Legge regionale 23 maggio 1973, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 23 05 1973

Bollettino ufficiale 13 6 1973 n. 8

ISTITUZIONE DELL’AZIENDA AUTONOMA "AGRARIA REGIONALE VALDOSTANA"

Art. 1

È istituita l’Azienda Autonoma denominata "Agraria Regionale Valdostana"(ARV), con sede in Aosta, avente i compiti previsti dalla presente legge.

Art. 2

L’Agraria Regionale Valdostana ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell’agricoltura mediante l’ordinato svolgimento delle attività commerciali atte a mettere a disposizione delle aziende agrarie locali i beni strumentali, le merci, i prodotti, i servizi ed i mezzi tecnici al giusto prezzo di mercato.

A tal fine l’ARV svolge i seguenti compiti:

a) acquista e vende agli operatori agricoli, singoli od associati, i beni strumentali, i mezzi tecnici, i prodotti agricoli e quant’altro occorre all’esercizio dell’agricoltura;

b) organizza e gestisce centri di meccanizzazione agricola e di assistenza tecnica in questo settore, con propri mezzi e personale specializzato. I centri sono posti al servizio degli agricoltori singoli le cui aziende, per dimensione e per numero di addetti, non consentono la dotazione e un uso economicamente

conveniente dei mezzi meccanici;

c) cura la pubblicazione mensile in ogni Comune della Valle di Aosta del listino dei prezzi dei prodotti commercializzati direttamente e di quelli di più largo consumo in agricoltura.

I prezzi delle merci indicate nel precedente punto a) praticati all’agricoltore dovranno essere concordati fra l’ARV e l’Assessorato Regionale all’Agricoltura all’inizio di ciascuna annata agraria.

Analogamente saranno concordate le variazioni di prezzo che si rendessero necessarie durante l’annata agraria.

Sono pure soggetti all’accordo preventivo fra l’ARV e il predetto Assessorato Regionale i prezzi dei servizi e di ogni altra fornitura dell’ARV interessante l’esercizio dell’agricoltura.

Art. 3

Sono organi dell’Azienda Autonoma " Agraria Regionale Valdostana ":

a) l’Assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) la Presidenza;

d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 4

L’Assemblea è costituita dai membri eletti in ciascun Comune della Regione tra i capifamiglia che siano conduttori di aziende agricole, singoli o associati, e che siano in regola con il versamento delle quote sociali.

I membri rappresentanti sono eletti nella proporzione di uno ogni cinquanta o frazione di cinquanta purché non inferiore a venti. Il numero di venti non si applica nel caso di conduttori associati (Cooperative o Associazioni).

I membri rappresentanti sono eletti con l’osservanza delle modalità indicate nello Statuto.

Art. 5

Spetta all’Assemblea:

a) approvare lo Statuto dell’Agraria Regionale Valdostana e le sue modificazioni ed integrazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) approvare gli acquisti e le vendite di beni immobili patrimoniali nonché l’accensione di mutui;

e) approvare il Regolamento organico del personale.

I membri dell’Assemblea possono proporre gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno, purché le proposte siano sottoscritte da un numero di membri pari ad almeno il 10 percento dei componenti l’Assemblea e semprechè le proposte siano presentate al Consiglio 20 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’Assemblea.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 8 membri, così nominati:

a) quattro eletti dall’Assemblea tra i propri membri;

b) tre esperti nominati dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori regionali all’Agricoltura e Foreste, all’Industria e Commercio e alle Finanze;

c) uno nominato dalla Giunta Regionale, scelto fra una terna di nominativi designati dalle Associazioni Regionali dei Commercianti.

Art. 7

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito agli atti di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea e più precisamente:

a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;

b) deliberare in materia di spese entro i limiti del bilancio preventivo, in armonia con le attribuzioni e funzioni previste dall’articolo 2 della presente legge e secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell’Agraria Regionale Valdostana;

c) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

d) stabilire la convocazione dell’Assemblea e fissarne l’ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può adottare provvedimenti di competenza dell’Assemblea; in tal caso, detti provvedimenti saranno sottoposti per la ratifica all’assemblea in occasione della sua prima riunione;

e) stabilire la misura della quota sociale annua.

Art. 8

L’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione sono validamente riuniti quando vi è la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dei rispettivi organi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Art. 9

L’Ufficio di Presidenza è costituito: dal Presidente e dal Vicepresidente.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, su designazione dei propri membri elettivi ed è scelto fra i membri stessi.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono espletate dal membro esperto nominato dalla Giunta Regionale designato dall’Assessore regionale alle Finanze.

