Legge regionale 22 novembre 2024, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 22 novembre 2024, n. 27

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Ratifica di variazioni di bilancio. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 27 novembre 2024, n. 58)

INDICE

CAPO I

NUOVE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1 - Contributi a famiglie e attività produttive per gli interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguenti all'evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2024

Art. 2 - Trasferimenti straordinari a sostegno degli investimenti degli enti locali colpiti dall'alluvione del 29 e 30 giugno 2024

Art. 3 - Contributo straordinario a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci nordico per il rilancio turistico-promozionale del Comune di Cogne

Art. 4 - Finanziamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza di infrastrutture strategiche e del territorio

Art. 5 - Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese colpite dall'alluvione del 29 e 30 giugno 2024

Art. 6 - Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 6

Art. 7 - Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21

Art. 8 - Finanziamento delle spese per interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza presso il Convitto regionale F. Chabod di Aosta

Art. 9 - Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina di Pré-Saint-Didier

Art. 10 - Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale

CAPO II

MAGGIORI ENTRATE

Art. 11 - Variazioni di parte entrata

CAPO III

RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 12 - Ratifica di variazioni di bilancio

CAPO IV

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 13 - Disposizioni in materia di finanza locale. Rideterminazione delle risorse finanziarie per l'anno 2024

Art. 14 - Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Valorizzazione dell'immobile denominato "Palazzo Cogne". Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7

Art. 16 - Disposizioni in materia di Collegio dei revisori. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2021, n. 14

Art. 17 - Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili tra Regione e enti locali. Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68

Art. 18 - Disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 19 agosto 1998, n. 46, e 14 novembre 2023, n. 22

Art. 19 - Allegati

Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

NUOVE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1

(Contributi a famiglie e attività produttive per gli interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguenti all'evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2024)

1. Lo stanziamento previsto per i contributi di cui agli articoli 20 e 22 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è incrementato, per l'anno 2024, di euro 3.900.000, in relazione all'emergenza conseguente all'evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2024.

2. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1, se rientranti nella definizione di cui all'articolo 25, comma 2, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), possono essere rendicontati secondo le procedure previste e su indicazione del Commissario delegato individuato all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° agosto 2024, n. 1094 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024), per il successivo inoltro dell'istanza di finanziamento al Dipartimento nazionale di protezione civile. Le eventuali risorse ricevute dallo Stato a copertura, anche parziale, dei contributi di cui al presente articolo, sono introitate dalla Regione a titolo di rimborso senza obbligo di riversamento ai beneficiari dei contributi.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in complessivi euro 3.900.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 2

(Trasferimenti straordinari a sostegno degli investimenti degli enti locali colpiti dall'alluvione del 29 e 30 giugno 2024)

1. Per l'anno 2024, la Regione, per il tramite del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, è autorizzata a effettuare trasferimenti:

a) al Comune di Cogne per il finanziamento di interventi riguardanti la viabilità comunale e i relativi sottoservizi, nonché interventi di regimazione idraulica nei tratti interferenti, per un importo di euro 13.800.000;

b) al Comune di Valtournenche per il finanziamento di interventi riguardanti l'acquedotto e la fognatura comunale per euro 4.400.000;

c) agli altri enti locali per interventi connessi con l'alluvione del 29 e 30 giugno 2024, per complessivi euro 500.000.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere anticipate rispetto alla realizzazione degli interventi fino al 50 per cento dell'importo stimato degli interventi, dietro richiesta dei Comuni interessati. Alla restante parte dei trasferimenti si provvede su richiesta dei Comuni, dietro presentazione di apposita rendicontazione al Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile.

3. L'elenco degli interventi, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, lettera c), sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

4. Gli interventi finanziati con i trasferimenti di cui al comma 1, se rientranti nella definizione di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del d.lgs. 1/2018, sono rendicontati secondo le modalità individuate dal Commissario delegato individuato all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1094/2024, per permettere l'inoltro dell'istanza di finanziamento al Dipartimento nazionale della protezione civile. Le eventuali quote di finanziamento ricevute dallo Stato a finanziamento degli interventi di cui al presente articolo sono introitate dalla Regione senza obbligo di riversamento agli enti che hanno effettuato gli interventi.

