Legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 30 07 1991

Bollettino ufficiale 6 8 1991 n. 35

Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale.

Art. 1

(Autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale interna e propria contabilità, che, in armonia con la Costituzione e lo Statuto speciale, esercita sulla base della presente legge e dei propri regolamenti interni.

2. Nell’ambito dell’autonomia funzionale e contabile del Consiglio, l’Ufficio di presidenza provvede alla destinazione dei locali e del personale necessario per l’espletamento dell’attività consiliare.

Art. 2

(Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale)

1. Le strutture organizzative del Consiglio regionale sono definite per aree di funzioni omogenee.

2. Il personale del Consiglio regionale è posto alle dipendenze del Consiglio, che esercita tale attribuzione attraverso il proprio Ufficio di presidenza.

3. Per le materie previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, recante normativa in materia di contrattazione collettiva, relative alle strutture organizzative e al personale del Consiglio regionale, la delegazione dell’Amministrazione regionale, di cui al comma uno dell’articolo 4 della l.r. 63/ 89 è integrata dal Presidente del Consiglio regionale o consigliere regionale da lui delegato.

4. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, nel rispetto di quanto previsto dal comma tre, disciplina, con apposito regolamento, l’organizzazione dei propri servizi. In particolare il regolamento provvede a:

a) definire le materie di competenza dei servizi;

b) regolamentare le procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche con riferimento alle materie oggetto di prove di concorso e al punteggio da attribuire ai titoli.

Art. 3

(Individuazione e istituzione delle strutture organizzative)

1. Le strutture organizzative del Consiglio regionale sono i servizi, che si articolano, di norma, in uffici.

2. Sono istituiti i seguenti servizi del Consiglio regionale:

a) Servizio affari generali;

b) Servizio affari legislativi.

3. Le attribuzioni dei servizi sono definite nel regolamento di cui al comma quattro dell’articolo 2.

4. L’istituzione, la modificazione e la soppressione degli uffici è disposta con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei dirigenti del Consiglio regionale.

5. I servizi esercitano le proprie funzioni in reciproco rapporto di collaborazione ed integrazione e possono articolare in uffici, individuati sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a funzioni specifiche.

6. Di norma, i servizi e gli uffici esplicano le attività di loro competenza mediante lavoro di gruppo, eventualmente articolandosi in nuclei operativi.

7. Fanno parte altresì delle strutture del Consiglio regionale la Segreteria particolare del Presidente e la Segreteria della Consulta regionale per la condizione femminile.

Art. 4

(Competenze dell’Ufficio di presidenza)

1. Ferma restando l’unicità del ruolo organico, dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale, sono di competenza dell’Ufficio di presidenza e del Presidente del Consiglio regionale le attribuzioni che le leggi regionali in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale attribuiscono, rispettivamente, alla Giunta regionale e al suo Presidente.

2. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimane unica la gestione degli istituti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale del Consiglio.

Art. 5

(Particolari attribuzioni dell’Ufficio di presidenza)

1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sovraintende e coordina, anche sulla base dei principi di partecipazione e responsabilizzazione del personale, le strutture organizzative preordinate all’esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio stesso e dei suoi organi, ferme restando le competenze attribuite ai dirigenti dei servizi dalla legislazione regionale vigente.

2. In particolare, sono di competenza dell’Ufficio di presidenza le seguenti attribuzioni:

a) indizione dei concorsi per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica del Consiglio regionale, comprese le funzioni inerenti l’approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori, secondo le disposizioni vigenti in materia;

b) determinazione, sentiti i rispettivi dirigenti, dell’articolazione dei servizi in uffici, e delle funzioni di questi ultimi;

c) dotazione organica di ciascun servizio;

d) assegnazione del personale ai servizi, sulla base della rispettiva dotazione organica;

e) deliberazioni relative ad eventuali collaborazioni esterne od assunzioni, nel rispetto della legislazione vigente;

