Legge regionale 16 giugno 1978, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 16 06 1978

Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7

Modificazioni alle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28 e 10 dicembre 1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d’Aosta.

Art. 1

L’articolo 24 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, così come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:

" Il Comitato regionale per la caccia provvede all’espletamento dei compiti istituzionali con i seguenti mezzi finanziari:

a) proventi del tesseramento ordinario annuale e delle tessere giornaliere;

b) eventuali contributi dello Stato, della Regione o di privati ".

Art. 2

L’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, e l’articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.