Legge regionale 23 aprile 1979, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 23 04 1979

Bollettino ufficiale 14 5 1979 n. 5

Aumento dell'assegno integrativo di natalitą alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed esercenti attivitą commerciali.

Art. 1

Con decorrenza dal primo gennaio 1979, l'assegno integrativo regionale " una tantum " di natalitą, di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 42, č aumentato da lire sessantamila a lire centomila.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 6.000.000, si provvede nell'esercizio 1979 con lo stanziamento del capitolo 8480 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 che presenta la necessaria disponibilitą.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio nel limite massimo autorizzato con le leggi regionali 31 agosto 1972, n. 29 e 11 agosto 1975, n. 42.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.