Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 28

Finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti)).

(B.U. del 2 novembre 2021, n. 54)

Art. 1

(Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 18)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti)), è inserito il seguente:

"Art. 2bis

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato in euro 8.000 per l'anno 2021 e in euro 14.000 per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, a valere sugli anni 2021 e 2022, nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 9.008 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 1 (Spesa corrente).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2021, per euro 8.000, e per l'anno 2022, per euro 14.000, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 9.008 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Investimenti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.