Legge regionale 7 maggio 1985, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 07 05 1985

Bollettino ufficiale 28 5 1985 n. 8

Rifinanziamento della spesa per la gestione e la costruzione di asili-nido in Valle d’Aosta di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39 č autorizzata la spesa annua di lire unmiliardoduecentomilioni.

Art. 2

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sui capitoli 22807 e 22822 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1986 e successivi, ovvero in sede di provvedimenti di variazione dei bilanci stessi, la spesa annua autorizzata dal precedente articolo 1, potrą essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati, in base alle accertate necessitą.

Alla copertura dell’onere di L. 1.200.000.000, per l’anno 1985, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985; per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo delle disponibilitą relative al programma 2.1.1.

" Interventi a carattere generale - Finanza locale " del bilancio pluriennale 1985/1987 della Regione; per gli anni successivi l’onere sarą iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 1.200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 22807 - " Contributi ai Comuni e ad altri Enti locali nelle spese di gestione di asili-nido " L. 1.200.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.