Legge regionale 19 giugno 1984, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 19 06 1984

Bollettino ufficiale 13 7 1984 n. 7

Rifinanziamento per l’anno 1984 e integrazione della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, concernente interventi diretti a favorire lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1984, la ulteriore spesa di lire 200 milioni per gli interventi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 54.

Art. 2

All’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 54, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

" La Cooperativa beneficiaria ha l’obbligo, sotto pena di revoca del contributo, di presentare alla Giunta regionale la documentazione originale di spesa relativa all’utilizzazione del contributo stesso, entro tre anni dalla data dell’erogazione.

Nel caso di revoca del contributo, la cooperativa è tenuta a rimborsare alla Regione, oltre all’importo del contributo stesso limitatamente alla parte non giustificata da regolare documentazione di spesa, anche gli interessi relativi nella misura del tasso ufficiale di sconto ".

Art. 3

L’onere di lire 200 milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 35720 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento - allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico) " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

Sul capitolo 50150 resta utilizzabile la minore somma di lire 4.800 milioni per il finanziamento della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 concernente l’istituzione del fondo di rotazione per l’artigianato.

Art. 4

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in aumento

Cap. 50150 " Fondo globale per il rifinanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)

L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 35720 " Contributi alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste LR 30 gennaio 1981, n. 6

LR 10 giugno 1983, n. 54 "

L. 200.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.