5. I trasferimenti di cui al presente articolo sono finanziati mediante risorse con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), anche in deroga alla medesima legge.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 18.700.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 3

(Contributo straordinario a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci nordico per il rilancio turistico-promozionale del Comune di Cogne)

1. In considerazione delle ricadute turistico-promozionali e dei correlati benefici economici conseguenti allo svolgimento delle competizioni di Coppa del mondo di sci nordico, assegnate dalla Federazione internazionale dello sci (FIS) al Comune di Cogne nelle date del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2025, e dell'opportunità di sostenere l'organizzazione delle medesime nell'ottica di un rilancio turistico della predetta località, colpita dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la concessione di un contributo al Comune di Cogne di euro 500.000, quale concorso alla copertura delle spese sostenute dal medesimo per l'organizzazione delle gare.

2. Il contributo di cui al comma 1 è liquidato al Comune di Cogne dalla struttura regionale competente in materia di turismo, sport e commercio entro il 31 dicembre 2024, a fronte della presentazione alla stessa, entro il 30 novembre 2024, da parte del medesimo Comune del preventivo di spesa.

3. Sono ammesse al contributo di cui al comma 1 le spese sostenute dal Comune di Cogne, che ne dispone nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, relative alle seguenti iniziative:

a) realizzazione di infrastrutture sportive strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni e di allestimenti e installazioni per riprese televisive o per altre finalità;

b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento delle infrastrutture, per la realizzazione dei percorsi di gara, per le attività di comunicazione, assistenza alle gare ivi comprese quelle sanitaria, anti doping, accreditamento, ospitalità, animazione e catering;

c) acquisto di gadget e abbigliamento;

d) concessione di premi in denaro.

4. Sono ammesse al contributo di cui al comma 1 le spese sostenute dal Comune di Cogne previste nel preventivo di spesa di cui al comma 2 anche nel caso in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause non imputabili al Comune di Cogne e agli organizzatori, qualora le spese sostenute siano riconosciute valide con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

5. Entro il 31 marzo 2025, il Comune di Cogne presenta alla struttura regionale competente in materia di turismo, sport e commercio il rendiconto delle spese effettivamente sostenute e provvede alla restituzione dell'importo eventualmente ricevuto in eccedenza rispetto alle stesse.

6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono finanziati mediante risorse con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, anche in deroga alla medesima legge.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 500.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 4

(Finanziamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza di infrastrutture strategiche e del territorio)

1. Per l'anno 2024, sono autorizzati nell'ambito degli interventi urgenti di cui alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), i seguenti:

a) adeguamento strutturale a tutela della funzionalità idraulica del canale demaniale del Rû Arberioz nel Comune di Aymavilles, per euro 3.170.000; (*)

b) messa in sicurezza strutturale di un tratto del canale demaniale del Rû Baudin nel Comune di Aosta, per euro 1.910.000. (*)

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 5.080.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 5

(Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese colpite dall'alluvione del 29 e 30 giugno 2024)

1. La Regione, al fine di sostenere le imprese operanti nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, provvede alla concessione di contributi a favore di imprese operanti sul territorio che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'alluvione di giugno 2024, intendendosi per danni indiretti un calo di fatturato almeno pari al 20 per cento confrontando i dati relativi ai mesi di luglio 2023 e luglio 2024.

