Legge regionale 1° agosto 2012, n. 27 -
Legge regionale 1° agosto 2012, n. 27
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio.
(B.U. del 4 settembre 2012, n. 37)
(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici di competenza regionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, per gli interventi e con i limiti indicati all'articolo 3, sono delegate ai Comuni nelle aree e per gli immobili soggetti al d.lgs. 42/2004 ai sensi dell'articolo 134 del medesimo decreto e nelle aree di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, la parola: "paesistico" è sostituita dalla seguente: "paesaggistico".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"2bis. Ai Comuni sono, inoltre, delegate le funzioni amministrative riguardanti le attività di concertazione in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio relativamente alle modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali (PRG) vigenti riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche.".
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/1994)
1. L'articolo 3 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Interventi delegati)
1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie:
a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione di recinzioni, di cancelli o di altri elementi di divisione o chiusura;
b) ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con possibilità di inserire un camino di esalazione, un fumaiolo e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato;
c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti in modo sostanziale sulle strutture portanti realizzate anteriormente al 1945 o sugli altri elementi architettonici di pregio intrinseco;
d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;
e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;
f) installazione di serbatoi per il contenimento di combustibili;
g) interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);
h) installazione di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee, nonché di depositi temporanei di materiali edili e inerti legati ad attività di cantiere e manufatti accessori quali servizi igienici, box e altri similari che non presentino superficie dell'area maggiore di 500 metri quadrati e non comportino la realizzazione di opere edilizie;
i) piccole strutture pertinenziali nelle sottozone di tipo A quali individuate e delimitate nei PRG vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4bis, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
j) realizzazione di beni strumentali alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998;
k) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento, nel rispetto dei limiti e dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter e comunque con colori chiari e tenui che siano poco evidenti nell'ambito paesaggistico di pertinenza;
l) interventi di contenimento energetico attraverso la realizzazione di isolamenti termici dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento;
m) ripristini derivanti da crolli accidentali o demolizioni controllate di edifici o parti di essi derivanti da situazioni statiche precarie, certificate da tecnici abilitati, o con rischio per l'incolumità pubblica accertato dal Sindaco competente per territorio;
n) costruzione di manufatti o corpi di fabbrica totalmente interrati rispetto al profilo del terreno originario, relativi all'ampliamento di edifici esistenti o pertinenziali agli stessi, con un solo accesso verso l'esterno;
o) interventi di ricostruzione di parti di murature per il contenimento dei terreni, qualora crollate o fortemente degradate, a condizione che presentino tipologia, materiali e finiture uguali all'originale;
p) installazione su edifici di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;
q) installazione sul tetto di edifici di impianti solari termici o fotovoltaici integrati o meno, purché gli stessi non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile;
r) ridotti spostamenti di reti e di linee aeree infrastrutturali con un massimo di 100 metri lineari dal sito d'origine;
s) installazione di nuovi supporti, pali o tralicci per l'installazione di apparati tecnologici, qualora non riguardino edifici classificati come documento o monumento dai PRG vigenti o non siano in diretto rapporto visivo con gli stessi;
t) installazione di elementi, colonnine o cassonetti di protezione per contatori, trasformatori o altri apparati tecnologici, nonché tubazioni o cavidotti a loro servizio, purché non superino la volumetria di un metro cubo o la superficie di prospetto di un metro quadrato;
u) posa di elementi di arredo, tavoli, sedie, giochi per bambini, fontanili, servizi igienici che interessino aree di superficie non superiore a 100 metri quadrati;
v) posa di dehors o gazebo rimovibili;
w) costruzione di aree attrezzate per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
x) posa di pavimentazioni su aree di superficie fino a 200 metri quadrati;
y) posa di insegne o elementi di pubblicità ai sensi della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio);
z) realizzazione di marciapiedi e opere accessorie per strade regionali o comunali fino a 500 metri lineari;
aa) varianti tecniche di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse generale qualora non superino il 20 per cento della lunghezza, se strutture a nastro, oppure della superficie, se strutture orizzontali, o della volumetria originarie;
bb) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, il Comune è competente al rilascio del provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica in caso di abusi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1.".