f) definizione delle procedure interne, sentiti i dirigenti dei servizi, acquisendo ogni opportuno elemento di valutazione;

g) convocazione, anche su richiesta del personale e al fine di esaminare specifici problemi inerenti alla attività dei servizi e degli uffici, della conferenza dei dipendenti del Consiglio regionale, alla quale possono partecipare le organizzazioni sindacali presentando proprie proposte;

h) definizione delle questioni in ordine alle attribuzioni dei servizi;

i) interventi di formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione del personale;

l) sanzioni disciplinari;

m) elaborazione di proposte, con le modalità di cui alla lettera f), per l’istituzione, la modifica o la soppressione dei servizi, nonché per variazioni dell’organico globale del personale;

3. L’Ufficio di presidenza può dare incarico ai propri componenti di esercitare le attività di direzione e di vigilanza connesse all’attuazione dei poteri di sovraintendenza e coordinamento di cui al presente articolo.

Art. 6

(Gruppi di lavoro)

1. Per lo studio e la trattazione di affari a contenuto interdisciplinare di competenza del Consiglio regionale e dei suoi organi possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da dipendenti dei diversi servizi in relazione alle attività svolte nei servizi in cui operano e alla figura professionale rivestita.

2. I gruppi di lavoro sono costituiti con deliberazione dell’Ufficio di presidenza che ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e la pubblicità delle operazioni e dispone la nomina del responsabile, individuato, di regola, nel dirigente del servizio il cui apporto sia da considerarsi prevalente.

3. I gruppi di lavoro possono essere integrati con la partecipazione, richiesta alla Giunta regionale, di funzionari regionali competenti nelle singole materie di volta in volta trattate e possono avvalersi, previa autorizzazione dell’Ufficio di presidenza, di consulenti ed esperti esterni all’Amministrazione regionale.

Art. 7

(Responsabilità delle strutture)

1. La responsabilità di ciascun servizio è affidata dall’Ufficio di presidenza a personale appartenente alla qualifica dirigenziale.

2. La responsabilità degli uffici è affidata dall’Ufficio di presidenza a personale appartenente alla qualifica vicedirigenziale.

Art. 8

(Attribuzioni, compiti e responsabilità dei dirigenti)

1. I dirigenti dei servizi rispondono all’Ufficio di presidenza del proprio operato e della attività dei servizi cui sono preposti. Ogni anno i dirigenti dei servizi riferiscono all’Ufficio di presidenza, entro i termini fissati dallo stesso, sull’attività svolta, formulando eventuali proposte di ristrutturazione del servizio per l’anno successivo.

2. I dirigenti dispongono nell’ambito del servizio, sentiti i responsabili dei relativi uffici, per il miglior impiego del personale, che è tenuto a prestare la propria collaborazione, ove necessario, ad ufficio diverso da quello cui è assegnato.

3. In caso di necessità l’utilizzazione temporanea di personale presso servizi diversi da quello cui il dipendente è assegnato è disposta d’intesa tra i dirigenti dei servizi interessati.

4. I responsabili degli uffici rispondono dell’esercizio delle proprie funzioni al dirigente del rispettivo servizio.

5. Nell’ambito dei servizi del Consiglio il lavoro è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione del personale.

Art. 9

(Mobilità del personale del Consiglio)

1. Tra le strutture del Consiglio e della Giunta regionale la mobilità del personale è attuata d’intesa tra la Giunta e l’Ufficio di presidenza: in tal caso il parere dell’ufficio di presidenza è vincolante per la Giunta regionale.

2. La mobilità del personale tra i servizi del Consiglio regionale è disposta dall’Ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei dirigenti e previo confronto con le organizzazioni sindacali, salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma tre.

3. Qualora la mobilità comporti la modifica del profilo professionale nell’ambito della stessa qualifica funzionale, il personale deve possedere i requisiti previsti per l’accesso al nuovo profilo professionale dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Le supplenze e le reggenze sono conferite dall’Ufficio di presidenza, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10

(Organico e assegnazione del personale)

1. La dotazione organica complessiva del Consiglio, distinta per qualifiche dirigenziali, vicedirigenziali e per livello funzionale è stabilita nell’allegato A alla presente legge.