2. I contributi di cui al presente articolo sono diretti all'abbattimento degli interessi e delle spese di istruttoria praticati da Finaosta S.p.A. per la concessione del "Finanziamento sostegno alle imprese destinato alle imprese colpite dall'alluvione di giugno 2024", concessi con risorse proprie di Finaosta S.p.A. a valere sulla gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), e sono erogati alle imprese, per il tramite di Finaosta S.p.A.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire, presso Finaosta S.p.A., un apposito fondo di dotazione temporaneo per la durata dei piani di ammortamento dei finanziamenti alle imprese colpite dall'alluvione di giugno 2024. Le risorse non utilizzate sono riversate al fondo di cui all'articolo 68 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

4. L'erogazione dei contributi a favore dei mutuatari sarà effettuata, in conformità alla vigente normativa fiscale, al netto della ritenuta operata e versata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ove prevista.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 955.212,95 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 6

(Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 6)

1. Per l'anno 2024, lo stanziamento della legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)), è incrementato di euro 1.000.000 al fine di concedere contributi per il ripristino di piste da sci di discesa danneggiate dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, su richiesta di gestori degli impianti di sci, in deroga all'articolo 6, comma 1, della l.r. 6/2018.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i criteri e le modalità di erogazione, e ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

4. Gli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, se rientranti nella definizione di cui all'articolo 25, comma 2, lettere c) ed e), del d.lgs. 1/2018, possono essere rendicontati secondo le procedure e su indicazione del Commissario delegato individuato all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1094/2024, per permettere l'inoltro dell'istanza di finanziamento al Dipartimento nazionale della protezione civile. Le eventuali quote di risorse ricevute dallo Stato a finanziamento, anche parziale, dei contributi di cui al presente articolo, sono introitate dalla Regione a titolo di rimborso senza obbligo di riversamento ai beneficiari dei contributi.

5. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 6/2018, sono sostituite dalle seguenti:

"a) aiuto richiesto inferiore a 33 milioni di euro;

b) costo totale inferiore a 110 milioni di euro e superiore a 30.000 euro.".

6. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2018, le parole: "2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.200.000 euro".

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato, per l'anno 2024, in euro 4.200.000 e fa carico, per euro 200.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e per euro 4.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 7

(Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21)

1. Al fine di incrementare le disponibilità liquide a favore delle imprese operanti sul territorio, lo stanziamento per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), è incrementato, per l'anno 2024, di euro 1.600.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.600.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 8

(Finanziamento delle spese per interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza presso il Convitto regionale F. Chabod di Aosta)

1. Per l'anno 2024 è autorizzato un trasferimento straordinario di euro 200.000 al Convitto regionale F. Chabod per il finanziamento di spese per lavori di adeguamento normativo e la messa in sicurezza dell'edificio sede del Convitto sito in Aosta, via Crétier n. 2.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 9

(Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina di Pré-Saint-Didier)

1. Nell'ambito dell'intervento di miglioramento architettonico, energetico e strutturale della piscina di proprietà regionale di Pré-Saint-Didier, è autorizzata, per l'anno 2024, la maggiore spesa di euro 700.000 per la realizzazione di opere aggiuntive e obbligatorie per finalità di antincendio e per il pagamento dei relativi oneri connessi alla rivalutazione di prezzi.

2. L'onere derivante dal presente articolo è determinato in euro 700.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

Art. 10

(Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale)

1. Agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale), operanti in Valle d'Aosta, è riconosciuto, per l'anno 2024, un contributo straordinario, pari a euro 70.000, per le maggiori attività di supporto e informazione svolte per garantire ai cittadini l'accesso alle indennità e a ogni altra misura prevista dalla normativa vigente a sostegno delle categorie meno abbienti.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'ammontare, le modalità e i criteri per la ripartizione del contributo di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione del medesimo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 70.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo II, come meglio esplicitato nell'Allegato F.

CAPO II

MAGGIORI ENTRATE

Art. 11

(Variazioni di parte entrata)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024/2026 è introitata, per l'anno 2024, la maggiore entrata di euro 35.905.212,95 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle Autonomie speciali).

CAPO III

RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 12

(Ratifica di variazioni di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali), sono ratificate le variazioni approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai seguenti allegati:

a) Allegato A): deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 12 agosto 2024;

b) Allegato B): deliberazione della Giunta regionale n. 985 del 26 agosto 2024;

c) Allegato C): deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 30 settembre 2024;

d) Allegato D): deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 18 ottobre 2024;

e) Allegato E): deliberazione della Giunta regionale n. 1295 del 28 ottobre 2024.