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/1994)
1. L'articolo 4 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 non è richiesta:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo, nonché di ristrutturazione eseguita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 11ter, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione che non comportino l'esecuzione di opere edilizie giudicate rilevanti ai sensi della deliberazione di cui all'articolo 11ter;
d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dalle strutture regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;
e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;
f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, taglio di alberi, modifica dello strato superficiale del terreno maggiore di un metro, rimozione di massi, trovanti o rocce di dimensioni superiori al metro cubo e non incidano sugli elementi naturali e antropici storici caratterizzanti il paesaggio;
g) [per gli interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;] (1)
h) [per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;] (1)
i) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di combustibile con capacità non superiore a 13 metri cubi;
j) per le opere di qualunque natura, interne agli edifici e in elevato, anche se ricompresi nelle aree archeologiche o di valore storico e paesaggistico, le quali non interessino la stratificazione archeologica, i reperti o gli edifici classificati come documento o monumento dal PRG vigente, qualora non alterino l'aspetto esteriore degli edifici stessi, lo stato dei luoghi o rechino pregiudizio ai valori storici e paesaggistici oggetto di protezione;
k) [per la collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);] (1)
l) per la sostituzione, per cessata vita tecnica, nello stesso sedime, di supporti, cavi o tubazioni di reti o linee aeree o interrate;
m) per la posa di targhe commemorative, votive o altre similari su edifici realizzati posteriormente al 1945;
n) per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o similari;
o) per la sostituzione di serramenti su edifici realizzati posteriormente al 1945;
p) per i nuovi collegamenti, per qualunque tipo di utenza, per forniture di servizi a edifici o unità immobiliari, tramite linee aeree o interrate che non superino la lunghezza complessiva di 50 metri lineari;
q) [per la realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;] (1)
r) [per la sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante;] (1)
s) per la sostituzione parziale o totale del manto di copertura di edifici qualora si utilizzino materiali conformi alla normativa di settore;
t) per le varianti progettuali o modifiche non sostanziali su edifici artigianali o industriali ricompresi in specifiche zone omogenee del PRG.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi conformi ai vigenti regolamenti, piani o discipline di settore per i dehors, per le insegne, per la pubblicità commerciale o la cartellonistica, per i bassi fabbricati, nonché ai piani del colore o altri similari previamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali.".
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/1994)
1. L'articolo 5 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Ambiti urbanistici non sottoposti a vincolo)
1. I vincoli paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004 non si applicano alle aree e ai beni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo medesimo, fatta eccezione per le ville, i giardini e i parchi di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.".
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 18/1994)
1. L'articolo 6 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Riserva di competenze)
1. Alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali compete il rilascio delle autorizzazioni:
a) per gli interventi riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche o di particolare interesse e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla disciplina di cui alle parti prima e seconda del d.lgs. 42/2004;
b) per gli interventi non rientranti tra quelli elencati dall'articolo 3, riguardanti gli altri beni assoggettati alla disciplina della parte terza del d.lgs. 42/2004;
c) per i casi di cui all'articolo 5, commi primo e secondo, della l.r. 56/1983.
2. E', inoltre, riservata alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), e all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, relativamente agli interventi di cui all'articolo 3 realizzati senza l'autorizzazione o il parere di cui all'articolo 2 o in difformità da essi.".
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 18/1994)
1. L'articolo 7 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2)
1. La domanda per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2 è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata degli elaborati progettuali definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 11ter.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento finale.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto, per una sola volta, dal responsabile del procedimento, esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il provvedimento si intende negato.
5. I Comuni, accertata l'impossibilità di esercitare, in forma singola o associata, le funzioni delegate con il personale in servizio, stante l'assenza in capo al personale medesimo dei requisiti tecnico-professionali necessari, possono conferire incarichi, anche in forma associata, a esperti in materia di tutela del paesaggio scelti tra gli iscritti agli ordini o collegi professionali in possesso di adeguata formazione tecnico-scientifica e competenze specifiche nella materia. I requisiti tecnico-professionali sono stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 11ter.
6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile del procedimento richiede all'esperto in materia di tutela del paesaggio un parere vincolante in merito agli interventi di cui all'articolo 3 entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'applicazione del comma 4 del presente articolo. L'esperto rende il parere al responsabile del procedimento entro quaranta giorni dalla relativa richiesta. Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale.
7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 6, gli interessati possono richiedere in via sostitutiva il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 2 al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, che vi provvede entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.
8. Il responsabile del procedimento comunica immediatamente il provvedimento all'interessato, inviandone inoltre copia, corredata dei relativi elaborati, anche in formato elettronico, alle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio o dei beni culturali. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a trasmettere bimestralmente copia dei provvedimenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 38 della l. 196/1978.".
