Legge regionale 29 maggio 1989, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 29 05 1989

Bollettino ufficiale 6 6 1989 n. 25

Rifinanziamento della legge regionale 7 agosto 1986, n¿ 44 "Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura".

Art. 1

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44, viene rifinanziata sino al 1991 la seguente spesa:

- per l’anno 1989 L. 200.000.000

- per l’anno 1990 L. 300.000.000

- per l’anno 1991 L. 350.000.000

2. L’onere di cui al comma precedente graverà sul capitolo 28850 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

3. A decorrere del 1992 gli oneri necessari saranno determinati con legge Finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 2

1. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo precedente si provvede:

- per l’anno 1989 mediante riduzione di L. 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" a valore sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio per l’anno in corso.

- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 650.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" (spese di investimento) L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 28850 " Contributi per rimboschimenti, nonché per la conservazione e l’incremento del patrimonio boschivo"

Lr 7 agosto 1986, n. 44

Lr 29 maggio 1989, n. 27 L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.