Legge regionale 11 luglio 1980, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 11 07 1980

Bollettino ufficiale 12 9 1980 n. 8

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19.

Art. 1

Il primo ed il secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:

" Con decorrenza dal primo gennaio 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dell’ordinaria sede di servizio, spetta l’indennità di trasferta, nelle misure di seguito indicate, per ogni 24 ore di assenza dalla sede:

a) livelli primo, secondo e terzo L. 14.100

b) livelli quarto, quinto, qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali L. 19.100

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l’indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo dell’indennità giornaliera, per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l’arrotondamento per eccesso a lira intera ".

Art. 2

A decorrere dal primo gennaio 1979, la misura dell’indennità di trasferta è annualmente rideterminata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 3

L’indennità di cui al terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è elevata a lire 150 a chilometro.

La misura dell’indennità di cui al comma precedente è rideterminata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 4

Le misure dell’indennità di trasferta attualmente corrisposta, in quanto superiori a quelle determinate in applicazione della presente legge, saranno conservate fino al 31 dicembre 1980.

Art. 5

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in Lire 120.000.000 di cui Lire 80.000.000 per la corresponsione delle somme arretrate dovute per conguaglio indennità dal 1-1-1978 al 31-12-1979, graverà per Lire 40.000.000 sul capitolo 21000 (" Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni ") e per Lire 80.000.000 sul capitolo 21200 (" Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale ") della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante la riduzione di L. 120.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) ") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa con le leggi di approvazione dei bilanci preventivi.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 -- Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 120.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 21000 -Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni L. 40.000.000

Cap. 21200 -- Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 80.000.000

Totale L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.