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 18/1994)
1. L'articolo 9 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
(Controlli e informazione)
1. Il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali può disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative delegate.
2. Il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali informa periodicamente i Comuni e gli esperti incaricati in ordine all'evoluzione delle problematiche inerenti alla tutela del paesaggio, ai programmi regionali per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti incaricati.".
(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 18/1994)
1. L'articolo 11 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
(Vigilanza e sanzioni)
1. L'attività di vigilanza esercitata dal Sindaco ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, in ordine agli interventi comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, è estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'articolo 3, in quanto soggetti all'autorizzazione o al parere di cui all'articolo 2.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal titolo VIII della l.r. 11/1998, il Sindaco, ove accerti l'esecuzione di interventi di cui all'articolo 3 in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, sospende immediatamente i relativi lavori e ne dà contestuale comunicazione al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, ai fini dell'applicazione, ove del caso, delle sanzioni previste dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004.".
(Inserimento dell'articolo 11bis nella l.r. 18/1994)
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 18/1994, come sostituito dall'articolo 8, è inserito il seguente:
"Art. 11bis
(Commissione regionale per il paesaggio)
1. E' costituita la Commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione, così composta:
a) dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni architettonici o suo delegato;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di archeologia, restauro e valorizzazione o suo delegato;
d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di catalogo, tutela dei beni culturali e dei beni storico-artistici o suo delegato;
e) da un rappresentante degli enti locali designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).
2. La Commissione adotta indirizzi per le attività interne di studio, di ricerca e per le proposte di ricognizione dei vincoli e gli indirizzi programmatici relativi alle funzioni esercitate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali in materia di tutela del paesaggio ed esprime pareri [vincolanti] in merito alle istanze relative a provvedimenti riguardanti l'applicazione di sanzioni demolitorie per abusi edilizi, la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, la riduzione o l'aumento dell'importo di sanzioni pecuniarie e ogni altra istanza di rivalutazione di atti emessi dalle strutture regionali competenti. (2)
3. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita per tutti i suoi componenti.".
(Inserimento dell'articolo 11ter nella l.r. 18/1994) (3)
1. Dopo l'articolo 11bis della l.r. 18/1994, come introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:
"Art. 11ter
(Rinvio)
1. La Giunta regionale stabilisce, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, i limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.".
(Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1)
1. Al comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio), le parole: "e oggetti di pubblicità commerciale o industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario".
2. Al comma primo dell'articolo 2 della l.r. 1/1956, le parole: "su stabili" sono sostituite dalle seguenti: "sulle facciate di edifici".
3. Al comma primo dell'articolo 3 della l.r. 1/1956, le parole: "e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario".
4. Al comma primo dell'articolo 4 della l.r. 1/1956, le parole: "all'Ufficio regionale per il Turismo" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune competente per territorio".
5. Il comma primo dell'articolo 7 della l.r. 1/1956 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comune competente per territorio può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari in contrasto con le disposizioni della presente legge, nonché di quelli che non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio.".
6. Le parole: "Assessorato regionale per il Turismo" e "Assessore regionale per il Turismo", ovunque ricorrano nella l.r. 1/1956, sono sostituite dalle seguenti: "Comune competente per territorio", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 80 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:
"3bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non sussiste parziale difformità dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.".
2. Al comma 4 dell'articolo 82 della 1.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Non sussiste difformità della SCIA edilizia in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.
(Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 5ter della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), le parole: "titolo VII" sono sostituite dalle seguenti: "titolo VIII".
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati la legge regionale 11 aprile 1995, n. 10, e il regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/1956:
a) il comma secondo dell'articolo 3;
b) gli articoli 5 e 8.
3. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 18/1994:
a) le lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 2;
b) gli articoli 8 e 10.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 24 luglio 2013, n. 238 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 4, comma 1, della L.R. 18/1994, vi inserisce le lettere g), h), k), q) e r).
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 24 luglio 2013, n. 238 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui inserisce l'articolo 11bis nella L.R. 18/1994, limitatamente all'aggettivo "vincolanti" presente nel comma 2 di quest'ultimo.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 24 luglio 2013, n. 238 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31, prima serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui inserisce l'articolo 11ter nella L.R. 18/1994, limitatamente ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere g), h), k), q) e r) dell'art. 4, comma 1, della medesima L.R. 18/1994.