Legge regionale 7 novembre 2022, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 7 novembre 2022, n. 27

Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8.

(B.U. del 15 novembre 2022, n. 60)

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8)

1. Il titolo della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8: "Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta" è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 8/2006)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, le parole: "ed europeo" sono sostituite dalle seguenti: "e nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1, è inserito il seguente:

"1bis. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si conforma al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 8/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 2, le parole: "di rilievo europeo" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 8/2006)

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Sessione europea e internazionale del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea e internazionale, una prima volta, entro sei mesi dall'inizio della legislatura. In tale occasione, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un atto pluriennale di indirizzo relativo alle attività della Regione nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali, assicurando, anche in ragione della diversa durata delle legislature consiliari rispetto ai periodi di programmazione dei Fondi europei, il raccordo e il coordinamento con il documento strategico regionale di cui all'articolo 7quinquies.

2. Il Consiglio regionale si riunisce, annualmente, in apposita sessione europea e internazionale, secondo le modalità previste dal proprio Regolamento interno, per:

a) l'esame della relazione annuale, presentata dalla Giunta regionale, sulle attività svolte dalla Regione nell'anno precedente per l'attuazione delle politiche promosse dall'Unione europea e in materia di rapporti internazionali;

b) la cura degli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e alle procedure di adempimento degli obblighi europei, di cui al Capo III;

c) l'approvazione di eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale.".

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 8/2006)

1. La rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: "Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito delle attività di rilievo internazionale e delle politiche promosse dall'Unione europea di cui all'articolo 2 e nel rispetto degli eventuali atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, la Giunta regionale provvede, in particolare, alla realizzazione di iniziative nei seguenti settori:".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"1ter. La Giunta regionale provvede, inoltre, con propria deliberazione, a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/2006)

1. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Centro di informazione sull'Unione europea)

1. Nell'ambito della struttura regionale competente per materia, è istituito un Centro di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea, di seguito denominato Centro.

2. Il Centro propone la propria candidatura per la selezione degli Europe Direct presenti sul territorio nazionale.

3. Il Centro provvede, in particolare, a:

a) informare i cittadini sui temi relativi all'Unione europea;

b) organizzare attività finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini al processo democratico europeo;

c) sensibilizzare i cittadini sui vantaggi offerti dall'Unione europea, con particolare riferimento alle opportunità di finanziamento derivanti dai Fondi resi disponibili e ai risultati conseguiti, a livello regionale, grazie all'utilizzo degli stessi;

d) sensibilizzare le istituzioni scolastiche e le agenzie formative sui temi dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva;

e) collaborare con altre reti di assistenza e punti di contatto dell'Unione europea per favorire il coordinamento delle azioni messe in atto a livello regionale e offrire un miglior servizio ai cittadini.

4. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ogni anno, approva il piano di comunicazione del Centro.

5. Il Centro, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, può collaborare nell'organizzazione di iniziative, anche promosse da associazioni ed enti pubblici e privati, purché inserite nel piano di comunicazione annuale di cui al comma 4.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 8/2006)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 8/2006, è aggiunto il seguente:

"1bis. L'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione della Regione ai Programmi a gestione diretta della Commissione europea;

b) supporta i rappresentanti della Valle d'Aosta nelle attività preparatorie e nei lavori del Comitato europeo delle Regioni, degli altri organi dell'Unione europea oltreché del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa;

c) cura i rapporti con gli organi, organismi e uffici delle istituzioni europee, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, gli Uffici di rappresentanza delle altre Regioni italiane ed europee e gli altri organismi presenti a Bruxelles.".

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 7 della l.r. 8/2006, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"1ter. In considerazione della particolarità dell'incarico, il Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles è nominato dalla Giunta regionale con incarico fiduciario, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).".

3. Dopo il comma 1ter dell'articolo 7 della l.r. 8/2006, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"1quater. Per promuovere la partecipazione della Regione al processo d'integrazione europea e garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni dell'Unione europea, presso l'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi della normativa vigente in materia. I tirocini attivati potranno essere curricolari, e quindi a titolo gratuito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ovvero extracurricolari, a condizione che sia prevista una congrua forma di sostegno economico esterna al bilancio regionale. I tirocini extracurriculari sono approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 7ter della l.r. 8/2006)

1. Dopo l'articolo 7bis, all'interno del capo II, è inserito il seguente:

"Art. 7ter

(Cooperazione territoriale europea)

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europee, la Regione provvede allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea, anche rappresentando la Regione nei gruppi di lavoro istituiti a livello nazionale.

2. La Regione adotta, nell'ambito dei partenariati europei, le iniziative necessarie a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione geografica, concorrendo all'integrazione sociale e culturale con le regioni dell'arco alpino e partecipando al coordinamento tra le Amministrazioni regionali e provinciali italiane e al sistema di governance nazionale delle Strategie europee.

3. La Giunta regionale, con riferimento ai Programmi cui la Regione partecipa, informa il Consiglio regionale in relazione alle fasi di predisposizione, approvazione ed eventuale riprogrammazione sostanziale, compatibilmente con le relazioni in essere con l'autorità, italiana o estera, titolare dei Programmi stessi.".