2. Le dotazioni organiche dei singoli servizi, distinte per qualifiche funzionali e per profili professionali sono approvate dall’Ufficio di presidenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

3. In conformità alle determinazioni di cui al comma due l’Ufficio di presidenza, sentiti i dirigenti dei servizi, dispone l’assegnazione del personale ai servizi stessi in modo da valorizzare la professionalità di ogni dipendente.

4. In relazione ad ogni sopravvenuta esigenza di adeguamento dell’organizzazione dei servizi, l’Ufficio di presidenza, con l’osservanza delle procedure di cui ai commi due e tre, determina le conseguenti modifiche agli organici dei servizi stessi e la relativa assegnazione del personale.

Art. 11

(Concorsi)

1. I concorsi per l’accesso ai posti della dotazione organica del Consiglio regionale sono indetti, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, su proposta della conferenza dei dirigenti: la relativa deliberazione è resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio ed è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma uno sono presiedute dal Presidente del Consiglio regionale o da un consigliere regionale da lui delegato e sono composte come segue:

a) un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali del Consiglio regionale;

b) da un dipendente regionale appartenente alla stessa qualifica funzionale del posto messo a concorso, designato per sorteggio dalle organizzazioni sindacali di categoria;

c) da almeno due membri esperti nelle materie oggetto delle prove di concorso;

d) da un esperto in lingua francese.

3. Per i posti delle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali almeno uno dei membri esperti deve essere scelto fra docenti universitari.

4. Di norma per la copertura dei posti della dotazione organica del Consiglio regionale l’Ufficio di Presidenza utilizza le graduatorie dei concorsi banditi dalla Giunta regionale. In assenza di graduatoria e con motivata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono banditi appositi concorsi secondo le procedure di cui ai commi uno, due e tre del presente articolo.

5. Con le procedure di cui ai commi uno e due possono essere indette dall’Ufficio di presidenza prove selettive attitudinali per l’assunzione di personale straordinario, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68, recante norme risultati dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988- 1990 relativa al personale regionale.

Art. 12

(Sanzioni disciplinari)

1. Le competenze in materia di sanzioni disciplinari e relativo procedimento attribuite dalle vigenti norme sul personale regionale all’Assessore, al Presidente della Giunta e alla Giunta regionale sono esercitate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio regionale e dall’Ufficio di presidenza.

Art. 13

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell’Amministrazione regionale) incompatibili con le presente legge e, in particolare, gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 e l’allegato A limitatamente alla tabella relativa alla pianta organica della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato per il 1991 in complessive lire 600 milioni, grava sui capitoli 30500 e 30501 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura, per il 1991, dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso concernente: " Servizi e uffici della Regione (piante organiche) " (Area istituzionale - A 0.6.); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 1.130 milioni.

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della regione autonoma Valle d’Aosta).

Art. 15

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " Lire 600.000.000

In aumento

Cap. 30500 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione stipendi ed altri assegni fissi " Lire 450.000.000

Cap. 30501 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione contributi diversi a carico dell’ente su stipendi ed altri assegni fissi " Lire 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26

TABELLA RISTRUTTURATA

Dotazione organica del personale del Consiglio regionale (ex articolo 10)

Dotazione organica complessiva del Consiglio, distinta per qualifiche dirigenziali, vicedirigenziali e per livello funzionale.

Qualifica Posti non Tot.

o livello di ruolo di ruolo posti Dirigenti 2 - 2

Capo Ufficio

Stampa - 1 1

Vicedirigente 7 - 7

VIII livello 14 - 14 (1 ad esaurimento)

VII livello 16 1 17

VI livello 1 - 1

V livello 27 - 27

IV livello 2 - 2

III livello 5 - 5

TOTALE 74 2 76 VII liv. (part time) 2 - 2

V liv. (part time) 2 - 2