Legge regionale 19 giugno 1984, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 19 06 1984

Bollettino ufficiale 13 7 1984 n. 7

Aumento, limitatamente all’anno 1984, della spesa per l’applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d’Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, č autorizzata l’ulteriore spesa di lire 6.080.000.000 per l’anno 1984.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1984 graverą sul capitolo 33700 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984, a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso č aumentato di lire 6.080.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di lire 6.080.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento) - Settore 2 - Sviluppo Economico - della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento

L. 6.080.000.000

Variazione in aumento

Cap. 33700 Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame

L. 6.080.000.000

LR 28 giugno 1962, n. 13

LR 30 agosto 1970, n. 24

LR 19 giugno 1984, n. 27

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.