Art. 9

(Inserimento del capo IIbis della l.r. 8/2006)

1. Dopo il capo II, è inserito il seguente:

"CAPO IIBIS

ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE

Art. 7quater

(Principi comuni applicabili al FESR e al FSE+ per il ciclo di programmazione 2021/2027)

1. La Regione partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, accedendo ai Fondi dell'Unione europea attuati in regime di gestione concorrente, in particolare al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nell'ambito della Politica di coesione per il periodo 2021/2027, e partecipa a Programmi e Progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.

2. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo conto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'Accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del principio del non arrecare un danno significativo.

3. La Regione garantisce il rispetto dei diritti fondamentali, del Pilastro europeo dei diritti sociali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e provvede affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei Programmi, prevenendo ogni forma di discriminazione sociale.

Art. 7quinquies

(Documento strategico regionale)

1. La Regione, per ogni periodo di programmazione europea, si dota di un documento strategico, che definisce gli indirizzi e la governance per l'attuazione, a livello regionale, della Politica di coesione economica, sociale e territoriale europea, in coerenza e sinergia con le politiche di settore nazionali e regionali.

2. Il documento strategico regionale si configura quale strumento intermedio tra l'Accordo di partenariato dell'Italia e i Programmi dei singoli Fondi dell'Unione europea, esplicitando la strategia e individuando gli ambiti prioritari di intervento, nella prospettiva di coordinare l'azione dei diversi Programmi cofinanziati che intervengono nella Regione e di conseguire risultati complessivamente più efficaci.

3. Il documento strategico regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

Art. 7sexies

(Partenariato e società civile)

1. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.

2. In coerenza con il regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, è istituito il Tavolo permanente per il confronto partenariale sulla Politica regionale di sviluppo, di seguito denominato Tavolo, al fine di garantire il continuo e qualificato contributo del partenariato istituzionale, economico, sociale e ambientale nella definizione, nell'elaborazione e nell'attuazione dei documenti programmatici di cui al presente capo.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento del Tavolo. La partecipazione dei componenti ai lavori del Tavolo permanente avviene a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Regione può promuovere, altresì, forme di coinvolgimento della società civile nelle decisioni relative all'elaborazione dei documenti programmatici di cui al presente capo.

Art. 7septies

(Disposizioni per la programmazione e la gestione dei Programmi)

1. Nel rispetto della normativa europea, la Giunta regionale individua, sulla base di specifiche professionalità e per ciascun Programma a regia regionale, un'Autorità di gestione, un'Autorità di audit, oltreché, eventualmente, un'Autorità a cui affidare la funzione contabile di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

2. La Giunta regionale, nel garantire la separazione delle funzioni e l'indipendenza delle autorità, promuove la collaborazione e la reciproca informazione tra esse, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni, prevenire nel limite del possibile errori e irregolarità aventi impatto finanziario e, in generale, migliorare la capacità amministrativa necessaria all'attuazione dei Programmi e alla sana gestione delle risorse finanziarie.

3. I Programmi FESR e FSE+ 2021/2027 sono strumenti di programmazione e sono raccordati con le politiche di settore regionali. Le proposte dei Programmi, da presentare alla Commissione europea, sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere del CPEL. La Giunta regionale prende atto della Decisione della Commissione europea di approvazione dei Programmi e informa il Consiglio regionale sulle eventuali modifiche apportate agli stessi a seguito della valutazione della Commissione europea. Del pari la Giunta regionale, nel corso dell'attuazione dei Programmi, informa tempestivamente il Consiglio regionale in caso di riprogrammazione sostanziale.

4. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi dell'Unione europea, la Giunta regionale, nel rispetto delle regole di ammissibilità stabilite a livello regolamentare e nazionale, può dare avvio alle iniziative anche prima dell'approvazione dei Programmi da parte della Commissione europea. La Regione può, inoltre, stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei Programmi approvati dalla Commissione europea, previo apposito stanziamento da prevedersi con legge regionale. Tali risorse aggiuntive regionali possono, inoltre, essere utilizzate laddove le disponibilità dei Programmi non assicurino la necessaria risposta ai fabbisogni individuati e anche alla luce di possibili rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, di economie di spesa e di non rispondenza agli stringenti vincoli di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti. Le spese sostenute con le risorse di cui al presente comma, nonché altre eventuali spese coerenti con i Programmi, possono essere certificate alla Commissione europea e allo Stato, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

5. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale assunto con contratti a tempo determinato per l'esercizio delle funzioni di coordinamento, programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo e valutazione degli interventi nell'ambito dei Programmi di cui al presente capo e dei Progetti di cooperazione territoriale europea, prevede, altresì, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi, ai sensi dell'articolo 41, comma 14bis, della l.r. 22/2010.".

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 8ter della l.r. 8/2006)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 8ter è inserito il seguente:

"01. Nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali europei, la Regione rappresenta le istanze territoriali presso il Comitato europeo delle Regioni.".

2. Al comma 1 dell'articolo 8ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 234/2012".

Art. 11

(Abrogazione)

1. Il comma 16 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), è abrogato.