari per proteggere ed incrementare il patrimonio faunistico nel territorio di competenza;

e) segnalare al Comitato Caccia le eventuali manchevolezze delle guardie addette alla sorveglianza venatoria, sia nel territorio della riserva regionale, sia nel territorio delle riserve private.

Le Sezioni avranno a disposizione i seguenti fondi:

a) il 10 percento dei proventi derivanti dal tesseramento degli iscritti alla Sezione per il funzionamento ordinario;

b) eventuali somme messe a disposizione dal Comitato Regionale per l’attuazione dei programmi annuali sezionali ai sensi del precedente comma f) dell’articolo 10.

Dei predetti fondi le Sezioni dovranno dare regolare rendiconto annuale al Comitato Regionale per la Caccia.

Art. 15

Per la validità delle Assemblee generali delle Sezioni Comunali è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un’ora dopo la prima, l’Assemblea è valida purché sia presente almeno un quarto dei soci.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo delle Sezioni Comunali è necessaria la maggioranza dei componenti.

TITOLO II

ESERCIZIO VENATORIO

Art. 16

Il Comitato Regionale per la Caccia compila ed aggiorna il calendario venatorio con cui vengono stabilite le norme che regolano l’esercizio venatorio e lo presenta all’Assessorato all’Agricoltura entro il 10 giugno di ogni anno.

Nel predetto calendario sono indicate: la data di apertura e di chiusura della caccia, le limitazioni di mezzi, di tempo, di luogo, di capi, le specie di selvaggina e le zone in cui la caccia è vietata, le sanzioni di carattere disciplinare e le somme massime per risarcimento dei danni da addebitare a carico dei cacciatori che contravvengono alle norme del calendario stesso.

Il calendario venatorio è approvato con decreto dell’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste, sentita la Giunta Regionale, entro il primo luglio di ogni anno.

TITOLO III

ESERCIZIO DI CACCIA CONTROLLATA

Art. 17

Tutto il territorio della Valle d’Aosta, essendo situato entro i limiti della zona faunistica delle Alpi, è costituito in riserva per la caccia nell’interesse della protezione della selvaggina, ad eccezione del territorio incluso nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.

È fatto divieto di arrecare danno alle colture agricole, in particolare ai vigneti, all’epoca della maturazione del raccolto.

La caccia non potrà esercitarvisi se non mediante le speciali concessioni stabilite negli articoli che seguono.

Per la protezione e l’incremento della fauna stanziale e migratoria, l’Assessore Regionale all’Agricoltura e Foreste può costituire oasi di protezione e di rifugio su proposta del Comitato Regionale Caccia, sentito il parere delle Sezioni Comunali interessate. In tali oasi è vietata la caccia, l’uccellagione, l’addestramento dei cani e qualsiasi altra pratica venatoria che possa arrecare danno alla selvaggina. Le superfici di dette oasi saranno determinate con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente.

Art. 18

I titolari di licenza di caccia aventi residenza e domicilio stabili nella Valle d’Aosta possono esercitare la caccia nella Regione solo se muniti di speciale tessera del Comitato Caccia, rilasciato dalle Sezioni Comunali.

I titolari di licenza di caccia che non si trovano nelle condizioni previste nel comma precedente possono esercitare la caccia nella Valle d’Aosta solo se muniti di speciale permesso giornaliero di caccia, da rilasciare dal Comitato Regionale Caccia e secondo le modalità che verranno stabilite nel Regolamento della riserva.

Art. 19

Gli importi dei permessi giornalieri di cui all’articolo precedente sono stabiliti dal Comitato Regionale per la Caccia.

Art. 20

Il Comitato Regionale per la Caccia, nella persona del suo Presidente, che lo rappresenta legalmente, è autorizzato a costituirsi parte civile in ogni procedimento penale per violazione delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia.

Agli effetti della valutazione dei danni derivanti da un qualsiasi reato contravvenzionale previsto o punito dalle leggi e regolamenti inerenti all’esercizio della caccia e alla protezione della selvaggina, ad ogni capo di selvaggina, indebitamente ucciso o catturato, viene attribuito, dal Comitato Regionale, il valore dell’animale vivo e cioè il prezzo di acquisto dell’animale stesso quale riproduttore.

Art. 21

Sono compatibili con le disposizioni dell’articolo 18 le riserve di caccia concesse a privati, che sono denominate " riserve in concessione speciale ", in quanto sono porzioni di territorio già costituito in riserva e in cui il diritto di caccia viene concesso in esclusiva a un limitato e determinato numero di persone secondo finalità e norme di protezione e di ripopolamento della selvaggina.

Per il rinnovo della concessione di tali riserve, gli interessati debbono dimostrare di essere proprietari o possessori dei terreni da includere nella riserva e debbono assoggettarsi alle norme e condizioni che il Comitato Regionale Caccia, - sentito il parere delle Sezioni Comunali interessate per territorio -, fisserà in ordine alle condizioni a cui deve subordinarsi la concessione. È condizione essenziale che tali riserve agiscano come zone di protezione, produzione e irradiamento della selvaggina.

Non possono essere concesse nuove riserve.

Le riserve esistenti dovranno avere, all’atto del rinnovo della concessione, una distanza minima di metri 500 dalle riserve limitrofe.

Qualora i concessionari di " riserve di concessione " non volessero sottostare alle norme prescritte dal decreto di concessione, le violassero apertamente e ripetutamente o rinunciassero volontariamente alla concessione, tutto il territorio rimasto fino ad allora riservato sarà trasformato in Parco regionale, gestito dal Comitato Regionale Caccia, parte con contributo regionale e parte coi fondi dei soci della riserva regionale. Con gli stessi fondi potranno essere finanziati anche parchi in località adatte, qualora le necessità di ripopolamento a salvaguardia della selvaggina mobile stanziale esistente od immessa in Valle d’Aosta lo richiedano.

Art. 22

Oltre a quanto espressamente disposto dalla presente legge, hanno vigore, nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta, le norme contemplate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l’esercizio della caccia e la protezione della selvaggina, in quanto siano applicabili e non contrastino con le norme della presente legge.

Art. 23

È abrogata la legge regionale 15 maggio 1953 n. 1, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

Art. 24

Il Comitato Regionale per la Caccia provvede all’espletamento dei compiti istituzionali con i seguenti mezzi finanziari:

a) proventi del tesseramento ordinario annuale e delle tessere giornaliere;

b) eventuali contributi dello Stato o di privati;

c) contributi regionali annuali per le spese ordinarie e ricorrenti;

d) contributi regionali straordinari per spese straordinarie.

Art. 25

Oltre ai fondi previsti dalla legge statale 2 agosto 1967, n. 799, la Giunta Regionale, in relazione alle necessità di bilancio del Comitato Regionale per la Caccia, è autorizzata a concedere al Comitato stesso contributi annuali, ordinari e straordinari, di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo, sino ad un ammontare complessivo di spesa annua di Lire 40 milioni, da imputare all’apposito capitolo 334 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 26

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.