Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 28

Disposizioni urgenti per la modificazione della finalità di un contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024).

(B.U. del 7 dicembre 2022, n. 64)

Art. 1

(Oggetto e finalità )

1. Al fine di ulteriormente promuovere, valorizzare e divulgare la formazione, la cultura e il patrimonio musicali nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la presente legge reca disposizioni urgenti allo scopo di modificare la finalità del contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), per la realizzazione di un nuovo edificio, in luogo dell'adeguamento di locali, da destinare a sede distaccata dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, di cui alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 (Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8), e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).

Art. 2

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 18/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18/2022, le parole: "per l'adeguamento dei locali, presso un edificio" sono sostituite dalle seguenti: "per la realizzazione di un nuovo edificio su un terreno".

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.