Art. 10

Il Presidente o, in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell’Agraria Regionale Valdostana, anche in giudizio; presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; firma gli atti necessari al funzionamento della Azienda; convoca il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri, nominati:

a) uno dall’Assemblea;

b) uno dall’Assessore regionale alle Finanze;

c) uno dall’Assessore regionale all’Industria e Commercio.

Art. 12

Gli Organi dell’Agraria Regionale Valdostana durano in carica cinque anni.

In caso di grave inadempienza ai doveri statutari, di perdurante inosservanza della presente legge o in caso di continuata inefficienza nonché per altri gravi motivi, gli organi dell’ARV possono essere sciolti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Il decreto di scioglimento deve anche stabilire il termine entro il quale debbono essere ricostituiti gli organi dell’ARV.

Art. 13

L’Agraria Regionale Valdostana deve adottare, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, un proprio statuto formulato nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo Statuto e le sue successive eventuali modificazioni sono deliberati come stabilito dall’articolo 8 della presente legge. Lo statuto diviene esecutivo dopo la sua approvazione da parte della Giunta Regionale.

Lo Statuto dell’ARV deve, tra l’altro, stabilire:

a) la denominazione, la sede e l’attività dell’Azienda;

b) le finalità che l’Azienda intende raggiungere;

c) le modalità da seguire per la elezione dei membri dell’Assemblea secondo le norme dell’articolo 4 della presente legge;

d) la composizione degli Organi esecutivi e di controllo, nonché la indicazione dei rispettivi poteri e competenze;

e) la struttura organizzativa e commerciale dell’Azienda, nonché la ubicazione della sede, degli uffici centrali e periferici, dei magazzini, dei depositi per la commercializzazione dei prodotti agricoli;

f) le norme per la formazione ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, i termini entro i quali devono essere approvati, nonché il termine entro il quale i citati documenti dovranno essere sottoposti al controllo del Collegio dei Sindaci;

g) il numero ed i termini per la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Le modalità per la convocazione dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

h) le modalità per l’assunzione in servizio del personale di ogni ordine e grado per la sede centrale e per le Sezioni periferiche;

i) ogni altra norma ritenuta necessaria per assicurare il buon funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Azienda.

Art. 14

Al Presidente e al Vicepresidente spetta un compenso forfettario mensile a titolo di rimborso spese e indennità di carica; ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea spetta un gettone di presenza per ogni riunione.

Tali compensi sono stabiliti mediante deliberazione adottata dalla Assemblea e da approvare dalla Giunta Regionale.

Art. 15

Alle spese per lo svolgimento dei compiti previste dalla presente legge, l’Agraria Regionale Valdostana provvede con le seguenti entrate:

a) proventi delle quote sociali annue;

b) eventuale contributo annuale dell’Amministrazione Regionale, da concedere in misura comunque non superiore a Lire venti milioni all’anno;

c) proventi di gestione dei servizi e della attività dell’Azienda.

Art. 16

Per la costituzione del patrimonio iniziale e per l’avvio dell’attività prevista dalla presente legge, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere all’Agraria Regionale Valdostana un contributo una tantum di Lire cinquanta milioni.

L’ARV potrà rilevare dal Consorzio Agrario in liquidazione coatta amministrativa le attrezzature, le merci e i beni mobili ritenuti necessari per lo svolgimento della propria attività.

Art. 17

In attesa dell’entrata in vigore del Regolamento organico del personale e allo scopo di non arrestare l’approvvigionamento dei beni strumentali agli agricoltori, l’ARV potrà avvalersi di personale già licenziato dal Consorzio Agrario di Aosta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 18

Fatto salvo quanto stabilito nella lettera e) dell’articolo 7 in sede di prima applicazione della presente legge la quota sociale annua per ciascun membro è stabilita in Lire 1.000 (mille).

Art. 19

Per il finanziamento e la copertura delle spese previste dagli articoli 15 e 16 della presente legge sono approvate le seguenti variazioni di bilancio:

a) è approvata la istituzione nella Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973 del seguente nuovo capitolo 342 (" Contributi all’Azienda autonoma Agraria Regionale Valdostana "), con lo stanziamento annuo di Lire settanta milioni, somma da prelevare dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E);

b) il predetto nuovo capitolo di spesa 342 sarà reiscritto nei bilanci preventivi della Regione per l’anno 1974 e per gli anni seguenti, con lo stanziamento annuo di Lire venti milioni.

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.