CAPO IV

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 13

(Disposizioni in materia di finanza locale. Rideterminazione delle risorse finanziarie per l'anno 2024)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2024, agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementato, per effetto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2 e 3, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, di euro 19.200.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati.

Art. 14

(Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. In considerazioni delle maggiori spese disposte dalla presente legge, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 25/2023 sono incrementate per gli importi indicati nell'Allegato N.

2. L'allegato N rappresenta una ricognizione delle autorizzazioni di spesa e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Valorizzazione dell'immobile denominato "Palazzo Cogne". Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026), è sostituito dal seguente:

"1. Per gli investimenti di valorizzazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Palazzo Cogne" in Aosta, prevalentemente destinati alla realizzazione e alla gestione di uno studentato-residenza universitaria, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 9.000.000 a valere su risorse del bilancio regionale, a titolo di cofinanziamento dell'importo di euro 6.184.948,36 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027, destinato all'intervento nell'ambito dell'accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione in data 31 gennaio 2024.".

2. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 7/2024, le parole: ", per l'anno 2024," sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 7/2024, è inserito il seguente:

"3bis. Lo stanziamento per il cofinanziamento regionale di cui al comma 1 è vincolato alla realizzazione dell'intervento e a esso si applicano le disposizioni del d.lgs. 118/2011 in materia di riproposizione e riprogrammazione dei fondi.".

Art. 16

(Disposizioni in materia di Collegio dei revisori. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2021, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre esercizi contabili".

2. I componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati, nella durata dell'incarico in essere, per altri tre esercizi contabili, con termine alla data di approvazione del rendiconto della Regione dell'esercizio 2027.

Art. 17

(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili tra Regione e enti locali. Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68)

1. Dopo il comma 1bis dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazioni di beni immobili tra Regione e Comuni), è aggiunto il seguente:

"1ter. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai trasferimenti di beni immobili di proprietà regionale agli altri enti locali valdostani, nonché ai trasferimenti di beni immobili di proprietà dei predetti enti alla Regione, secondo le modalità previste dai propri ordinamenti e dalla presente legge.".

2. Dopo il comma 1ter dell'articolo 1 della l.r. 68/1994, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"1quater. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di costituzione o trasferimento, tra i soggetti di cui al presente articolo, di un diritto di superficie o di altro diritto reale.".

Art. 18

(Disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 19 agosto 1998, n. 46, e 14 novembre 2023, n. 22)

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"5. All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso-corso, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è aggiunto, il seguente:

"2bis. Il bando può prevedere che una quota non superiore al trenta per cento dei posti del concorso-corso sia riservata ai soggetti, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che siano stati incaricati presso un ente locale valdostano in qualità di segretario, maturando, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, almeno tre anni di servizio effettivo, negli ultimi cinque anni, nella relativa funzione.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2023 è aggiunto il seguente:

"2bis. Ai fini dell'applicazione della riserva di cui all'articolo 3, comma 2bis, è stilata un'apposita graduatoria dei riservatari sulla base del punteggio conseguito nel concorso-corso. La graduatoria dei riservatari opera solo per la copertura dei posti riservati messi a bando e non per l'utilizzo di posti che si rendessero successivamente vacanti. Il personale riservatario è inserito anche nella graduatoria di cui al comma 2. La copertura di posti riservati non assegnati ai riservatari è effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 2.".

Art. 19

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato F: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese nell'anno 2024;

b) Allegato G: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) Allegato H: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) Allegato I: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) Allegato J: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato K: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

g) Allegato L: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

h) Allegato M: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

i) Allegato N: Ricognizione di incrementi di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2024/2026.

Art. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(*) Lettera così corretta a seguito dell'errata corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 60 del 10 dicembre 2014.