Legge regionale 19 luglio 1995, n. 26 - Testo storico

Legge regionale 19 luglio 1995, n. 26

Bollettino ufficiale regionale 01 08 1995 n. 35

Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93).

Art. 1

1. Le tabelle di cui agli allegati A) e D) alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato A) alla presente legge.

Art. 2

1. Tra le funzioni attuate dal Servizio di assistenza sanitaria di base di cui al punto 1.5.3 dell'allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 (Piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985) č ricompresa l'assistenza infermieristica ambulatoriale, domiciliare e presso i servizi di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili).

2. Gli infermieri professionali titolari di un posto di ruolo addetti ai servizi per anziani e inabili di cui alla l.r. 12/1990 alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, con la qualifica di operatore professionale collaboratore, alla Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta, conservando interamente ai fini retributivi e previdenziali, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unitą sanitarie locali), l'anzianitą maturata nel ruolo speciale.

3. La pianta organica del Servizio assistenza sanitaria di base dell'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta č incrementata di 25 posti di operatore professionale collaboratore.

Allegato A (omissis)