Legge regionale 31 agosto 1972, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELL’ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE DI AOSTA.

Art. 1

Con effetto dall’1- 7- 1970 la pianta organica dei posti del personale addetto all’Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta, nonché le tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale ostetrico, per il personale femminile ausiliario e per il personale ausiliario maschile, di cui agli allegati A, C, D, E alla legge regionale 11-3-1968 n. 7, sono sostituite dalla nuova pianta organica e dalle relative tabelle, annesse quali Allegati A, B, C, D alla presente legge.

La pianta organica e le tabelle di cui al comma precedente hanno validità sino alla data di trasferimento del personale addetto allo Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta all’Ente Ospedaliero Regionale, salvo quanto previsto al comma seguente.

Restano in vigore i tredici posti di Inserviente presso la Sezione Brefotrofio del predetto Istituto, trattandosi di Servizio che rimane di competenza dell’Amministrazione Regionale.

Art. 2

Nel trattamento economico previsto dalle nuove tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale di cui al precedente articolo è conglobato l’assegno integrativo mensile di cui all’articolo 20 della legge 18- 3- 1968 n. 249, all’articolo unico della legge 10- 3- 1969 n. 78 e all’articolo 1 della legge 1- 8- 1969 n. 464.

Con effetto dall’1- 7- 1970 al personale di cui si tratta competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4 percento del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell’attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 10- 11- 1966 n. 13.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui sopra le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30- 6- 1972 n. 13.

Art. 3

La copertura per l’anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, - previste in complessive lire novemilioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale di cui ai precedenti articoli, è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate e indicate al successivo comma.

Per il finanziamento della spesa di Lire nove milioni derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 1972 è approvato l’aumento di Lire novemilioni allo stanziamento del capitolo 683 ("Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del servizio") della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972, previo aumento di Lire novemilioni allo stanziamento del capitolo 13 ("Provento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6- 12- 1971 n. 1065") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 4

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive Lire ventiquattromilioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all’apposito capitolo 59 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. "), il cui stanziamento annuo viene aumentato di Lire ventiquattromilioni, previo aumento di Lire ventiquattro milioni allo stanziamento del capitolo 13 (" Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) - f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6- 12- 1971 n. 1605 ") della Parte Entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d’Aosta nell’anno 1971.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 31 agosto 1972 n. 27 PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA

E INFANTILE DI AOSTA.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Servizi sanitari.

Qualifica di primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario, gruppo regionale A/ 3, posti di ruolo 1.

Qualifica di aiuto ostetrico ginecologo, gruppo regionale

A/ 4, posti di ruolo 1.

Qualifica di medico assistente, gruppo regionale A/ 5, posti di ruolo 3.

Qualifica di capo ostetrica, gruppo regionale B/ 1, posti di ruolo 1.

Qualifica di ostetrica, gruppo regionale B/ 2, posti di ruolo 3. Qualifica di infermiera, gruppo regionale B/ 2, posti di ruolo 1. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Servizi ausiliari.

Qualifica di aiuto cuoca, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 1. Qualifica di aiuto guardarobiera, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 1.

Qualifica di aiuto infermiera, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 10.

Qualifica di inserviente, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 50.

Qualifica di operaio qualificato, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 1.

Qualifica di inserviente fattorino, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 1.

Qualifica di operaio giardiniere, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 1.

Qualifica di inserviente operaio, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 1.

Qualifica di inserviente custode, gruppo regionale S/ 2, posti di ruolo 2.

Allegato B alla legge regionale 31 agosto 1972 n. 27

Tabella degli stipendi annui lordi

CARRIERA DI CONCETTO

Personale Ostetrico

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di capo ostetrica, posti 1: //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 3.800.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 3.330.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 2.830.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di ostetrica, posti 3: // Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 3.330.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.830.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.450.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 2.120.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.830.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di infermiera, posti 1: // Stipendio annuo lordo, dopo 20 anni, L. 3.330.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.830.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 2.450.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 2.120.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.830.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.580.000.

Allegato C alla legge regionale 31 agosto 1972 n. 27

TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI

CARRIERA AUSILIARIA

Personale femminile ausiliario

ATTO ALLEGATO

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di aiuto cuoca, posti 1; aiuto guardarobiera, posti 1; aiuto infermiera, posti 10; inservienti, posti 50: //

Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.230.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 1.890.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.630.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.410.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.220.000. ALLEGATO D ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1972, n. 27 TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI CARRIERA AUSILIARIA

Personale ausiliario maschile

ATTO ALLEGATO

Sviluppo del ruolo aperto per le qualifiche di operaio

qualificato, posti 1; operaio giardiniere, posti 1; inserviente fattorino, posti 1; inserviente operaio, posti 1; inserviente custode posti 2: //

Stipendio annuo lordo, dopo 16 anni, L. 2.230.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 12 anni, L. 1.860.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.630.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.410.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.220.000.