Legge regionale 28 aprile 1988, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 28 04 1988

Bollettino ufficiale 30 05 1988 n. 8, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0012 del 25 05 1988

Aumento della spesa, limitatamente all'anno 1988, per l'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, concernente interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti morali.

Art. 1

1. per gli interventi finanziari disposti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, (Interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti morali), č autorizzata per l'anno 1988, l'ulteriore spesa di lire 300.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sui capitoli 42705 e 42706 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura della spesa di Lire 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ". L. 300.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 42705 " Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili ".

Lr 15 gennaio 1987, n. 3, articolo 1 commi primo e secondo L. 270.000.000

Cap. 42706 " Contributi alle istituzioni private e agli enti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili." L. 30.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.