Legge regionale 7 maggio 1990, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 07 05 1990

Bollettino ufficiale 15 5 1990 n. 20

Disposizioni concernenti il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali.

Art. 1

(Trattamento economico del personale dirigenziale)

1. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali

- dirigente e vicedirigente - in applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione, sono estese le disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, come segue:

a) a decorrere dal primo gennaio 1989 è conglobata nello stipendio iniziale una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell’indennità integrativa speciale spettante allo stesso personale è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde;

b) a decorrere dal primo marzo 1989, le misure degli stipendi iniziali annui lordi di cui all’articolo 2 della citata legge regionale 29/1989, sono incrementate del 15 per cento.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge previsti in Lire 1.445 milioni per l’anno 1990 ed in annue Lire 785 milioni a decorrere al 1991 graveranno sui capitoli del bilancio di previsione della Regione pr l’anno finanziario 1990 come indicato al successivo articolo 3 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l’anno 1990 mediante riduzione di Lire 1.445 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso concernente " Aumento della spesa di cui alla Legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni per contributi per esproprio di beni immobili "; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di Lire 6.355 milioni.

b) Per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per Lire 1.570 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3 - 2 " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1990/1992.

c) Negli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 1.445.000.000

in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi " L. 490.000.000

Cap. 20910 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi e altri assegni fissi " L. 160.000.000

Cap. 20950 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione " L. 100.000.000

Cap. 20951 " Contributi diversi a carico dell’Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione " L. 10.000.000

Cap. 21200 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale " L. 500.000.000

Cap. 21201 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale " L. 140.000.000

Cap. 21355 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Stipendi e altri assegni fissi " L. 15.000.000

Cap. 21356 " Spese per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent - Contributi diversi a carico dell’Ente su stipendi ed altri assegni fissi " L. 5.000.000

Cap. 21360 " Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent " L. 4.000.000

Cap. 21361 " Contributi diversi a carico dell’Ente su compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent " L. 1.000.000

Cap. 21380 " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent " L. 15.000.000

Cap. 21381 " Contributi diversi a carico dell’Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco si Saint-Vincent " L. 5.000.000

Totale in aumento L. 1.445.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.